Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2014, n. 24280

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Massime1

In caso di estinzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale seguita dalla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato - per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. - il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio sin dal momento dell'estinzione del rapporto presso l'ente locale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2014, n. 24280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24280
Data del deposito : 14 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1766/2009 proposto da:
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

CROCE IN GERUSALEMME

55, presso lo studio dell'avvocato M D, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
SCOTTI IDANNA, BELLUCCI MARIELLA, elettivamente domiciliate in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

18, presso lo studio degli avvocati MONTINI MAURO &
IARIA DOMENICO, che le rappresentano e difendono, per deleghe a margine del controricorso;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 1453/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato Dario MARINUZZI;

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott.

CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Scotti Idanna e Bellucci Mariella lavorarono come educataci di scuola materna alle dipendenze del Comune di Empoli sino al 31 agosto 2001. Parteciparono ad un concorso ministeriale e, superatolo, si dimisero dall'impiego comunale, e, con decorrenza, 1 settembre 2001 vennero assunte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e destinate alla Scuola statale Capraia Fiorentina. Con lettere dell'ottobre 2001 richiesero il pagamento dell'indennità di premio di servizio, senza alcun esito. Si rivolsero quindi al giudice del lavoro del Tribunale di Firenze per sentir accertare il loro diritto all'indennità premio di servizio per il lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione comunale e per sentir condannare l'INPDAP al relativo pagamento, con interessi e rivalutazione. Il Tribunale accolse la domanda. L'INPDAP propose appello. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 24 ottobre 2008, rigettò l'appello, confermò la decisione di primo grado e compensò le spese.


2. L'INPDAP (cui è ora succeduto l'INPS) ha proposto ricorso per cassazione, denunziando, con unico motivo, "violazione e falsa applicazione della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, nonché del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 22, comma 10, convertito in L. n. 440 del 1987". Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito: "se la
indennità premio di servizio debba essere liquidata o non all'iscritto alla scadenza del primo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, qualora al predetto sia seguito un nuovo rapporto di lavoro, sempre alle dipendenze di una pubblica amministrazione e senza soluzione di continuità nei rapporto previdenziale con l'INPDAP, atteso che il secondo rapporto di lavoro è iniziato il giorno successivo alla scadenza del primo".

3. Le educatrici si sono difese con controricorso.


4. La Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria del 22 novembre 2013, ritenendo sussistenti orientamenti diversi nella giurisprudenza della Corte, e ritenendo in ogni caso che si tratti di questione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni unite.


5. L'INPS ha depositato una memoria per l'udienza.


6. Il ricorso non è fondato.


7. L'indennità premio di servizio (IPS) è disciplinata dalla L. 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali). Spetta ai dipendenti degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex INADEL, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che cessino dal servizio, per qualsiasi causa, con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all'Istituto (a seguito dell'estinzione dell'INPDAP e dell'ENPALS le relative funzioni sono state trasferite all'INPS, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ex art. 21, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214).


8. Si tratta di un istituto distinto da quelli concernenti altre categorie di lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, quali l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato;
l'indennità di anzianità, spettante ai dipendenti del c.d. parastato;
il trattamento di fine rapporto (TFR), riguardante i lavoratori dipendenti da privati ed esteso ai lavoratori pubblici contrattualizzati assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, nonché ai dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro in corso al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente.


9. Nel giudizio di merito sono state accertate alcune circostanze di fatto, non contestate dall'INPDAP-INPS, di cui la sentenza impugnata da atto: a) le educatrici hanno lavorato per diversi anni (a decorrere dal 1 ottobre 1977 la Scotti e dal 10 novembre 1977 la Bellucci) alle dipendenze di un ente locale, il Comune di Empoli, svolgendo il loro lavoro nell'asilo comunale "Centro zero sei";
b) hanno partecipato ad un concorso indetto dal MIUR con esito positivo;

