Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2022, n. 19424
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G F, nato a Quindici il 26/07/1959 avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. A S, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del 9 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato F G in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314, primo comma, cod. pen. (capo A);
81, secondo comma, 459, 453 n. 4, e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), per avere, quale cancelliere in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di L, addetto al servizio di ricezione e iscrizione a ruolo delle cause civili, si appropriava di 225 valori bollati, marche da bollo e contributi unificati, di cui 55 contraffatti e 167 alterati nell'importo e nel numero identificativo, di cui aveva il possesso per ragioni del suo ufficio e del suo servizio, in quanto consegnatigli da una serie di avvocati;
in particolare, il G aveva sostituito i bollati autentici consegnatigli dai patrocinatori con altri contraffatti o alterati, che erano stati così detenuti al fine di essere messi in circolazione e per commettere l'indicato peculato;
in alcuni casi si era appropriato delle somme di denaro dategli dagli avvocati, successivamente applicando sugli atti valori contraffatti o alterati;
in altri casi trattenendo alcune marche da bollo e una somma di denaro, che erano state rinvenute in cassetto della sua scrivania.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il G, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto tre motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, apparenza e contraddittorietà, nonché per travisamento della prova per omissione, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, omettendo di considerare la documentazione prodotta dalla difesa, idonea a dimostrare che la detenzione o l'utilizzo di valori contraffatti era stato fatto da alcuni avvocati che erano stati coinvolti in altri procedimenti penali.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 57, primo comma, e 168, primo comma, cod. proc. civ., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte distrettuale sostenuto che l'imputato era stato l'autore di ben 150 note di iscrizione di cause civili a ruolo, senza tenere conto che, in base alle disposizioni dettate dal codice del rito civile, spetta agli avvocati interessati la redazione di quelle note che vengono solo ricevute dal cancelliere addetto alla iscrizione delle cause a ruolo.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 640, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta con la quale la difesa aveva domandato di riqualificare come ipotesi di truffa aggravata i fatti contestati in termini di peculato, posto che l'imputato non aveva mai avuto la disponibilità di denaro o di contrassegni prima che gli stessi gli venissero consegnati dai patrocinatori: sicché l'impossessamento di quei beni era stato solo il frutto dell'attività ingannatoria posta in essere dal prevenuto, il quale, avvalendosi di una prassi invalsa nel suo ufficio, si faceva consegnare i valori 'sciolti' o L denaro corrispettivo delle marche, impegnandosi a incollare i valori oppure ad acquistarli con le somme ricevute.
3. Con memoria trasmessa via pec il 14 aprile 2022, il difensore dell'imputato ha formulato quattro motivi nuovi.
3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte di merito ingiustificatamente sostenuto che, ai fini della
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. A S, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del 9 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato F G in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314, primo comma, cod. pen. (capo A);
81, secondo comma, 459, 453 n. 4, e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), per avere, quale cancelliere in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di L, addetto al servizio di ricezione e iscrizione a ruolo delle cause civili, si appropriava di 225 valori bollati, marche da bollo e contributi unificati, di cui 55 contraffatti e 167 alterati nell'importo e nel numero identificativo, di cui aveva il possesso per ragioni del suo ufficio e del suo servizio, in quanto consegnatigli da una serie di avvocati;
in particolare, il G aveva sostituito i bollati autentici consegnatigli dai patrocinatori con altri contraffatti o alterati, che erano stati così detenuti al fine di essere messi in circolazione e per commettere l'indicato peculato;
in alcuni casi si era appropriato delle somme di denaro dategli dagli avvocati, successivamente applicando sugli atti valori contraffatti o alterati;
in altri casi trattenendo alcune marche da bollo e una somma di denaro, che erano state rinvenute in cassetto della sua scrivania.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il G, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto tre motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, apparenza e contraddittorietà, nonché per travisamento della prova per omissione, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, omettendo di considerare la documentazione prodotta dalla difesa, idonea a dimostrare che la detenzione o l'utilizzo di valori contraffatti era stato fatto da alcuni avvocati che erano stati coinvolti in altri procedimenti penali.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 57, primo comma, e 168, primo comma, cod. proc. civ., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte distrettuale sostenuto che l'imputato era stato l'autore di ben 150 note di iscrizione di cause civili a ruolo, senza tenere conto che, in base alle disposizioni dettate dal codice del rito civile, spetta agli avvocati interessati la redazione di quelle note che vengono solo ricevute dal cancelliere addetto alla iscrizione delle cause a ruolo.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 640, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta con la quale la difesa aveva domandato di riqualificare come ipotesi di truffa aggravata i fatti contestati in termini di peculato, posto che l'imputato non aveva mai avuto la disponibilità di denaro o di contrassegni prima che gli stessi gli venissero consegnati dai patrocinatori: sicché l'impossessamento di quei beni era stato solo il frutto dell'attività ingannatoria posta in essere dal prevenuto, il quale, avvalendosi di una prassi invalsa nel suo ufficio, si faceva consegnare i valori 'sciolti' o L denaro corrispettivo delle marche, impegnandosi a incollare i valori oppure ad acquistarli con le somme ricevute.
3. Con memoria trasmessa via pec il 14 aprile 2022, il difensore dell'imputato ha formulato quattro motivi nuovi.
3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte di merito ingiustificatamente sostenuto che, ai fini della
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