Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/01/2019, n. 00252
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBRIANI EMANUELE nato a MARANO DI NAPOLI il 29/12/1947 avverso l'ordinanza del 12/09/2017 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
RILEVATO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Firenze, quale giudice h dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da I E ai sensi dell'art. 673 cod. pen., di rideterminazione della pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa, applicatagli per il reato di cui all'art. 628, comma 3, cod. peri., inflittagli con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Brescia del 24/04/2007, irrevocabile 1'11/07/2008. Il G.I.P. ha escluso che la previsione di un secondo aumento per la recidiva superiore ad un terzo della pena stabilita, in violazione dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., costituisse un errore macroscopico emendabile in sede di esecuzione. I, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il giudice era incorso in un errore macroscopico, prevedendo una pena eccedente il minimo legale, in violazione del principio di legalità della pena. Con memoria aggiuntiva il ricorrente sottolinea che al caso di
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
RILEVATO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Firenze, quale giudice h dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da I E ai sensi dell'art. 673 cod. pen., di rideterminazione della pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa, applicatagli per il reato di cui all'art. 628, comma 3, cod. peri., inflittagli con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Brescia del 24/04/2007, irrevocabile 1'11/07/2008. Il G.I.P. ha escluso che la previsione di un secondo aumento per la recidiva superiore ad un terzo della pena stabilita, in violazione dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., costituisse un errore macroscopico emendabile in sede di esecuzione. I, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il giudice era incorso in un errore macroscopico, prevedendo una pena eccedente il minimo legale, in violazione del principio di legalità della pena. Con memoria aggiuntiva il ricorrente sottolinea che al caso di
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