Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2022, n. 13767

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I lavoratori stagionali sono esclusi dal beneficio della contribuzione figurativa per il collocamento in aspettativa sindacale non retribuita, di cui all'art. 31 della l. n. 300 del 1970, atteso che l'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996 ha introdotto, quale condizione per il relativo accreditamento, il decorso di un periodo lavorativo effettivo non inferiore ai sei mesi, che vanifica, di fatto, la possibilità di beneficiare, nel periodo del collocamento in aspettativa, della contribuzione figurativa per lavoratori il cui rapporto a termine ha, per sua natura e per tipo di attività cui inerisce, una durata inferiore a un anno, anche di pochi mesi, senza che sia possibile ricondurre più contratti stagionali ad un unico rapporto; né tale esclusione viola gli artt. 4, 35 e 39 Cost., in relazione alla posizione dei lavoratori in part-time ciclico, trattandosi di situazioni non comparabili, né sussiste una compromissione del diritto dei lavoratori stagionali all'azione sindacale, ben potendo gli interessi della categoria essere rappresentati mediante l'ordinaria attività di promozione e proselitismo in ambito aziendale o mediante l'assunzione, con i relativi oneri contributivi, quali dipendenti dell'organizzazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2022, n. 13767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13767
Data del deposito : 2 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

02 MAG 2022 T IT IR E D T : EN T N S AULA 'B' E S E E 137 67/22 N ZIO RA IST G E R Oggetto TE REPUBBLICA ITALIANA EN ES IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 18509/2016 Cron. 13767 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Rel. Ud. 12/01/2022 Dott. ROSSANA MANCINO PUConsigliere Dott. G ME Consigliere Dott. D CRE Consigliere - Dott. L CO ConsigliereDott. F B ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18509-2016 proposto da: MENAPACE ORIETTA e CGIL DEL TRENTINO, in persona del 4 7 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 7 domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato A A, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

2022 contro 43 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
-==== controricorrente = avversO la sentenza n. 2/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 22/01/2016 R.G.N. 54/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Presidente Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ANDREA SERRETI per delega verbale avvocato A A;
udito l'avvocato ANTONINO SGROI. RG 18509/2016 Orietta M. CGIL Trentino / INPS Udienza del 12 gennaio 2022 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Trento, con sentenza n. 2 del 2016, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande svolte da Orietta M e la CGIL del Trentino per il riconoscimento della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale non retribuita, ex artt. 3 d.lgs. n.564 del 1996 e 31 legge n.300 del 1970, anche per i lavoratori stagionali, di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti dalle cooperative ortofrutticole della provincia autonoma di Trento, e del diritto, di M, lavoratrice stagionale, all'accertamento della relativa contribuzione anche per il periodo successivo all'anno 2012, con condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione, per l'anno 2013, a lei negata in ragione del non accreditamento della contribuzione figurativa nei sei mesi precedenti, per essere ostativo all'accoglimento della domanda il disposto dell'art. 3 d.lgs. n.564 del 1996 che autorizza la contribuzione facoltativa solo decorso un periodo lavorativo non inferiore a sei mesi.

2. La Corte di merito ha ritenuto non oggetto di contestazione l'assunzione della lavoratrice stagionale, da oltre un ventennio, da parte del Consorzio Melinda, con contratti di durata, variabile nel tempo, da nove a undici mesi all'anno fino al 2004, epoca del collocamento in aspettativa, non retribuita, per carica sindacale ex art. 31 legge n.300 del 1970;
ha poi premesso, in fatto, che la domanda di accreditamento della contribuzione figurativa, sempre accolta dall'INPS, era stata annullata, in via di autotutela, nel 2013, con disconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa per i periodi successivi al 2012 ed esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione, per l'anno 2013, in assenza del requisito contributivo.

3. Dalla contraddittorietà delle decisioni assunte dall'INPS la Corte di merito ha desunto una sorta di transazione, per la situazione di affidamento ingenerata da una condotta protratta per circa un decennio, e l'interpretazione dell'oggettiva cornice normativa ha condotto i giudici del in riferimento al periodo controverso (l'anno 2013),gravame, 1 RG 18509/2016 R M estensore all'infondatezza delle domande spiegate, con esclusione di dubbi di costituzionalità.

4. Avverso tale sentenza ricorrono M Orietta e la CGIL del Trentino, con unico ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l'INPS. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 564 de! 1996 e assumono, in sintesi, che nonostante l'ultimo contratto stagionale abbia avuto durata superiore a dieci mesi (11.9.2012/31.7.2013), INPS non abbia proceduto all'accredito figurativo neppure trascorsi i sei mesi di cui all'art. 3 cit.

6. Con il secondo motivo rinnovano la dedotta violazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 564 cit. e deducono violazione dell'art. 3 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo Quadro annesso alla

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