Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22599

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22599
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO AGNELLO nato a PORTICI il 22/04/1949 avverso la sentenza del 1/7/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S D P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dall'Avv. D L che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato - senza procedere al dibattimento - l'estinzione dei reati contestati all'imputato (truffa continuata per l'indebita percezione di trattamenti pensionistici e false dichiarazioni del privato in atto pubblico), confermando le statuizioni della decisione di primo grado, comprese quelle relative alla disposta confisca per equivalente di un immobile dell'imputato.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 322 ter, 640 quater cod. pen., 578 bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione (per carenza), per ,aver confermato la statuizione riguardante la confisca per equivalente in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa che ha esteso il regime di conservazione della confisca, in presenza di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, alle ipotesi previste dall'art. 322 ter cod. pen.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 322 ter, 640 quater cod. pen., e vizio di motivazione (per carenza), per avere confermato la disposta confisca per equivalente del profitto del reato di truffa continuata, pur essendo i fatti contestati anteriori all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 75, I. 6 novembre 2012 n. 190 con cui è stato modificato il tenore dell'art. 322 ter cod. pen., estendendo l'oggetto della confisca per equivalente anche alla categoria del profitto del reato.
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