Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/04/2003, n. 5885
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c c 64797 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 05885/03 LA CORTE SUPREMA DICA Oggetto S Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. U RO Presidente R.G.N. 12939/99 Consigliere Cron. 13020 Dott. M ODO Dott. E A Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. G F Ud. 09/10/02 Consigliere Dott. A D B ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 64792 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO PROVINCIALE IVA DI PESARO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro INFANTE SALVATORE; intimato avverso la sentenza n. 88/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di ANCONA, depositata il 3582 10/06/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C D che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo I S, amministratore della società Punto Mobile s.r.l., ha impugnato l'avviso di irrogazione di sanzioni emesso a suo carico per acquisti e vendite senza fattura posti in essere dalla società da lui amministrata. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale, che ha sostenuto di non potere attribuire all'amministratore nessuna responsabilità per eventuali infrazioni commesse dalla società amministrata. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che la responsabilità dovesse fare carico esclusivamente sulla società. Ha proposto ricorso l'Amministrazione finanziaria deducendo un unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 9, 12, 55 e 59 1.n.4/1929, 41 e segg. e 58 d.p.r. 633/72, e dei principi generali in tema di illecito amministrativo, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 4 citata e ribadito dal d.lgs. n.472/97 "è improntato alla regola della responsabilità dell'agente-persona fisica". In particolare, ha sostenuto che gli articoli 55 e 59 legge n.4 prevedono che la violazione deve essere contestata in via primaria al trasgressore ed in via sussidiaria alle persone o agli enti indicati nell'articolo 12, sicchè la distinzione tra trasgressore ed enti impedisce di ritenere che la trasgressione sia imputabile direttamente all'ente ed impone piuttosto di configurare l'ente quale soggetto distinto dal trasgressore, chiamato a rispondere per l'operato di costui. Nella specie, infine, l'Amministrazione ha ritenuto responsabile l'Infante in considerazione delle violazioni tributarie da lui personalmente commesse nella gestione della società. Il ricorso è infondato alla stregua dell'orientamento ormai consolidato, condiviso da questo Collegio, secondo il quale "L'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalita' giuridica, prevede la responsabilita' solidale dell'ente, in aggiunta a quella dell'autore dell'illecito, mentre non contempla l'ipotesi inversa, con la conseguenza che, alla stregua della predetta disposizione, in caso di infrazioni direttamente imputabili all'ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilita' di affermare la responsabilita' del rappresentante in solido con quella del rappresentato. Il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l'autore materiale della violazione risulta, invece, accolto piu' di recente dal legislatore con il D.Lgs n. 472 del 1997, abrogativo, tra l'altro, della descritta normativa, che, all'art. 2, comma secondo, considera la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo come Genf Men unico centro d'imputazione della sanzione, e, all'art. 11, ha poi esteso la responsabilita' dell'autore della violazione, in via solidale, al contribuente, che ben puo' essere un ente, con o senza personalita' giuridica. Tale disciplina, peraltro, non e' applicabile retroattivamente, in virtu' del principio fissato dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo, che, al comma primo, esclude analogamente a quanto previsto per le sanzioni penali e per - quelle amministrative rispettivamente dagli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., e dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, la retroattivita' della norma che introduce nuove sanzioni ○ aggrava quelle gia' previste. (Cass.sent. n. m 5169/99, cui va aggiunta Cass. sent. n. 6887/01). Nulla va disposto per le spese, non avendo l'Infante svolto attività difensive in questa sede.