c) si sono quindi dimesse, estinguendo il rapporto di lavoro con il Comune in data 31 agosto 2001;
d) sono state assunte dal MIUR, quindi dallo Stato, con decorrenza 1 settembre 2001;
e) sono state assegnate alla Scuola statale di Capraia Fiorentina;
f) hanno effettuato un periodo di prova a seguito del cui esito positivo sono divenute definitivamente dipendenti del Ministero;
g) nel nuovo rapporto di lavoro statale non è stata riconosciuta loro l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione comunale. 10. Da tali elementi, non controversi, si deduce che per il periodo di lavoro alle dipendenze del Comune le due educatrici hanno maturato il diritto all'indennità premio di servizio, mentre per il periodo alle dipendenze dello Stato stanno maturando il relativo specifico trattamento di fine servizio, che a causa della data di assunzione alle dipendenze del Ministero, non consiste nell'indennità di buonuscita, bensì nel trattamento di fine rapporto (TFR). 11. La ragione di questo mutamento di regime giuridico è costituita dal fatto che l'assunzione alle dipendenze dello Stato è successiva alla data a decorrere dalla quale opera l'unificazione del trattamento di fine servizio in base alle regole dettate originariamente per i privati, dall'art. 2120 c.c.. 12. Tale unificazione è stata disposta, limitatamente ai dipendenti contrattualizzati, dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 5, (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, c.d. riforma Dini). La decorrenza originaria indicata dalla legge di riforma è stata poi differita da alcuni decreti del presidente del consiglio dei ministri, l'ultimo dei quali l'ha fissata al 31 dicembre 2000. Di conseguenza, le nuove assunzioni intervenute dopo tale data, sono soggette alle "regole concessive e di computo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, in materia di trattamento di fine rapporto" (così il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, art. 2, comma 2, come integrato e modificato dal D.P.C.M. 2 marzo 2001, art. 1, comma 1, lett. b)).
13. Nel caso in esame, come si è visto, l'assunzione alle dipendenze dello Stato della controricorrenti è successiva al 31 dicembre 2000, in quanto è avvenuta il 1 settembre 2001, come riconosciuto anche dall'Istituto a pag. 2 del ricorso per cassazione.
14. Poste queste premesse, può ora essere affrontato il problema al centro della controversia. Non si discute della sussistenza del diritto a percepire l'indennità premio di servizio per il lavoro svolto alle dipendenze del Comune, il punto controverso è un altro:
riguarda il diritto a percepire tale indennità al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro con il Comune, senza dover attendere la fine del rapporto di lavoro successivamente instaurato con il Ministero.
15. L'INPDAP-INPS contesta l'accoglimento della domanda in tal senso formulata dalle lavoratrici, assumendo che la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda delle lavoratrici avrebbe violato la L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, nonché il D.L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 22, comma 10,
convertito nella L. n. 440 del 1987, e si sarebbe discostata dai principi fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza 28 dicembre 1999, n. 14632. 16.La Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria 22 novembre 2013, n. 26247, ha rimesso la causa al Primo Presidente, ritenendo sussistenti due orientamenti diversi nella giurisprudenza della Corte: quello delle sentenze 28 dicembre 1999, n. 14632 e 10 dicembre 1991, n. 13328 e quello della sentenza 10 gennaio 2002, n. 226. Secondo l'ordinanza interlocutoria "sembrano collidere fra loro due principi ricavabili dal medesimo testo di legge: da un lato il principio dell'infrazionabilità dell'indennità premio di servizio (che ai sensi degli artt. 4 e 12, della L. n. 152, va
infrazionabilmente liquidata in proporzione agli anni di iscrizione all'assicurazione obbligatoria), dall'altro quello del suo pagamento all'atto della cessazione dal servizio medesimo (art. 2 stessa legge) e non del rapporto previdenziale, che invece può proseguire ove, come nel caso di specie, tra i due rapporti vi sia continuità temporale, sebbene non anche giuridica" (nell'ordinanza si da atto che "è pacifico tra le parti" che malgrado il passaggio delle controricorrenti all'amministrazione statale il giorno successivo alla scadenza del rapporto di lavoro con il Comune di Empoli, il rapporto di lavoro con lo Stato non costituisce prosecuzione del rapporto di lavoro con il Comune e che tra i due rapporti di lavoro vi è "cesura giuridica", mentre l'INPDAP si limita a sostenere che la continuità riguarda il rapporto previdenziale poiché nel passaggio dalle dipendenze del Comune allo Stato l'ente gestore della previdenza resta pur sempre l'INPDAP, ora INPS, succeduto in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 21, convertito in L. n. 214 del 2011). 17. In realtà, i due gruppi di sentenze divergono nelle soluzioni perché si sono occupate di situazioni diverse.
