Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2022, n. 19858
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8766-2021 proposto da: CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
MONTE FIORE
22, presso lo studio dell'avvocato S G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E G;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE;
F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022
- intimato -
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, in persona del Presidente pro Data pubblicazione 20/06/2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO GRAMSCI
9, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 111/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 09/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.
FATTI DI CAUSA
1. ― Il Consorzio di Bonifica del Piave ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno chiedendo dichiararsi non dovute a quest’ultimo le somme ad esso Consorzio di Bonifica del Piave richieste a titolo di sovracanoni idroelettrici previsti dall’articolo 1, comma 137, della legge numero 228 del 2012. 2. ― Nel contraddittorio con il menzionato Consorzio de i Comuni del bacino imbrifero montano del Piave il giudice adito, disattese talune questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’attore, ha respinto la domanda. 3. ― Il Consorzio di Bonifica ha proposto appello cui il Consorzio dei Comuni ha resistito e che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 9 ottobre 2020, numero 111, pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto, dichiarando l’insussistenza dell’obbligo di pagamento del sovracanone con riguardo agli impianti dei Comuni di Cornuda, Careano San Marco, Montebelluna e Castelfranco Veneto, con compensazione integrale di spese. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 4. ― Ha osservato il Tribunale superiore delle acque pubbliche: «Numero di raccolta generale 19858/2022Data pubblicazione 20/06/2022La legge di stabilità per il 2013 prevede, all'art. 1, comma 137, che: “Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”. La lettera, suffragata dalla ratio, della norma è chiara: ciò che si chiede è che le opere di presa ricadano nei territori dei comuni interessati. Ogni lettura arbitrariamente estensiva finisce per violare quelle lettera e ratio, come già ritenuto (T.s.a.p. 21 marzo 2020, n. 45). Come ha rilevato la S.C. (Cass., sez. un., 19 giugno 2018, n. 16157) in una col giudice delle leggi (Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 533), il sovracanone BIM richiesto al concessionario dell'utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, avente natura tributaria, con destinazione del sovracanone ad un fondo comune, gestito dai consorzi per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate, al fine della realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare all'alterazione del corso naturale delle acque, causata dalla loro regimazione artificiale. La nozione di "opere di presa" indica quella parte di un impianto idroelettrico, la cui funzione è di prelevare l'acqua operando la cd. captazione. Essa era già contenuta nel r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, laddove - ad esempio all'art. 3, comma 3 - individuava la competenza al riconoscimento dell'uso di acqua pubblica con riguardo al ufficio del Genio civile “alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa”. La competenza del Genio civile è sempre individuata mediante tale F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8766/2021 localizzazione: in tal senso, anche l'art. 7 r.d n. 1775 del 1933, Numero sezionale 257/2022Numero di raccolta generale 19858/2022 secondo cui domande per nuove concessioni e utilizzazioni sono Data pubblicazione 20/06/2022 dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all' ufficio del Genio civile “alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa”, e si dispone la pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria presso l'albo pretorio dei comuni nel cui territorio “ricadono le opere di presa”;
cosi l'art. 8, sulle competenze dell’ufficio del Genio civile, nel medesimo modo individuato. Del pari, l'art. 47 del predetto testo unico stabilisce che, quando sia necessario avvalersi delle “opere di presa” di altre utenze preesistenti, si può verificare la coesistenza delle concessioni, stabilendosi il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti per il couso (su cui Cass., sez. un., 2 marzo 2018, n. 4995;
Tsap. 17 marzo 2017, n. 55);
dal suo canto, l'art. 52 prevede che, nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia, possa essere riservata una data quantità di energia ad uso esclusivo dei servizi pubblici a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine “il rigurgito a monte della presa ed i punto di restituzione”. La nozione non è ignota allo stesso codice civile (art.1049 c.c.), laddove prevede l’ipotesi di un'abitazione priva di fonti di acqua necessaria,
MONTE FIORE
22, presso lo studio dell'avvocato S G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E G;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE;
F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 19858/2022
- intimato -
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, in persona del Presidente pro Data pubblicazione 20/06/2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO GRAMSCI
9, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 111/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 09/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.
