Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17966
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IU NG, nato in [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16.2.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Gentiloni Severj, in difesa di, che ha concluso associandosi alle richieste del PG e depositando nota spese;
udito l'Avv., in difesa di NG QU, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 1.7.2021, aveva riconosciuto IU NG responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. e 474 cod. pen. e, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi lieve contemplata dall'art. 648 cod. pen., rcon la contestata recidiva e l'aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo A), lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 6.100 di multa;
2. ricorre per cassazione il difensore di QU NG deducendo:
2.1 violazione di norma processuale a pena di nullità;
violazione dell'art.552 comma 3 cod. proc. pen. e mancata osservanza del termine per la notifica del decreto di citazione a giudizio: rileva che la difesa aveva sollevato, in primo grado, eccezione di tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio segnalando che essa era stata eseguita in data 16.4.2019 rispetto alla udienza dibattimentale fissata per il giorno 12 giugno 2019;
osserva che l'eccezione, tempestivamente proposta, era stata respinta con ordinanza a verbale di cui, tuttavia, a causa dello smarrimento del fascicolo processuale da parte della Cancelleria, non era stato possibile rinvenire una copia;
segnala che, riproposta la questione con l'atto di appello, la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame rilevando che proprio la mancanza del verbale della prima udienza impediva di valutare la tempestività dell'eccezione, in tal modo ponendo a carico della difesa un fatto ascrivibile alla Cancelleria;
osserva che la Corte ha spiegato che la celebrazione di altre due udienze, senza alcuna attività processuale, aveva consentito di realizzare lo scopo cui è funzionale il termine dilatorio di cui all'art. 552 cod. proc. pen. e rileva come si tratti di argomentazione del tutto inconferente proprio alla luce delle facoltà esercitabili entro e non oltre la prima udienza;
2.2 vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha disatteso tutti i rilievi difensivi a partire da quello relativo al difetto di prova circa i beni a marchio "Vespa" e segnala la inconferenza della argomentazione contenuta nella sentenza impugnata laddove le immagini impresse sui prodotti riguardavano semplici scooter senza pretesa di somigliare a prodotti a marchio Piaggio o altro;
aggiunge che la responsabilità è stata affermata con riguardo a tutti i prodotti indicati nella imputazione senza alcuna differenza o selezione;
2.3 erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.: rileva che il primo giudice aveva ritenuto la recidiva qualificata contestata all'imputato operando un aumento di 2/3 sulla pena di cui, tuttavia, con l'atto di appello, era stata evidenziata la erroneità sotto due profili: il primo, in quanto quella contestata era la recidiva non reiterata ma (solo) specifica ed infraquinquennale non potendo perciò applicarsi un aumento relativo ad una recidiva più grave;
segnala che, sul punto, la sentenza di appello è rimasta del tutto silente aggiungendo che, nelle due precedenti occasioni, il ricorrente non era mai stato dichiarato recidivo;
2.4 vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.: rileva la infondatezza giuridica delle motivazioni con cui i giudici di merito hanno escluso di poter riconoscere le attenuanti generiche;
segnala, in particolare,