Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/2011, n. 13968

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime3

Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore "in procedendo", come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo.

La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli art. 2549 e segg. cod. civ., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/2011, n. 13968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13968
Data del deposito : 24 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 32198 dell'anno 2006 proposto da:
M VO Elett. dom.to in Salerno, Corso Garibaldi, n. 31, nello studio dell'Avv. N C, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro
M T;

-intimata -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, n. 115, depositata in data 1 febbraio 2006;

sentita la relazione all'udienza del 1 marzo 2011 del consigliere Dott. P C;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. A G, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - M T, in qualità di assodante, e M V, quale associato, stipulavano in data 21 novembre 1997 un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto la gestione di un frantoio oleario, determinando la misura dei rispettivi apporti e della partecipazione agli utili e alle perdite. Esercitatosi nel settembre 2001 il diritto di recesso da parte del M, ed essendo insorta controversia in merito all'entità delle sue spettanze, veniva attivato il procedimento arbitrale previsto da specifica clausola compromissoria.
1.1 - Il lodo emesso il 24 gennaio 2004, con il quale all'associato veniva riconosciuto unicamente il valore originario della partecipazione veniva impugnato per nullità dal M, per omessa pronuncia sull'entità degli incrementi patrimoniali e dell'avviamento dell'impresa;
per omessa datazione di ciascuna sottoscrizione da parte degli arbitri;
per violazione del principio del contradditto-rio in relazione alla consulenza tecnica disposta dal collegio arbitrale;
per difetto di motivazione, anche in relazione all'indicazione delle ragioni di equità applicate;
per violazione delle norme di diritto richiamate nel lodo in tema di incrementi e percezione degli utili;
nonché, infine, per manifesta ingiustizia relativamente al regolamento delle spese processuali e alla decorrenza degli interessi .
1.2 - La Corte di appello di Salerno, con la decisione indicata in epigrafe, premesso che il lodo era stato reso nelle forme del giudizio arbitrale rituale e secondo equità, ritenute infondate le questioni inerenti alla spettanza degli utili, in quanto già percepiti, ai vizi dedotti in merito alla sottoscrizione da parte degli arbitri, avvenuta nel medesimo contesto, e alla violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nonché al difetto di motivazione del lodo stesso, rilevava come nello stesso mancasse del tutto la pronuncia relativa ad altre voci di credito vantate dal M, diverse dall'apporto originario e dagli utili. Si aggiungeva, per altro, che la valutazione della prova per testimoni era riservata alle valutazioni del collegio arbitrale e che il ricorso alla disciplina giuridica dell'istituto non snaturava, secondo un orientamento consolidato, la pronuncia secondo equità. Veniva, in definitiva, pronunciata la nullità parziale del lodo relativamente al difetto di motivazione dell'ammissibilità della prova per testi e dell'esclusione di altre voci di credito, diverse dall'apporto originario e dagli utili.
1.3 - Procedendo, in parte qua, alla fase rescissoria, si rilevava, da un lato, che l'affermata e non contestata applicabilità, da parte degli arbitri, della disciplina relativa all'associazione in partecipazione induceva a ritenere che anche con riferimento alla fattispecie in esame dovesse applicarsi il principio secondo cui, al momento dello scioglimento dell'associazione in partecipazione, gli incrementi del valore dell'impresa competono esclusivamente all'assodante.
Si aggiungeva che la ricostruzione operata dagli arbitri in termini di ordinario rapporto di associazione in partecipazione faceva premio all'esito di una complessiva valutazione degli interessi in gioco - sulle contrarie pattuizioni intercorse fra le parti. Quanto all'ammissione della prova testimoniale relativamente alla percezione degli utili, rilevato che la clausola inerente alla quietanza era da interpretarsi come un generico richiamo al rilascio della ricevuta da parte del creditore, e non già come previsione in via esclusiva della prova scritta, si perveniva a un giudizio di ammissibilità della prova stessa, anche in considerazione dei rapporti di affinità all'epoca intercorrenti fra le parti. Si concludeva, pertanto, con un giudizio di infondatezza delle pretese del M, che venivano rigettate con compensazione delle spese di lite.
1.4 - Per la cassazione di tale decisione il M propone ricorso, affidato a cinque motivi. L'intimata non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

2 - Preliminarmente deve constatarsi che il ricorrente ha formulato specifici quesiti di diritto, dei quale non può tenersi conto, in quanto la sentenza scrutinata è stata pubblicata prima del 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della riforma attuata con il D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto, fra l'altro, l'ormai abrogato art.366 bis c.p.c..
2.1 - Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, c.p.c., comma 1, n.