Cass. pen., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 08160

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 08160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08160
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMPAGLIONE PASQUALE nato a REGGIO CALABRIA il 11/01/1969 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere E P;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, O M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le note di replica del difensore di fiducia, avv. B P, per il ricorrente, pervenute in data 16 gennaio 2023, a seguito della notifica delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, con le quali nel ribadire i motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Prima sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza dell'8 gennaio 2021, ha annullato con rinvio l'ordinanza del 2 marzo 2020 del Tribunale di Palmi, quale giudice dell'esecuzione, che giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di P Z, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con quattro diverse sentenze.Il giudice dell'esecuzione, dopo avere precisato la portata del principio fissato dal giudice di legittimità, ha ritenuto che l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. non potesse essere accolta in ragione, da un canto, del chiaro contenuto dell'ordinanza, da tempo divenuta irrevocabile, con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, il 12 gennaio 2016, aveva disatteso una precedente istanza ex art. 671 cod. proc. pen., e, dall'altro, del fatto che, non essendo intervenuti elementi di novità, non era possibile procedere ad un nuovo esame, nel merito, della questione dedotta, a tal fine restando prive di rilievo le decisioni autonomamente adottate da altri giudici dell'esecuzione.

1.1. Pasquale Z proponeva, con l'assistenza dell'avv. Basilio Pitasi, ricorso per cassazione — seguito dal deposito, il 23 novembre 2020, di note di replica alla requisitoria del Procuratore generale — affidato a due motivi, con i quali deduceva violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art.671 cod. proc. pen. in assenza delle prescritte condizioni e sulla scorta di argomentazioni fallaci e manifestamente illogiche.

1.2. La Prima sezione di questa Corte riteneva il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della pena per i reati contraddistinti dai numeri 1), 2) e 4), quanto al riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha osservato la Prima sezione, in sede di annullamento con rinvio, che la circostanza che, con precedenti ordinanze rese in sede esecutiva, sia stata riconosciuta, la continuazione, rispettivamente, tra i reati indicati ai punti 1) e 2) e tra i reati indicati ai punti 2) e 4) fonda, invero, in capo al ricorrente l'aspettativa, sottesa alla proposizione della istanza, in ordine alla unificazione della pena complessiva per i reati di cui ai tre punti. Al riguardo, soccorre il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra più reati, uno dei quali già unificato ex art. 81 cod. pen. a reati ulteriori, fa sì che tutti i reati siano avvinti dal medesimo vincolo in quanto inclusi nella medesima serie, caratterizzata dalla ravvisata «identità della genesi programmatica» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 76 del 29/11/2019, (2020), Tormento, non nnassimata), 2.A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale di Palmi in composizione monocratica e in diversa composizione fisica, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'8 giugno 2022, previo riconoscimento della continuazione tra i suindicati reati, ha rideterminato la pena in anni 16, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 71.467,00 di multa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi