Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2021, n. 41132
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Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. R M D VIO - Presidente - Dott. L A - Consigliere - Dott. G FTUNATO - Consigliere - Ud. 09/12/2021 - PU Dott. M CO - Rel. Consigliere - R.G.N. 24148/2016 Dott. C B M - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24148-2016 proposto da: GUARIENTI DI B AOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato MAURI- ZIO MESSINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli av- vocati ANDREA D'ANGELO, T C;
GUARIENTI DI B G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 NATALE CALLIPARI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notarile per notar De M di Verona del 21/10/2021;
- ricorrenti -
contro
P R S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL MAIRA, 75, presso lo studio dell'avvocato S L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TITO ZI- LIOLI;
SOLEDAD SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in RO- MA, VIA FLAMINIA N.362, presso lo studio dell'avvocato PA- SQUALE TRANE, che la rappresenta e difende;
- ricorrenti incidentali - nonchè
contro
REGINA SRL, GUARIENTI DI BRENZONE EMANUELA;
- intimate - avverso la sentenza n. 1419/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal Consigliere Dott. M CO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che ha chie- sto l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e l'inammissibilità del terzo, con il rigetto e la inammissibilità dei ricorsi incidentali;
Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -2- Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Lette le memorie delle ricorrenti incidentali e di Guarienti di Brenzone Guariente;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Con citazione del 5/12/2007, Guarienti di Brenzone Agostino e Guarienti di Brenzone Guariente convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la sorella Emanuela, deducendo che in data 4/9/2006 era deceduto il padre Guglielmo Guarienti di Brenzone, che con testamento olografo del 3/2/2000 aveva disposto di ogni sua proprietà immobiliare in favore della convenuta, adducendo, in alcune lettere allegate al testamento, che tale sua scelta era dettata dalla esigenza di rispristinare una situazione di eguaglianza tra i figli, posto che gli attori avevano già ricevuto in vita delle donazioni, provvedendo sempre nel testamento a revocare la dispensa da collazione che invece connotava le donazioni. Dopo avere riepilogato il contenuto del testamento, caratterizzato anche dalla presenza di legati e dalla regolamentazione dei debiti successori, da ripartire tra i tre figli in quote eguali, gli attori ricordavano che il de cuius aveva compiuto in favore degli stessi una prima donazione del 4/5/1989 avente ad oggetto gli immobili di S. Vigilio, costituiti dalla locanda e connessi fabbricati, una seconda donazione del 30/3/1994 avente ad oggetto la villa con relativi accessori in S. Vigilio, ma che aveva predisposto una scrittura privata in data 30/3/1994, definita contratto dissimulato, e che vedeva parte oltre che gli attori anche la Regina S.r.l., atto accompagnato anche da una diversa scrittura, definita accordo simulatorio, e da una coeva scrittura, definita controdichiarazione, dalle quali si Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -3- Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 evinceva che la donazione era solo parzialmente tale, in quanto in realtà i donatari avevano corrisposto al genitore cospicue somme di denaro. Ancora, si ricordava che con un contratto preliminare di vendita il padre si era obbligato a trasferire alla Regina S.r.l. la proprietà di alcuni immobili, e per un corrispettivo in parte già versato. Secondo la tesi degli attori, il trasferimento immobiliare non era del tutto riconducibile ad una donazione, ma aveva natura mista, presentando anche profili di carattere oneroso. Inoltre, il padre aveva concluso con i figli un contratto di locazione, modificato in data 30/3/1994, dal quale poi era scaturita la sublocazione di pari data, in ragione del quale la Regina S.r.l. aveva ceduto al padre il credito derivante dal rapporto di sublocazione. Per l'effetto, tenuto conto della reale natura dei rapporti intercorsi con il padre, le disposizioni testamentarie in favore della sorella erano lesive della loro quota di riserva e dovevano quindi essere ridotte, previo accertamento della simulazione relativa dei contratti di donazione. Si costituiva la convenuta che, previa richiesta di