Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 10956
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L'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale; nè la pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. - vale a segnare il limite temporale della durata dell'obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1780 cod. civ., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un'offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all'art. 1210 cod. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2046-2006 proposto da:
EUROCAR DITTA 00094850401, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LAIS FABIO MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAULI MENOTTO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. 004878880015, in persona dei legali rappresentanti Dott. CERRETTI ANDREA e Dott.ssa RESTELLI MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
VESPIGNANI S.N.C. 02032790400;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1185/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 23/09/2005, depositata il 28/10/2005 R.G.N. 676/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con il rigetto del primo motivo e accoglimento degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. Nel marzo del 1998 la LL Subalpina s.p.a. conveniva davanti al Tribunale di Forlì la ditta RO, per sentirla condannare, a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c., al pagamento della somma di L. 39.000.000 corrisposta alla AN s.n.c. a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita di un'autovettura, sottratta nella notte fra il 5 ed il 6 settembre 1997 da ignoti nei locali della RO, cui era stata affidata per riparazioni. La RO si difendeva adducendo che l'autovettura avrebbe dovuto essere ritirata entro il 5 settembre 1997 e che, non essendo avvenuto il ritiro, era stata ricoverata, chiusa a chiave, nel magazzino, protetto da serratura di sicurezza e da vetri antisfondamento.
Nel giudizio interveniva la AN, che chiedeva il pagamento della differenza fra il maggior valore del veicolo e quanto ottenuto dalla LL, nonché della somma sborsata per il premio assicurativo.
Successivamente, con separata citazione del febbraio 1999 la RO conveniva in giudizio davanti allo stesso Tribunale la AN, per sentirla condannare - sul presupposto che fosse stata inadempiente all'obbligazione di ritirare tempestivamente l'autovettura - a tenerla indenne da quanto fosse stata condannata a pagare alla LL.
All'esito della riunione dei due giudizi e dell'istruzione documentale e testimoniale il Tribunale, con sentenza del dicembre 2002, rigettava sia le domande della AN che quella dell'LL.
p.
2. Sull'appello della AN e dell'LL la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 26 ottobre 2005, accoglieva la domanda della LL, mentre rigettava quella della AN e quella della RO.
p.
3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RO.
Hanno resistito con controricorso soltanto la LL, mentre non ha svolto attività difensiva la AN.
Sia la ricorrente che la resistente hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 3 "violazione e falsa applicazione delle disposizioni
di cui agli artt. 1176, 1177, 1768 e 1780 c.c." e si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia". Vi è svolta la tesi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dato rilievo, anziché alla giurisprudenza di questa Corte (vengono citate Cass. n. 430 del 1986 e n. 5618 del 1981), che, nel valutare l'obbligo di custodia del prestatore d'opera in funzione della riparazione della cosa affidatagli a questo scopo, ne apprezzava la responsabilità alla stregua dell'art. 1177 c.c. (reputando che l'obbligo di custodia per il cui adempimento era necessaria la diligenza del buon padre di famiglia fosse ristretto al tempo necessario per l'esecuzione della prestazione d'opera ed escludendo che potesse venire in ogni caso in rilievo la disciplina della responsabilità del depositario, da intendersi applicabile solo quando l'obbligo di custodire rappresentasse l'unica prestazione qualificatrice del contratto, e considerando sussistente una responsabilità successivamente all'esecuzione della riparazione e alla comunicazione dell'ultimazione del lavoro, solo per grave negligenza), all'insegnamento in senso opposto di Cass. n. 13359 del 2004, con la conseguente applicazione alla fattispecie della norma dell'art. 1780 c.c.. Il che avrebbe impedito di considerare assolto l'obbligo della diligenza del buon padre di famiglia mediante le cautela adottate (ricovero della vettura in magazzino dotato di serratura di sicurezza antieffrazione e di vetro antisfondamento, chiusura a chiave e ricovero delle chiavi in apposito locale).
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, invocando il principio di diritto affermato da Cass. n. 13359 del 2004 (secondo cui "L'art. 1780 cod. civ. trova integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito (come, nella specie, il contratto d'opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto. In caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile"), si è adeguata all'orientamento di questa Corte, che ha superato l'orientamento meno recente, che invoca la ricorrente. Proprio nella motivazione della citata decisione si era dato conto ampiamente dell'esistenza di due orientamenti contrastanti, l'uno appunto meno recente e l'altro più recente, condiviso dalla decisione. Successivamente, la giurisprudenza di questa Corte è stata sempre ferma nel ribadire