Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/2004, n. 19111
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P L, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato R M, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati G B, G F, F J, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/01 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 26/07/01 - R.G.N. 352/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/07/04 dal Consigliere Dott. P C;
udito l'Avvocato ZANELLO per delega M;
udito l'Avvocato TRIOLO per delega F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F O che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 febbraio 1996 Luisa Palatroni chiese che il Pretore di Ascoli Piceno condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento dell'indennità di malattia in corso il 2 marzo 1994, negatale dall'Istituto per non essere stata ella reperita in casa in tal data dal medico incaricato della visita di controllo.
Il Tribunale di Ascoli Piceno accolse la domanda. La domanda è stata poi respinta con sentenza del 26 luglio 2001 dalla Corte d'Appello di Ancona. Premette il giudicante che sono incontestate l'assenza della Palatroni alla vista di controllo effettuata la mattina 2 marzo 1994 e la sua presenza in questa data presso il Centro "Salus" di Ascoli Piceno per una terapia di ultrasuoni.
Tuttavia, poiché il lavoratore, per i principi di correttezza e buona fede e per garantire la funzionalità del servizio pubblico, ha l'onere di fornire la sua cooperazione, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare (e ciò non aveva fatto) l'impossibilità di effettuare la terapia in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie. Per la cassazione di questa sentenza ricorre Luisa Palatroni, percorrendo le linee d'un unico motivo;l'I.N.P.S. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando per gli artt 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'alt. 5 del Decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638), dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. nonché omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il giudicante non aveva considerato che: