Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2019, n. 24434
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da K R, nato il 27/08/1963 a Struge (Macedonia) avverso la sentenza del 21/01/2019 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/1/2019 la Corte di appello di Venezia ha rilevato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di K R, nato in Macedonia il 27/08/1963, verso l'Albania in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso con la sentenza n. 617 del 12/0472016 del Tribunale di Primo Grado di Fier per il reato di cui all'art. 289 del codice penale albanese.
2. Ha presentato ricorso il K tramite il suo difensore. Deduce violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. Segnala al riguardo che il K era stato condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione e che tuttavia la Corte di appello di Valona aveva annullato la condanna imponendo un riesame della posizione, rilevando che era stato violato il diritto di difesa, in quanto il processo si era svolto ad insaputa del ricorrente, in assenza di notifica, e sottolineando che erano state violate le disposizioni riguardanti la composizione del Giudice, l'accusa del pubblico ministero, la partecipazione al procedimento dell'imputato e del difensore, senza contare che il K era stato tratto a giudizio per la violazione dell'art. 289 comma primo, mentre era stato condannato per la violazione del'art. 289 comma secondo. A fronte di ciò si sarebbe dovuto verificare con rigore la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, mentre nel caso di specie la
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/1/2019 la Corte di appello di Venezia ha rilevato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di K R, nato in Macedonia il 27/08/1963, verso l'Albania in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso con la sentenza n. 617 del 12/0472016 del Tribunale di Primo Grado di Fier per il reato di cui all'art. 289 del codice penale albanese.
2. Ha presentato ricorso il K tramite il suo difensore. Deduce violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. Segnala al riguardo che il K era stato condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione e che tuttavia la Corte di appello di Valona aveva annullato la condanna imponendo un riesame della posizione, rilevando che era stato violato il diritto di difesa, in quanto il processo si era svolto ad insaputa del ricorrente, in assenza di notifica, e sottolineando che erano state violate le disposizioni riguardanti la composizione del Giudice, l'accusa del pubblico ministero, la partecipazione al procedimento dell'imputato e del difensore, senza contare che il K era stato tratto a giudizio per la violazione dell'art. 289 comma primo, mentre era stato condannato per la violazione del'art. 289 comma secondo. A fronte di ciò si sarebbe dovuto verificare con rigore la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, mentre nel caso di specie la
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