FATTI DI CAUSA
1. ― Il Consorzio di Bonifica del Piave ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno chiedendo dichiararsi non dovute a quest’ultimo le somme ad esso Consorzio di Bonifica del Piave richieste a titolo di sovracanoni idroelettrici previsti dall’articolo 1, comma 137, della legge numero 228 del 2012. 2. ― Nel contraddittorio con il menzionato Consorzio de i Comuni del bacino imbrifero montano del Piave il giudice adito, disattese talune questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’attore, ha respinto la domanda. 3. ― Il Consorzio di Bonifica ha proposto appello cui il Consorzio dei Comuni ha resistito e che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 9 ottobre 2020, numero 111, pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto, dichiarando l’insussistenza dell’obbligo di pagamento del sovracanone con riguardo agli impianti dei Comuni di Cornuda, Careano San Marco, Montebelluna e Castelfranco Veneto, con compensazione integrale di spese. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8766/2021 Numero sezionale 257/2022 4. ― Ha osservato il Tribunale superiore delle acque pubbliche: «Numero di raccolta generale 19858/2022Data pubblicazione 20/06/2022La legge di stabilità per il 2013 prevede, all'art. 1, comma 137, che: “Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”. La lettera, suffragata dalla ratio, della norma è chiara: ciò che si chiede è che le opere di presa ricadano nei territori dei comuni interessati. Ogni lettura arbitrariamente estensiva finisce per violare quelle lettera e ratio, come già ritenuto (T.s.a.p. 21 marzo 2020, n. 45). Come ha rilevato la S.C. (Cass., sez. un., 19 giugno 2018, n. 16157) in una col giudice delle leggi (Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 533), il sovracanone BIM richiesto al concessionario dell'utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, avente natura tributaria, con destinazione del sovracanone ad un fondo comune, gestito dai consorzi per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate, al fine della realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare all'alterazione del corso naturale delle acque, causata dalla loro regimazione artificiale. La nozione di "opere di presa" indica quella parte di un impianto idroelettrico, la cui funzione è di prelevare l'acqua operando la cd. captazione. Essa era già contenuta nel r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, laddove - ad esempio all'art. 3, comma 3 - individuava la competenza al riconoscimento dell'uso di acqua pubblica con riguardo al ufficio del Genio civile “alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa”. La competenza del Genio civile è sempre individuata mediante tale F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 8766/2021 localizzazione: in tal senso, anche l'art. 7 r.d n. 1775 del 1933, Numero sezionale 257/2022Numero di raccolta generale 19858/2022 secondo cui domande per nuove concessioni e utilizzazioni sono Data pubblicazione 20/06/2022 dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all' ufficio del Genio civile “alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa”, e si dispone la pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria presso l'albo pretorio dei comuni nel cui territorio “ricadono le opere di presa”;
cosi l'art. 8, sulle competenze dell’ufficio del Genio civile, nel medesimo modo individuato. Del pari, l'art. 47 del predetto testo unico stabilisce che, quando sia necessario avvalersi delle “opere di presa” di altre utenze preesistenti, si può verificare la coesistenza delle concessioni, stabilendosi il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti per il couso (su cui Cass., sez. un., 2 marzo 2018, n. 4995;
Tsap. 17 marzo 2017, n. 55);
dal suo canto, l'art. 52 prevede che, nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia, possa essere riservata una data quantità di energia ad uso esclusivo dei servizi pubblici a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine “il rigurgito a monte della presa ed i punto di restituzione”. La nozione non è ignota allo stesso codice civile (art.1049 c.c.), laddove prevede l’ipotesi di un'abitazione priva di fonti di acqua necessaria,
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