18. La prima decisione della Cassazione richiamata (sentenza n. 13328 del 1991), si occupò di una situazione del tutto peculiare. Si trattava dell'ipotesi, prevista dalla vecchia normativa dettata dal R.D.L. 2 novembre 1933, n. 2418, art. 10, di un lavoratore che aveva ripreso servizio dopo una cessazione del rapporto di lavoro in seguito alla quale aveva percepito l'indennità premio di servizio. La norma che consentiva tale operazione venne abrogata dalla legge n. 152 del 1968 e la Corte ha di conseguenza affermato che nel caso di
successione, pur con soluzione di continuità, di due rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente locale, svoltisi, rispettivamente in epoca anteriore e successiva alla L. n. 152 del 1968, compete il diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio in relazione a tutta la sua attività lavorativa previa restituzione (alla stregua di quanto previsto in materia pensionistica dal R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 63) di quanto già percepito al medesimo
titolo per il primo rapporto. Quindi si trattava di un lavoratore che si era dimesso ed aveva percepito l'indennità premio di servizio, ma che in seguito, utilizzando una norma che all'epoca lo consentiva, aveva ripreso servizio alle dipendenze del medesimo ente chiedendo di congiungere il trattamento di fine rapporto già percepito con quello maturato successivamente alla ripresa del lavoro. Non vi fu un passaggio da un ente locale allo Stato come nel caso in esame, ma si trattò di un ritorno al lavoro, ovviamente alle dipendenze del medesimo ente, in base ad una norma oggi non più vigente. 19. Più vicina al caso in esame, ma comunque notevolmente diversa, è la situazione considerata dalla sentenza 14632 del 1999. Una dottoressa, dopo essere stata direttore amministrativo di una USL, era passata a svolgere, prima funzioni dirigenziali nella nuova azienda AUSL e, successivamente, funzioni di dirigente di un'azienda ospedaliera. La Corte cassò la sentenza, considerandola "non sufficientemente motivata laddove ritiene che soltanto il rapporto di lavoro con l'azienda AUSL sia prosecuzione del precedente rapporto con la USL, mentre altrettanto non si deve ritenere per il successivo rapporto con l'azienda ospedaliera". Al contrario, secondo la Corte, in base alla normativa in vigore all'epoca, il ruolo sanitario risultava unico e comprendeva tutti i medici del servizio sanitario che prestavano servizio nella regione Toscana, i quali tutti dipendevano da questa, essendo rimasti inquadrati nell'unico ruolo nominativo regionale, che venne superato solo con la L.R. Toscana 11 luglio 1996, n. 54, mediante l'istituzione dei ruoli nominativi delle
singole aziende. Da tali osservazioni la Corte concluse che, sino all'entrata in vigore della legge regionale, la dirigente sanitaria "rimase sempre dipendente della Regione, senza che le sue manifestazioni di volontà o atti dell'amministrazione potessero mutare tale situazione". Questo stesso argomento, secondo la sentenza, valeva anche a sostenere "la non avvenuta interruzione del rapporto previdenziale".
20. Se il caso considerato in quella decisione è di una dirigente il cui rapporto di lavoro si era svolto senza soluzione di continuità alla dipendenze della Regione, senza alcuna cesura, ne' del rapporto di lavoro, ne' del rapporto previdenziale, mancava in radice ogni presupposto per accogliere la domanda di pagamento della indennità premio di servizio in occasione del passaggio dalla vecchia alla nuova USL o del passaggio successivo all'azienda ospedaliera, rimanendo comunque fermo il rapporto con l'unico datore di lavoro costituito dalla Regione. In sostanza, il diritto alla percezione dell'indennità premio di servizio non maturava per il semplice fatto che tanto il rapporto di lavoro che quello previdenziale non si erano estinti ne' in occasione del passaggio dalla vecchia alla nuova USL, nè in occasione del passaggio all'azienda ospedaliera, in quanto il rapporto era e rimaneva un rapporto alle dipendenze della Regione. 21. In sintesi, il principio di diritto che si evince dalle due sentenze sin qui esaminate è che, se il rapporto di lavoro continua con il medesimo ente (nel primo caso a seguito di un rientro al lavoro, nel secondo per essere il lavoratore passato da un'articolazione amministrativa ad un'altra rimanendo comunque dipendente della regione Toscana), allora il rapporto di lavoro è unitario e conseguentemente anche il relativo trattamento di fine servizio è unitario e, pertanto, non è frazionabile. 22. Cass. n. 226 del 2002, che viene indicata come espressione di un orientamento opposto, si occupa, in realtà, di una situazione diversa e, questa si, analoga a quella oggetto della controversia in esame. Si trattava della situazione di una lavoratrice dipendente di un'amministrazione comunale, passata poi alle dipendenze dello Stato:
