Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/10/2022, n. 31148
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 21363-2017 proposto da: RO AN, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 1903 in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI l, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RIZZO, che la rappresenta e difende;
- controri corrente - avverso la sentenza n. 3601/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2017 R.G.N. 1614/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLOTENZO ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale ES OL - giornalista pubblicista, dipendente di Radio Dimensione Suono s.p.a. dal 3.2.1993 con mansioni di "radio reporter" e con applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico sino al 31.10.1994 e quindi del contratto collettivo nazionale Radiotelevisioni private, dedotta l'inefficacia o comunque illiceità del mutamento del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, aveva chiesto la condanna della convenuta Radio Dimensione Suono s.p.a., sua datrice di lavoro, al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione della asserita perdurante applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo nazionale giornalisti;
ha condannato la originaria ricorrente alla restituzione a controparte della somma, calcolata al lordo, oltre accessori, corrisposta dalla datrice di lavoro in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ES OL sulla base di tre motivi;
la parte intimata ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
3. il P.G. ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e l'accoglimento del terzo motivo;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 27, comma 4, c.c.n.l. Radiotelevisioni private del 9 luglio 1994 e degli artt. 1362, 1363 e 2077 del codice civile, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la variazione di inquadramento contrattuale frutto di accordo negoziale intervenuto tra essa OL e la società datrice di lavoro;
sostiene infatti che la modifica contrattuale negoziata si poneva in contrasto con il contenuto della dichiarazione a verbale dell'art. 27, parte 4, c.c.n.l. Radiotelevisioni private, con la quale le parti collettive avevano chiarito che ai dipendenti in forza alla data di stipulazione del contratto collettivo Radiotelevisioni private, il cui rapporto era disciplinato da altro contratto collettivo, non si applicavano i nuovi inquadramenti;
secondo parte ricorrente tale dichiarazione costituiva una clausola di salvaguardia avente la finalità di evitare mutamenti peggiorativi delle condizioni lavorative dei lavoratori i cui rapporti, come nel caso della OL, erano regolati da una diversa fonte collettiva;
in questa prospettiva sostiene che la modifica peggiorativa del contratto individuale negoziata tra le parti concretava violazione dell'art. 2077 cod. civ. ;
2. con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2077, 2103 e 2113 cod. civ., dell'art. 12, comma 1, disposizioni sulla legge in generale, censurando la sentenza impugnata per violazione del principio di irriducibilità della retribuzione e per avere escluso la operatività delle tutele apprestate dall'art. 2113 cod. civ.;
denunzia inoltre violazione dell'art. 2077, comma 2, cod. civ. secondo il quale le clausole difformi dei contratti individuali,