Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/10/2022, n. 29952

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/10/2022, n. 29952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29952
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 16780-2019 proposto da: M A, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA

239, presso lo studio dell'avvocato L G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F P;

- ricorrente -

contro

ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante 2022 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 1732

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1341/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 3861/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere Dott. M M LONE. RG. n. 249 014

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1341/2019 aveva respinto il reclamo proposto da M A nei confronti di Atac spa, avverso la sentenza con cui il tribunale di Roma aveva dichiarato nullo il contratto di lavoro tra la Moro e Atac spa, per contrarietà a disposizioni imperative sull'assunzione in Atac ed aveva , di conseguenza, ritenuto assorbiti tutti i motivi dedotti in punto di licenziamento. Esponeva la corte di merito che il rapporto di lavoro tra le parti era sorto in ragione del contratto di lavoro stipulato il 15.6.2009, non costituente conversione del precedente contratto a termine esistito tra le stesse. A tale data era in vigore l'art. 18 del D.L. n. 112/2008 al quale l'azienda aveva dato esecuzione con delibera del 29.10.2008 ( confermativa della precedente delibera del 17 settembre 2007), con la quale era adottato il Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale per le società in house, le Aziende speciali e le altre società controllate dal Comune di Roma. Con tale codice erano adottate procedure di selezione del personale mirate alla preventiva identificazione del posto da ricoprire, alle caratteristiche professionali dei candidati ed al compimento di prove e test finalizzati alla scelta del candidato vincitore. La assunzione della Moro non aveva rispettato tali procedure e dunque era avvenuta in violazione del predetto art. 18 con effetto sulla validità del contratto di lavoro. Avverso tale decisione Alessia Moro proponeva ricorso cui resisteva con controricorso Atac spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- La ricorrente, a corredo dei motivi di censura di seguito proposti, premette che l'unico contratto di lavoro tra le parti era intervento il 1 agosto 2008 con durata a termine e che mai aveva sottoscritto il contratto RG. n. 2499.0/24 15.6.2009, invece assunto dalla corte di appello come contratto originativo del rapporto di lavoro in questione. La premessa, sebbene non costituisca un motivo di censura in sé ( non sono indicati profili di vizio), comunque risulta sguarnita di concrete allegazioni circa i documenti richiamati, riverberandosi, tale carenza , sui motivi proposti. 1)-Con la prima censura è dedotta la violazione dell'art. 1 commi 47 e segg. I.n. 92/2012, per aver, il datore di lavoro, posto a base del recesso datoriale fatti costitutivi diversi da quelli dallo stesso richiamati;
specifica che l'assunzione a cui si è fatto riferimento era quella del 2008 ( a termine) e che la lettera del 15.6.2009, indicata quale origine dell'attuale rapporto, non era stata sottoscritta dalla dipendente e comunque dalla stessa disconosciuta. 2) Con il secondo motivo è dedotta l'omessa valutazione di un fatto decisivo quale la mancata sottoscrizione della lettera di assunzione del 15.6.2009. Entrambe le censure sono affette dalla medesima carenza di specificazione in quanto, pur non trascrivendo interamente i documenti richiamati , non ne riportano neppure il contenuto al fine di consentirne la valutazione da parte della corte di legittimità. Con riguardo al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte, da ultimo, ha avuto occasione di precisare che ".. ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza
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