Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2008, n. 20545
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Sussiste la giurisdizione tributaria per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento dell'esistenza della obbligazione tributaria e delle obbligazioni solidali derivanti dalla normativa tributaria; pertanto, spetta al giudice ordinario la controversia in cui (come nella specie) non è in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria, ma l'efficacia nei confronti della curatela fallimentare del pagamento del tributo, dovuto da altro soggetto, effettuato dalla società, poi fallita, sulla base di asseriti obblighi assunti, al di fuori del rapporto tributario, dalla stessa società nei confronti dell'ente impositore. (Fattispecie relativa al pagamento di canoni di fognatura e depurazione per gli anni dal 1990 al 1993, effettuato da società diversa da quella obbligata al fine di ottenere la voltura dell'autorizzazione amministrativa).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente si sezione -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. C M - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MONTECITORIO 115, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, G R, giuste deleghe in atti;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CHIARALANE SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato C C R, rappresentata e difesa dall'avvocato L D, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1317/06 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 24/06/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/03/08 dal Consigliere Dott. M C;
uditi gli avvocati M CH, Donatella LUCHETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 novembre 1999 la Curatela del Fallimento Chiaralane soc. coop. a rl, conveniva il Comune di Prato innanzi al Tribunale di quella città esponendo che in data 12 ottobre 1992 la Chiaralane aveva stipulato un contratto d'affitto di azienda con la ditta Nuova S. Chiara, subentrando a questa anche in tutte le autorizzazioni facenti capo alla locatrice;
successivamente era stato dichiarato il fallimento della Nuova S. Chiara ed il Comune si era insinuato al passivo fallimentare per il proprio credito, rappresentato dai canoni di fognatura e depurazione dovuti dalla fallita per gli anni dal 1990 al 1993, pari a L. 259.236.076;
in data 23 giugno 1994 la Chiaralane - a sua volta dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato del 5 giugno 1996, aveva effettuato in favore del Comune di Prato il pagamento dei predetti canoni di fognatura e relative sanzioni, dovuti dalla Nuova S. Chiara. Deduceva la curatela attrice che quel pagamento costituiva un atto di disposizione a titolo gratuito, trattandosi di pagamento di un debito altrui, e ne chiedeva pertanto la declaratoria di inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 64. In subordine, l'attrice deduceva la sproporzione della prestazione effettuata dalla fallita e la conseguente violazione della par condicio creditorum, sicché chiedeva la declaratoria d'inefficacia del detto pagamento L. Fall., ex art. 67. Si costituiva il Comune, deducendo che il 26 maggio 1994 la Chiaralane aveva presentato all'Amministrazione Comunale richiesta di subentro nell'autorizzazione allo scarico in precedenza rilasciata alla Nuova