Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1988, n. 2136
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Con riguardo alla dichiarazione dello stato d'adottabilità del minore, che sia pronunciata a norma dell'art. 11 secondo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, in assenza di genitori che abbiano effettuato il riconoscimento, l'omissione dell'informazione ai presunti genitori, contemplata dal sesto comma della suddetta norma per renderli edotti della facoltà di chiedere la sospensione della procedura con un termine per provvedere al riconoscimento, non determina nullità, qualora nonostante detta omissione, il riconoscimento stesso intervenga in tempo per consentire al genitore la proposizione dell'opposizione avverso quella declaratoria, ma comporta che il giudice dell'opposizione è tenuto a riscontrare la situazione d'abbandono, non dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, sulla base dei criteri e con le indagini contemplate dagli artt. 8 e 12 della citata legge, tenendo conto che la tardività del riconoscimento, anche in relazione all'omissione della dovuta informazione, può configurare indizio grave di abbandono, ma non integra di per sè condizione sufficiente per l'adottabilità. ( V 4190/87, mass n 452944).*