Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2021, n. 15137
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
15 137-21 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PROPRIETA' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 9502/2016 Cron. 15137 SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. آتا Rel. Presidente Ud. 04/12/2020 S GAN Consigliere PU ANTONIO ORICCHIO - UBALDO BELLINI Consigliere Consigliere LUIGI ABETE Consigliere GIUSEPPE TEDESCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9502-2016 proposto da: GARIGLIANI ELIO, BIGI ITALIA VITTORIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato R C, rappresentati e difesi dall'avvocato G B, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente - 2020 ch contro 2947 FALLIMENTO TRATING IMMOBILIARE 1990 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la rappresenta e difende;
controricorrente - avverso la sentenza n. 128/2015 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2020 dal Presidente S GAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato L P M comparso con delega scritta, difensore dei ricorrenti, che si riporta agli atti depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SCHIAVONE, comparso con delega scritta, difensore della resistente, che si riporta agli atti depositati;
Fatti di causa
E G ed Italia V B ebbero ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Tempio Pausania sez. dist. di Olbia, il Fallimento Trating Immobiliare srl in liquidazione per sentir accertare il loro acquisto mediante usucapione del diritto di proprietà su immobile sito Comune amministrativo e censuario di Olbia catastalmente identificato dalla particella 361 foglio 16 partita 1824. Gli attori asserivano d'aver posseduto ad usucapionem l'immobile - villetta eretta dalla società fallita - dal 1981, dapprima quale casa delle vacanze e, quindi, quale loro residenza abituale. Si costituì il fallimento evocato, contestando la pretesa attorea ed il Tribunale gallurese, espletata la fase istruttoria, accolse la domanda proposta dagli attori. La curatela fallimentare propose gravame avanti la Corte d'Appello di Cagliari sede distaccata di Sassari e detto Giudice, resistendo i consorti Gi-Bi, accolse l'impugnazione, osservando come il tempus prescritto ex art 1158 cod. civ. non era maturato prima della dichiarazione di fallimento della società proprietaria del bene oggetto di lite, sicché, come da insegnamento di questa Suprema Corte, con l'iscrizione sui Registri Immobiliari della sentenza di fallimento, i soggetti usucapendi furono privati del loro possesso ad usucapionem. th Inoltre, osservava ancora la Corte turritana, la domanda di restituzione del bene alla curatela fallimentare era implicita nell'opposizione svolta contro la domanda di acquisto promossa dagli appellati, stante la natura stessa della procedura concorsuale. I consorti Gi-Bi hanno proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dalla Corte turritana, articolando tre motivi di censura. Resiste con controricorso la procedura del fallimento Treting Immobiliare srl in liquidazione, illustrato anche con note difensive. All'odierna udienza pubblica, cui la causa era stata rimessa dal Collegio ad esito dell'esame nell'adunanza in camera di consiglio, sentite le conclusioni del P.G. rigetto e dei difensori presenti,