Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2023, n. 10379
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO AN nato a [...] il [...] IN SC nato a [...] il [...] NO LE nato a [...] il [...] OL LE nato a [...] il [...] AT RT nato a [...] il [...] AC RT nato a [...] il [...] AC AT nato a [...] il [...] OP GE nato a [...] il [...] NA RE nato a [...] il [...] AZ MI - C.U.I. 01DQ4ZY - nato il [...] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di ES TO, LI IE, LI LE, IO NG, TO AL e RI SH, il rigetto del ricorso di AL ES, l'annullamento con rinvio per PO LE, NA TO e NA AL;
udito l'avv. Morra anche in sost. degli avv. Califano, Forte, Formisano e Chiummarriello che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi di ES, PO, IO, TO, RI e AL.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto dagli imputati ha, così, statuito: Preso atto della rinuncia ai motivi di impugnazione di ES TO, PO LE, NA TO e NA AL, riqualificato il fatto di reato di cui al capo 2) nella ipotesi di cui all'articolo 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta a ES TO, NA TO e NA AL nella misura di anni 5 mesi 9 ggiorni 10 di reclusione e C 29.000,00 di multa;
riqualificato il reato più grave di cui al capo 50) contestato a LI LE nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 4. ‘4.21,1;
309, rideterminatala penarnflitta nella misura di anni 5 mesi 11 giorni 3 di reclusione e C 13.333,00 di multa. Riqualificato il reato ascritto a AL ES ai sensi dell'articolo 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti del AL nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione e 16.000 C di multa. Esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a TO AL nella misura di anni due)rnesi quattro)giorni 27 di reclusione e 7.778 C di multa Esclusa la recidiva nei confronti di IO NG ha rideterminato la pena al 4'Am> medesimo inflitta in anni uno, mesi 10 di reclusione e 4333rdi multa. Su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.,40, rn*D(otti pylutgla pena inflitta a LI IE nella misura di anni tre mesi sei e 29 giorni di reclusione e 11.800 C di multa e au„LI LE nella misura di anni tre)mesi Siglami 14 di reclusione e 11.851\rdi multa. ConfermatTa sentenza di condanna nei confronti di RI SH.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi i difensori degli imputati ES TO, PO LE, NA TO, NA AL, AL ES, TO AL, IO NG e RI SH. Hanno presentato ricorsi personali LI IE e LI LE. Tutti i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi qui enunciati in modo sintetico, nei limiti necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 11‘441" 2.1. L'avv. R. Chiummariello, nell'interesse di AL ES deduce, con il primo motivo, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione per travisamento della prova. La corte territoriale avrebbe riqualificato il fatto di cui al capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo che non vi fosse certezza, atteso che si versava ir ipotesi di droga c.d. parlata, del dato qualitativo della sostanza stupefacente, -t-r-ty9tisa~ il contenuto dell'unica prova - intercettazioni telefoniche, la cui lettura congiunta avrebbe dovuto condurre all'assoluzione) non essendo stata raggiunta la prova che il contenuto delle conversazioni avesse ad oggetto traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti. La tenuta logica della motivazione sarebbe carente laddove i giudici territoriali, diversamente dal primo giudice, avrebbero ritenuto provata la cessione di Kg. 5/6 di hashish o marijuana sulla base della somma di denaro di € 430.000,00, di cui si faceva cenno nel corso di una intercettazione ambientale, che il giudice di primo grado fondava per ritenere integrata la cessione di cocaina. A tale riguardo, evidenzia il difensore, che il ricorrente era stato assolto, nel procedimento che era uno stralcio del presente processo, ritenendo non provata la responsabilità penale/ non potendo trarre la prova del fatto dalle conversazioni telefoniche. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in assenza di dato ponderale, -C motivazione apparente. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.penfmancanza di motivazione.
2.2. LI LE deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatoriofviolazione dell'art. 133 cod.pen.
2.3. LI IE deduce la violazione di cui alli rt. 606, comma 1, lett. A b) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatorio violazione dell'art. 133 cod.pen.
2.4. L'avv. M. Formisano, nell'interesse di PO LE, deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatorioi,ifv4iolazione dell'art. 133 cod.pen. La corte territoriale, dopo avere ricondotto il fatto di cui al capo 50) nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309/avrebbe reso una motivazione contraddittoria nella determinazione della pena base nel massimo edittale di anni quattro di reclusione e non adeguata alla posizione giuridica dell'imputato rispetto agli altri imputati )come AL SA che ha concordato la pena ex art. 599 bis cod.proc.pen.
2.5. L'avv. P. Morra, nell'interesse di TO AL, deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'affermazione della responsabilità con riferimento al capo 24)A/travisamento della prova. La corte territoriale avrebbe travisato il contenuto delle conversazioni registrate dalle quali avrebbe ritenuto che "gli accordi erano già stati stipulati" sostenendo così la piena disponibilità della droga in capo all'imputato, laddove, invece, non risultava che lo stupefacente fosse stato offerto al 'O' e che nemmeno avesse manifestato la disponibilità a procurargliela essendovi stata la mera intenzione dell'ES a contattare il vecchio cliente 'O', sicchè sulla base delle conversazioni registrate tra il 16 e 17 dicembre 2017 non si evincerebbe la dimostrazione del fatto di reato contestato.
2.6. L'avv. P. Morra, nell'interesse di IO NG, deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'illogicità della motivazione e travisamento della prova non avendo l'IO reso alcuna confessione e non potendol*trarre la prova della penale responsabilità dall'intercettazione ambientale riportata in sentenzaVmotivazione meramente apparente. La corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente non avendo sottoposto a concreto vaglio le doglianze difensive che rappresentavano come la conversazione riportata era riferita ad un'attività di spaccio non attuale. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.penykizio di motivazione)avendo il ricorrente allegato, come elemento positivo, le gravissime condizioni di salute dell'imputato.
2.7. L'avv. V. Calabrese, nell'interesse di NA TO e NA AL, deduce con il primo motivo la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 2) e al vizio di motivazione.La corte territoriale dopo avere riqualificato il fatto di cui al capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in assenza di prova del dato qualitativo e quantitativo avrebbe escluso il fatto lieve con motivazione illogica fondata sul dato derivante dalle intercettazioni telefoniche della disponibilità della somma di C 430.000,00 che comunque è riferita a dialoghi tra altri soggetti (ambientale tra NE e ES). Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazipnetal diniego di riconoscimento delle circostanze di cui ArAtMl• all'art. 62 bis cod.pen. e-art. 99 cod.pen., vizio di motivazione. La corte territoriale avrebbe applicato, in via automatica ai sensi dell'art. 99 comma 5 cod.pen., l'aumento di pena per la recidiva, senza argomentare la maggiore pericolosità degli imputati, previsione di aumento automatico dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 251 del 2012 (Corte costituzionale n. 251 del 2012). Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la corte territoriale non avrebbe considerato l'ammissione dei fatti resa dagli imputati.
2.8. L'avv. P. Morra, nell'interesse di RI SH, deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'illogicità della motivazione e travisamento della prova sulla circostanza che il predetto fosse l'abituale fornitore del NE. La Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base del fatto che il medesimo risiede in Frignano, che la polizia giudiziaria aveva sentito due persone parlare in lingua stranieraOhon avrebbe, invece, considerato le dichiarazioni del NE che lo scagionavano. La Corte territoriale avrebbe, con motivazione del tutto acritica, mediante copia-incolla della sentenza di primo grado, confermato