chiamata in causa della Regina S.r.l., instava per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'invalidità e/o la nullità dei contratti di locazione richiamati dagli attori, accertandosi che gli stessi ponevano in essere delle ulteriori donazioni indirette in favore dei fratelli, anche per effetto del conferimento nella società Regina S.r.l., facente capo agli attori, dell'azienda appartenuta al padre. Quindi concludeva affinché fossero ridotte e sottoposte a collazione le donazioni effettuate in favore dei fratelli, posto che Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -4- Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 la dispensa inizialmente contenuta negli atti di donazione era stata successivamente revocata nel testamento. Si costituiva la Regina S.r.l., che aderiva alla richiesta degli attori di disporre in suo favore ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile appartenente al de cuius, in virtù del contratto preliminare del 7 aprile 1996. Interveniva altresì la Pastificio Rana S.p.A., quale detentrice del complesso immobiliare in S. Vigilio, giusta contratto di sublocazione, e chiedeva accertarsi la nullità o l'inefficacia del contratto di locazione, con l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà in proprio favore. Nelle more del giudizio di primo grado la convenuta con atto del 12/2/2009 ha alienato la propria quota ereditaria alla S S.r.l. Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 202 del 2/2/2013, ha rigettato la domanda di simulazione degli atti di donazione in favore degli attori nonché quella di accertamento dell'invalidità della revoca della dispensa da collazione contenuta nel testamento;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità o simulazione del contratto di locazione del 10/9/90 intercorso tra il de cuius e la Regina S.r.l. nonché della successiva integrazione del 30/3/1994;
ha rigettato la domanda della convenuta di accertamento che il conferimento nella società Regina S.r.l. dell'azienda alberghiera paterna fosse una donazione indiretta;
ha rigettato la domanda di rendimento del conto avanzata dalla convenuta nei confronti della Regina S.r.l.;
ha rigettato la domanda della Regina S.r.l. per il trasferimento ex art. 2932 c.c. relativamente agli immobili oggetto del contratto recante la data Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -5- Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 del 7/4/1996, in quanto prescritta;
ha dichiarato il difetto di interesse della Pastificio Rana S.p.A. a vedere accertata la simulazione parziale dei contratti di donazione tra il de cuius e gli attori, nonché all'accertamento della nullità degli stessi contratti;
ha rigettato la domanda sempre della Pastificio Rana di accertamento della nullità o della simulazione assoluta del contratto di locazione del 10/9/1990 e successiva integrazione, con la conseguente invalidità del contratto di sublocazione e di emissione di sentenza di trasferimento della proprietà in proprio favore ex art. 2932 c.c.;
ha dichiarato aperta la successione testamentaria sui beni del de cuius, essendo erede la convenuta, chiarendo altresì la composizione della massa, con la specifica individuazione del donatum e del relictum e dei debiti ereditari, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo. Avverso tale sentenza proponevano appello principale gli attori, cui resistevano le altre parti proponendo a loro volta separati appelli incidentali. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1419 del 21/6/2016, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale della Pastificio Rana S.p.A., disattendeva l'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione degli attori, rigettandola però nel merito;
rigettava l'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione proposta dal Pastificio Rana quanto al contratto di locazione del 1990, come integrato nel 1994, rigettandola però nel merito. Quanto al primo motivo dell'appello principale degli attori, con il quale si contestava la tesi del Tribunale secondo cui era da ritenersi prescritta la domanda di simulazione parziale delle Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -6- Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 donazioni ricevute dal genitore, la Corte d'Appello rilevava che di norma l'azione di simulazione è imprescrittibile, essendo invece sottoposti a prescrizione i diritti che presuppongono l'esistenza del contratto dissimulato. Nella specie, l'azione di simulazione era volta a fare emergere la circostanza che le donazioni erano solo parziali,