Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/04/2023, n. 09577

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/04/2023, n. 09577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09577
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23474/2017 R.G. proposto da: SCILIPOTI CANDITA, domiciliata ex lege in ROM, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati G S e S B;
-ricorrente -

contro

COMUNE DI BARCELLONA P.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, VIA DEL VIGNOLA N. 64 presso l’avvocato F B, rappresentato e difeso dall’avvocato G P;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 252/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, pubblicata il 23/03/2017 R.G. n. 1050/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MROTTA.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. Con ricorso al giudice del lavoro di Barcellona P.G. C S aveva premesso che: - era stata impegnata nell’ambito dei lavori socialmente utili in virtù della L. n. 67 del 1988 e della L.R. Siciliana n. 85 del 1995 fino al dicembre 2001;
- R.G.N. 23474/2017 Pag.aveva successivamente sottoscritto con il Comune di Barcellona P.G. un primo contratto di lavoro part-timea tempo determinato per la durata iniziale di dodici mesi, prorogata più volte;
- aveva stipulato nel 2006 ulteriore contratto co n scadenza al dicembre 2011 con il quale l’orario di lavoro era stato adeguato a 24 ore settimanali, contratto prorogato per ulteriori anni cinque anni. Aveva dedotto l’illegittimità dell’apposizione del termine e delle proroghe dei contratti per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 368/2001, anche in tema di successione di contratti, e chiesto, previo riconoscimento della nullità del termine, la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato ab initio, nonché la condanna dell’ente datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti per la illegittima successione dei contratti a termine, con il riconoscimento del diritto agli scatti retributivi di anzianità maturati dall’inizio del rapporto. Aveva, altresì, chiesto l’adeguamento del trattamento retributivo in riferimento al contratto collettivo degli enti locali.

2. Il Tribunale aveva respinto la domanda evidenziando che la ricorrente era stata assegnata al Comune nell’ambito del progetto di utilità collettiva e che l’originario contratto era stato prorogato in virtù di specifiche disposizioni normative ed escludendo che potesse applicarsi la disciplina limitativa del contratto a termine, prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001. Quanto alle pretese economiche aveva ritenuto che non emergesserole reclamate differenze retributive, richieste peraltro in maniera generica, senza allegazione e senza fornire prova del fondamento della pretesa.

3. La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Messina. La Corte territoriale rilevava preliminarmente che l’appellante era stata assunta nel 1996 utilizzando le possibilità offerte dalle leggi regionali n. 85 del 1995 e n. 2 del 2001 che avevano esteso le misure di fuoriuscita dal bacino dei LSU a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Richiamava, poi, ai fini della legittimità delle proroghe, la L.R. n. 20 del 2003 che, all’art. 39, aveva previsto la possibilità di autorizzare la prosecuzione dei rapporti e delle attività socialmente utili, a condizione che sussistesse l’interesse all’espletamento della prestazione, e la L.R. n. 16 del 2006 che aveva previsto la possibilità del ricorso ai contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva ed ancora la L.R. n. 24 del 2010 che, all’art. 7, aveva previsto la prosecuzione dei rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili nel rispetto dei limiti della legge di stabilizzazione. R.G.N. 23474/2017 Pag.Riteneva che la prevista stipulazione di contratti a tempo determinato e la successiva prosecuzione dei rapporti così instaurati era una delle misure previste dalla legislazione regionale, in attuazione alle disposizioni nazionali in materia, per la fuoriuscita dal precariato e come tale non era soggetta alle regole generali di durata ed al regime delle proroghe e della successione di contratti, previsti per i comuni contratti a termine. Aggiungeva che se anche l’impiego della lavoratrice presso il Comune di Barcellona P.G. fosse avvenuto non in esecuzione di un progetto specifico, ma in adempimento di attività di tipo ordinario, necessaria per garantire ai cittadini un servizio, finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente che, altrimenti, avrebbe dovuto essere svolto da un dipendente di ruolo, ciò non avrebbe consentito di qualificare diversamente la natura giuridica del rapporto, alla luce di quanto previsto dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 24 del 2000 a norma del quale l’elenco generale delle attività socialmente utili di cui all’art. 3 del d.lgs. all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2000 comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell’ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale. Respingeva anche le pretese economiche fondate con riferimento al trattamento previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti enti locali evidenziando che l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 24 del 2000 prevede espressamente “un compenso mensile non inferiore a 671,39 euro” e ritenendo che tale previsione speciale prevale sul trattamento economico previsto dal contratto collettivo, trattandosi di importo fissato dalla legge che disciplina il rapporto con l’appartenente alla categoria degli LSU.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice affidandosi ad otto motivi, cui il Comune di Barcellona P.G. ha resistito con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99-112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla richiesta di trasformazione del contratto da part-time a fu ll time e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Rileva che su tale questione, posta in sede di ricordo introduttivo del giudizio e supportata dal rimando al c.c.n.l. del Comparto Regione ed Autonomie Locali operato in sede di contratto individuale, anche il Tribunale non si era pronunciato e nell’atto di appello la stessa era stata reiterata deducendosi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. R.G.N. 23474/2017 Pag.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99-112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla richiesta di indennizzo risarcitorio correlato alla conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato e di risarcimento dei danni in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Evidenzia che anche su tale domanda, prospettata già in primo grado come alternativa alla richiesta di conversione del rapporto e reiterata in appello, la Corte territoriale non si è pronunciata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del diritto comunitario, delle pronunce della Corte di Giustizia europea, delle norme di diritto interno di cui agli artt. 8, 9, comma 3, 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2000, della L.R. n. 85 del 1995 come modificata dalla L.R. n. 25 del 1996, dell’art. 25 della L.R. n. 21 del 2003, dell’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001. Dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto che un rapporto a termine, socialmente utile e/o di pubblica utilità, avente le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, soggiacesse alla normativa che sanziona l’abuso del contratto a termine. Rileva che la clausola 5, par. 1, dell’Accordo quadro e ladirettiva 1999/70/CE non possono non prevalere, quanto alle previsioni di nullità dei contratti a termine, sulla normativa regionale.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa applicazione e/o violazione dell’art. 2126 cod. civ. in ordine allarichiesta di adeguamento retributivo, contributivo, di benefici accessori e quant’altro previsti per legge e per c.c.n.l. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume che avendo svolto la stessa attività lavorativa dei colleghi a tempo indeterminato della medesima categoria e qualifica non aveva goduto dei correlati adeguamenti retributivi, in dispregio degli artt. 3 e 36 Cost. ed aveva ricevuto un trattamento economico inferiore rispetto a quello degli assunti a tempo indeterminato.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia apparenza, inesistenza, carenza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione riguardo all’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. ed alla richiesta di adeguamento retributivo e contributivo, di benefici accessori per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Sostiene che la Corte territoriale è incorsa nel vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione là dove nella parte motiva ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità sull’art. 2126 cod. civ., ritenuto applicabile alla fattispecie astratta nell’ambito della quale rientra il concreto caso esaminato, e nel dispositivo ha rigettato le richieste dell’appellante. R.G.N. 23474/2017 Pag.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia carenza e/o insufficienza della motivazione su fatti e atti decisivi per il giudizio inerenti alle richieste di conversione del rapporto, alla indennità risarcitoria, al risarcimento dei danni, alla trasformazione dal contratto da part timea full time, alle differenze retributive, il tutto con violazione dell’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 118, comma 1, disp, att. cod. proc. civ., e dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Ripropone le censure di cui ai motivi precedenti sotto il profilo della assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata.
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