Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/11/2019, n. 31031

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/11/2019, n. 31031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31031
Data del deposito : 27 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 13780/2018 proposto da: C F, rappresentata e difesa dall'Avvocato A C, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 290;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CATANZARO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Save- rio Molica e S D;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4878/2017, depositata il 23 ottobre 2017. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 5 no- vembre 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha chiesto in via principale l'inammissibilità e in subordi- ne il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati A C e A S, quest'ultimo per delega dell'Avvocato S M.

FATTI DI CAUSA

1. - Con ricorso notificato il 16 dicembre 2013, F C- nuovo si rivolgeva al Tribunale amministrativo regionale per la Cala- bria invocando l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio- assenso sull'istanza presentata in data 2 ottobre 2008, unitamente ai germani R, A, G e I A, al Comune di Catan- zaro, avente ad oggetto la richiesta di legittimazione e affrancazione in via semplificata (ai sensi dell'art. 27 della legge della Regione Ca- labria 21 agosto 2007, n. 18, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2008, n. 7) delle aree gravate da usi civici di complessivi mq. 274,07 con entrostanti fabbricati, ubicate in località Santa Maria. A sostegno del ricorso precisava che il Comune non aveva comu- nicato, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, al- cuna determinazione di rigetto, né aveva rappresentato esigenze istruttorie o richiesto integrazioni documentali (ai sensi dell'art. 27, comma 4, della citata legge regionale n. 18 del 2007): di talché la domanda doveva ormai ritenersi come accolta, essendosi sulla stessa formato il silenzio-assenso, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare l'atto finale del procedimento, così riconoscendo l'avvenuta legittimazione ed affrancazione degli usi civi- ci gravanti sui beni de quibus. Aggiungeva in ogni caso che, nonostante l'atto di diffida notificato il 9 settembre 2013, il Comune di Catanzaro, con nota n. 78653 in -2 data 10 ottobre 2013, a firma del dirigente del settore, richiamando due altre analoghe istanze inoltrate (a sua asserita insaputa ancorché anche per suo conto), aveva (espressamente) rigettato l'iniziale do- manda del 2 ottobre 2008, sul presupposto che anche relativamente a questa non ricorressero i presupposti richiesti dalla legge regionale n. 18 del 2007. 2. - Il ricorso veniva respinto dal TAR con sentenza n. 1294 in da- ta 30 luglio 2014, confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato - a definizione dell'appello interposto dalla C - con sen- tenza n. 1167 in data 22 marzo 2016. 3. - Avverso quest'ultima pronuncia la C ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un duplice errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., avuto riguardo: (a) per un verso, ai pre- supposti della formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza (in ordine ai quali la rappresentazione emergente della sentenza del Con- siglio di Stato divergerebbe da quella risultante dai fatti di causa);
(b) per altro verso, alla qualificazione della domanda proposta e del sot- teso interesse (in tesi ancorato, giusta gli atti di causa, alla liquida- zione e non già, come ritenuto in sentenza, alla affrancazione o alla legittimazione degli immobili oggetto di controversia). 4. - Con sentenza n. 4878 resa pubblica mediante deposito in se- greteria il 23 ottobre 2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato inam- missibile il ricorso per revocazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che nella specie si imputa alla sen- tenza non già un travisamento delle emergenti circostanze di fatto (l'incontestato decorso del tempo, a partire dalla presentazione dell'istanza per cui è causa), ma la qualificazione giuridica dello stes- so (nella sua argomentata idoneità ad integrare, a fronte del relativo paradigma normativo di riferimento, una fattispecie di silenzio signifi- cativo, con preteso valore di tacito assenso): sicché si tratterebbe, al -3 più, di errore di diritto, come tale involgente il giudizio ed insuscetti- bile di fondare il rimedio revocatorio. Sotto distinto e concorrente profilo, il giudice amministrativo ha sottolineato che la questione della maturazione del silenzio per fac- tum costituiva proprio e specificamente l'oggetto del giudizio, con la conseguenza che tale fatto ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che la sentenza del TAR aveva respinto il ricorso sulla argomentata insussistenza dei presup- posti per la legittimazione e l'affrancazione;
e ne ha tratto la conse- guenza che, quand'anche, a tutto concedere, si fosse trattato di erro- re revocatorio, lo stesso avrebbe dovuto, comunque, essere fatto ne- cessariamente valere con l'appello. 5. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione, la Casale- nuovo ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 aprile 2018, sulla base di un motivo. Il Comune di Catanzaro ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.
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