Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 11/08/2021, n. 22679

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 11/08/2021, n. 22679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22679
Data del deposito : 11 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13053-2015 proposto da: C D, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALADIER

36, presso lo studio dell'avvocato S G, rappresentato e difeso dall'avvocato G S;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E

DELLA

2021 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 874 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrente -

nonchè

contro

ISTITUTO TECNICO NAUTICO L. ACCIAIUOLI;
- intimato- avverso la sentenza n. 464/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/05/2014 R.G.N. 1468/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. F S. PROC. nr. 13053/2015

RG RILEVATO CHE

1. La Corte d'Appello di L' Aquila— giudice del rinvio all'esito della sentenza di questa Corte del 30 novembre 2011 nr. 25413— con sentenza del 19 maggio 2014 nr. 464, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, respingeva la domanda proposta da D C- appartenente al personale

ATA

Enti Locali, trasferito ex lege nr. 124/1994, articolo 8 nei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR)— diretta ad accertare il proprio diritto a vedersi riconoscere nei ruoli dello Stato l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente Locale ed alla condanna del MIUR al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione.

2. La Corte territoriale, richiamate le statuizioni della sentenza rescindente ed i principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 settembre 2011 in causa C- 108/10 Scattolon, che ne costituivano il fondamento, dava altresì atto della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo del 7 giugno 2011 Agratí;
sulla base delle suddette pronunce della Corte di Giustizia e della Corte EDU disapplicava l'articolo 1, comma 218, della legge nr. 266/2005, ritenendolo contrastante con la normativa comunitaria sul trasferimento di impresa e con il principio di parità delle armi in ambito processuale.

3. Osservava, tuttavia, che la sentenza rescindente non aveva accertato in via definitiva il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio ma aveva soltanto affermato, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia, che il mancato integrale riconoscimento della pregressa anzianità sarebbe stato illegittimo se ed in quanto ne fosse derivato per il lavoratore un peggioramento retributivo sostanziale.

4. Il giudice del rinvio escludeva detto peggioramento 5. Evidenziava che il ricorrente non lamentava di avere subito dal gennaio 2000 un peggioramento retributivo rispetto a quanto percepito presso l'ente locale ma si doleva del fatto che se gli fosse stata riconosciuta l'integrale anzianità di servizio maturata all'atto del trasferimento nei ruoli del MIUR gli sarebbe stata attribuita una retribuzione maggiore di quella riconosciutagli.

6. Sin dall'origine la domanda era diretta ad ottenere un inquadramento stipendiale più elevato mentre il peggioramento retributivo vietato dalla direttiva 77/187/CEE poteva sussistere soltanto nel caso in cui la retribuzione goduta presso l'ente di provenienza fosse superiore a quella riconosciuta presso l'ente di destinazione. Il ricorrente neppure aveva dedotto detto peggioramento;
dai documenti prodotti dalla amministrazione resistente emergeva, al contrario, un miglioramento, per effetto del riconoscimento dei compensi individuali accessori.
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