più specificamente di una dipendente del Comune di Ferrara, segretaria di cancelleria nell'ufficio del giudice conciliatore di quella città, immessa nell'organico del giudice di pace di Ferrara ed in tal modo passata alle dipendenze del Ministero della giustizia. 23. L'INPDAP si era costituita in quel giudizio affermando di aver rigettato la richiesta di liquidazione dell'indennità premio di servizio per il periodo di lavoro alle dipendenze del Comune avanzata dalla lavoratrice in quanto il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità presso lo Stato, che aveva acquisito le strutture ed il personale del Comune. La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione dell'INPDAP, e confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che tra il primo ed il secondo rapporto di lavoro, pur essendovi continuità temporale, vi era stata una cesura e che il secondo rapporto si era stato instaurato "ex novo". Ciò premesso, la Corte, dopo aver rilevato che "l'indennità premio di servizio prevista dalla L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 2 .... a norma degli artt. 4 e 12, della stessa legge, va infrazionabilmente liquidata, in proporzione agli anni di iscrizione all'assicurazione obbligatoria, soltanto al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro", escluse che il principio valesse per il caso al suo esame perché si era in presenza dell'estinzione del rapporto di lavoro con il Comune seguita da assunzione alle dipendenze "una diversa amministrazione" e cioè dello Stato.
24. La sentenza, pertanto, da un lato ribadisce il principio di infrazionabilità affermato dalle due sentenze precedenti, dall'altro spiega che quel principio vale se il rapporto di lavoro è unitario e non vale invece nel caso in cui estintosi il rapporto di lavoro con un ente pubblico (il Comune) il dipendente venga assunto da un altro ente pubblico (lo Stato).
25. Lungi dall'essere in contrasto, le tre sentenze ragionano in modo coerente, trattando diversamente situazioni diverse e fissando il principio, pienamente condivisibile, per cui la infrazionabilità dell'indennità premio di fine servizio vale se il rapporto di lavoro è unitario, mentre non vale se il rapporto di lavoro si estingue e ne nasce uno nuovo alle dipendenze di un soggetto diverso, per di più implicante trattamento di fine servizio di diverso tipo. 26. Tale orientamento deve essere condiviso e confermato. 27. La L. 8 marzo 1968, n. 152, nel disciplinare l'indennità premio di servizio, all'art. 2, intitolato conseguimento del diritto, precisa che il diritto si consegue al momento della cessazione dal servizio. Il collegamento tra cessazione dal servizio e conseguimento del diritto alla indennità premio di servizio è netto e chiaro. Ne deriva che il diritto non si può conseguire quando non vi sia cessazione dal servizio, ma solo una modifica del rapporto che non ne comporti l'estinzione (come nel caso esaminato da Cass. 14632/1999). In questo senso l'indennità premio di servizio è infrazionabile. Al contrario, vi è cessazione, e quindi il diritto all'indennità premio di servizio si consegue, nell'ipotesi in cui un lavoratore estingua il rapporto con un Comune e venga assunto dallo Stato, come nel caso considerato da Cass. 226/2002 e come nel caso in esame. 28. Gli artt. 4, 12 e 14 della medesima legge non incidono su questi principi. Si limitano a prevedere la computabilità di servizi non di ruolo o servizi di ruolo resi prima del 1933, oppure a consentire il riscatto di servizi anteriori all'entrata in vigore della legge, nonché di periodi di studio universitario o equiparato. Si tratta di norme connesse a situazioni peculiari, che non introducono modifiche di rilievo sistematico, ne' tanto meno principi diversi rispetto a quello generale fissato nell'art. 2.
29. L'INPS) in particolare nella memoria, ha sostenuto che questo assetto sarebbe stato modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 267. La norma dispone: "All'art. 3 del testo unico approvato
con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della L. 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente comma:
All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato".
30. Questa disposizione non solo non collide, ma conferma ulteriormente quanto prima detto. Essa infatti è tutta interna al mondo del lavoro statale, perché concerne esclusivamente il personale civile e militare dello Stato e concerne solo il relativo trattamento di fine servizio costituito dall'indennità di buonuscita. La norma si limita ad affermare che, in caso di passaggio di tale personale da una qualifica ad un'altra o da una amministrazione dello Stato ad un'altra amministrazione dello Stato, se tale passaggio avviene senza soluzione di continuità, l'indennità di buonuscita deve essere liquidata alla cessazione dal servizio.
