Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2022, n. 32589
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLGATI SAMIR nato il 06/03/1963 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. PAOLO M.F. CANDIDA, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 15 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato B S per stalking — ai danni di A B e della moglie S B — e lesioni aggravate ex art. 576, comma 1, n. 5.1) cod. pen. ai danni di G C, dipendente dell'azienda di famiglia dei primi due. Il Giudice dell'abbreviato aveva invece assolto il prevenuto dall'addebito di atti persecutori ai danni di G C (pur avendo il decidente mancato di indicare la formula assolutoria, dal contenuto della motivazione si comprende che sia stata esclusa la sussistenza del fatto rispetto a quella vittima). Le condotte sono consistite in plurimi appostamenti, avvicinamenti, minacce e ingiurie con cui l'imputato esprimeva la propria avversione per i coniugi B-Bortolin, presso la cui abitazione aveva lavorato come collaboratrice domestica la moglie B A, comportamenti tesi in primo luogo ad indurre i due a licenziarla e poi a recriminare circa il fatto che il B avesse avuto una relazione con la moglie e che le persone offese avessero "rovinato" i suoi figli. La riforma in appello è consistita nell'esclusione della circostanza aggravante contestata in relazione alle lesioni a danno di Colucci e nella rideterminazione in mitius della pena, con aumento di mesi tre di reclusione ex art. 81, comma 2, cod. pen. per detto reato satellite.
2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta tempestività delle querele. La Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere — si legge nel ricorso — che le condotte poste in essere dall'imputato non rivestivano autonoma valenza criminosa, in quanto, rispetto agli episodi di minaccia, ingiuria e diffamazione, astrattamente configurabili, dette querele erano tardive. Prosegue il ricorso, lamentando che la Bortolin non aveva sporto querela, ma si era limitata a sottoscrivere quella presentata dal marito. Ritornando, poi, sul tema della tempestività della querela, il ricorso afferma che la maggior parte degli episodi denunziati erano risalenti ad oltre sei mesi prima della denunzia-querela di B del 19 dicembre 2016. Inoltre — si legge nel ricorso —gli episodi erano distanziati moltissimo nel tempo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso — che riguarda sempre il reato di stalking — lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'irregolarità, riconosciuta anche dalla Corte territoriale, degli episodi e la distanza temporale che li separava avrebbero dovuto far escludere il reato in parola. I primi appostamenti del prevenuto risalivano al 2014 e riguardavano la ex moglie del ricorrente;
nell'episodio dell'Il novembre 2016, il ricorrente si era limitato a guardare da lontano la famiglia B, mentre, il 17 dicembre successivo, Ballgjati si era posizionato discosto dal luogo ove si teneva la festa natalizia organizzata dalle persone offese, vicino al cancello della ditta My Family. Circa il fatto del 18 dicembre 2016, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che non era difficile incontrarsi alla funzione religiosa e che, in quella occasione, addirittura era stata la suocera di B ad avvicinarsi al prevenuto per parlargli, segno della mancanza di timore nei suoi confronti. Lo stato d'ansia delle persone offese — conclude il ricorrente — mancava di qualsiasi riscontro oggettivo e soggettivo.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al reato di lesioni personali. A cagione dell'assoluta levità di queste ultime e delle dichiarazioni negatorie dell'imputato, in contrasto con quelle della vittima, la sussistenza del reato doveva essere quantomeno dubbia.
2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. A dispetto di quanto sostenuto dalla
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. PAOLO M.F. CANDIDA, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 15 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato B S per stalking — ai danni di A B e della moglie S B — e lesioni aggravate ex art. 576, comma 1, n. 5.1) cod. pen. ai danni di G C, dipendente dell'azienda di famiglia dei primi due. Il Giudice dell'abbreviato aveva invece assolto il prevenuto dall'addebito di atti persecutori ai danni di G C (pur avendo il decidente mancato di indicare la formula assolutoria, dal contenuto della motivazione si comprende che sia stata esclusa la sussistenza del fatto rispetto a quella vittima). Le condotte sono consistite in plurimi appostamenti, avvicinamenti, minacce e ingiurie con cui l'imputato esprimeva la propria avversione per i coniugi B-Bortolin, presso la cui abitazione aveva lavorato come collaboratrice domestica la moglie B A, comportamenti tesi in primo luogo ad indurre i due a licenziarla e poi a recriminare circa il fatto che il B avesse avuto una relazione con la moglie e che le persone offese avessero "rovinato" i suoi figli. La riforma in appello è consistita nell'esclusione della circostanza aggravante contestata in relazione alle lesioni a danno di Colucci e nella rideterminazione in mitius della pena, con aumento di mesi tre di reclusione ex art. 81, comma 2, cod. pen. per detto reato satellite.
2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta tempestività delle querele. La Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere — si legge nel ricorso — che le condotte poste in essere dall'imputato non rivestivano autonoma valenza criminosa, in quanto, rispetto agli episodi di minaccia, ingiuria e diffamazione, astrattamente configurabili, dette querele erano tardive. Prosegue il ricorso, lamentando che la Bortolin non aveva sporto querela, ma si era limitata a sottoscrivere quella presentata dal marito. Ritornando, poi, sul tema della tempestività della querela, il ricorso afferma che la maggior parte degli episodi denunziati erano risalenti ad oltre sei mesi prima della denunzia-querela di B del 19 dicembre 2016. Inoltre — si legge nel ricorso —gli episodi erano distanziati moltissimo nel tempo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso — che riguarda sempre il reato di stalking — lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'irregolarità, riconosciuta anche dalla Corte territoriale, degli episodi e la distanza temporale che li separava avrebbero dovuto far escludere il reato in parola. I primi appostamenti del prevenuto risalivano al 2014 e riguardavano la ex moglie del ricorrente;
nell'episodio dell'Il novembre 2016, il ricorrente si era limitato a guardare da lontano la famiglia B, mentre, il 17 dicembre successivo, Ballgjati si era posizionato discosto dal luogo ove si teneva la festa natalizia organizzata dalle persone offese, vicino al cancello della ditta My Family. Circa il fatto del 18 dicembre 2016, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che non era difficile incontrarsi alla funzione religiosa e che, in quella occasione, addirittura era stata la suocera di B ad avvicinarsi al prevenuto per parlargli, segno della mancanza di timore nei suoi confronti. Lo stato d'ansia delle persone offese — conclude il ricorrente — mancava di qualsiasi riscontro oggettivo e soggettivo.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al reato di lesioni personali. A cagione dell'assoluta levità di queste ultime e delle dichiarazioni negatorie dell'imputato, in contrasto con quelle della vittima, la sussistenza del reato doveva essere quantomeno dubbia.
2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. A dispetto di quanto sostenuto dalla
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