31. Si tratta di una previsione che non può essere applicata a casi, del tutto diversi ed estranei al suo ambito di applicazione, in cui il servizio con un ente locale cessi e il lavoratore venga assunto dallo Stato, conseguendo il diritto ad un trattamento di fine servizio di diverso tipo. Pacificamente non può essere applicata al caso in esame in cui come si è visto, le lavoratrici hanno estinto il rapporto con il Comune, hanno sostenuto un concorso e sono state assunte dal Ministero.
32. Al massimo, il principio espresso da questa norma può rafforzare la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio quando un lavoratore effettui passaggi di qualifica, o di carriera o di struttura, all'interno del medesimo ente pubblico, sebbene diverso dallo Stato, come nel caso (considerato da Cass. 226/2002 e deciso in questa logica), della dottoressa passata da una USL ad un'azienda ospedaliera, rimanendo sempre dipendente della regione Toscana. 33. La maturazione del diritto sin dal momento dell'estinzione del rapporto di lavoro con il Comune, che deriva inequivocabilmente dalle precedenti considerazioni, trova poi oggi un ulteriore fondamento nel nuovo contesto normativo cui è soggetto il caso in esame. 34. Forse il più suggestivo argomento per fondare la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici anche in presenza di una novazione del rapporto di lavoro, era costituito dall'affermazione che il diritto a percepire il trattamento di fine servizio doveva essere collegato non all'estinzione del rapporto di lavoro, ma (solo) all'estinzione del rapporto previdenziale, rapporto che poteva persistere in presenza di cessazioni e nuove costituzioni del rapporto di lavoro con il medesimo o con un diverso ente pubblico.
35. Il presupposto di tale tesi era costituito dalla natura previdenziale e non retribuiva dell'indennità di fine servizio e dal conseguente collegamento con il rapporto previdenziale, e non con quello di lavoro, del diritto alla percezione del trattamento di fine servizio.
36. A parte la considerazione, di ordine esegetico, che la L. n. 152 del 1968, art. 2, parla di cessazione dal servizio e non di
estinzione del rapporto previdenziale, questa tesi era comunque fragile, perché discutibile e discussa era l'affermazione della natura previdenziale del trattamento di fine servizio che ne costituiva il presupposto. Sebbene alcune sentenze abbiano compiuto, a volte incidentalmente, tale affermazione (Cass. 5339/2002, 15945/2004, S.U. 11329/2005, 19291/2011, 11479/2013), la maggioranza della giurisprudenza di legittimità si è espressa, in senso contrario, per la natura prevalentemente retributiva di tali trattamenti (Cass. 8444/2013, 17987/2009, 3708/2009, S.U. 22055/2007, 14863/2004, 12868/2004, 7392/2004, 1477/2003, S.U. 14617/2002, S.U. 1140/2000, S.U. 10/2000, 3847/1997, S.U. 1188/1997). 37.L'argomentazione, in ogni caso, oggi non è più spendibile, essendo cambiato il quadro normativo perché il legislatore, con la riforma delle pensioni (L. del 335 del 1995 prima richiamata), ha "armonizzato" i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art. 2120 c.c., (come riformato dalla L. n. 297 del 1982). 38.Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (art. 2120 c.c., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con
la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. All'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano.
39. Inoltre, il TFR viene costituito mediante l'accantonamento anno per anno di quella che l'art. 2120 c.c., definisce una quota della retribuzione determinata dividendo per 13,50 la retribuzione annua corrisposta, a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro. È pertanto chiaro il carattere "retributivo e sinallagmatico" del TFR, come la Sezione lavoro di questa Corte ha già messo in evidenza (da ultime, Cass. 14 maggio 2013, n. 11479 e 22 settembre 2011, n. 19291, ma cfr. anche le convergenti conclusioni della Sezione tributaria in Cass. 26 maggio 2005, n. 11175). 40. Il TFR quindi è costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 c.c.. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che
permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale.
41. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto:
"in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l'ente locale, sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l'estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato".
42. La Corte d'appello di Firenze ha applicato tale principio di diritto. Il ricorso per cassazione, pertanto, deve essere rigettato. 43. L'istituto ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

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