Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2006, n. 477
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Nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l'udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DZ IL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassia n. 1418, presso l'avv. DI PAOLA Giorgio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA di CATANIA, in persone del Prefetto, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di Catania n. 1027/2003, emessa il 13 novembre 2003;
udita, nella Pubblica udienza del 10 novembre 2005, la relazione del Dott. Giuseppe Marziale;
udito, per la resistente, l'avv. dello stato Nucaro;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1 - Con atto notificato l'8 gennaio 2004, il signor ED LO proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale, il novembre 2003, il Giudice Unico presso il Tribunale di Catania aveva respinto la propria opposizione avverso il decreto di esplusione notificatogli dalla Prefettura di Catania in data 14 agosto 2003.
il Prefetto si opponeva all'accoglimento del gravame. 1.1 - La causa era rinviata a nuovo ruolo con ordinanza del 15 dicembre 2004, osservando:
- che l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione era stato comunicato in Cancelleria, in quanto dalla relazione della primitiva notifica era risultato che il difensore, presso il quale il ricorrente aveva eletto in Roma il proprio domicilio, era deceduto;
- che con ordinanza n. 12813 del 10 luglio 2004 questa Corte, aveva sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 301 e 307 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. "nella parte in cui non è attribuita alcuna rilevanza, per il giudizio di Cassazione, alla morte dell'unico difensore verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso ed anteriormente all'udienza di discussione".
1.2 - Dopo la pubblicazione della sentenza con la quale la questione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice delle leggi, sul rilievo che la sua soluzione implica scelte di politica legislativa riservate al Parlamento (sent. n. 109 del 18 marzo 2005), il ricorso è stato assegnato, in considerazione della sua particolare importanza, alle Sezioni Unite.
1.2.1 - Con ordinanza del 9 giugno 2005, questa Corte, prendendo atto che l'avviso di udienza non era stato notificato al difensore, perché deceduto, e che nessuno era comparso in udienza in sua sostituzione, ordinava il rinvio della causa a nuovo ruolo, disponendone la comunicazione personalmente alla parte, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore. Quindi, provveduto a tale incombente, veniva fissata, per la discussione della causa, la nuova udienza del 9 novembre 2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2 - Occorre dar conto, preliminarmente, delle ragioni per le quali è stata disposta la comunicazione dell'ordinanza di rinvio a nuovo ruolo personalmente alla parte.
3 - Il diritto di difesa, tutelato come "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (art. 24 Cost.) è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale (C. Cost. 18 marzo 1957, n. 46;
16 dicembre 1970, n. 190;
2 dicembre 1980, n. 188;
14 dicembre 1989, n. 543). Il contraddittorio rappresenta ormai, alla stregua del nuovo testo dell'art. 111 Cost., comma 2, oltre che un diritto delle parti, un connotato "necessario" di ogni attività giurisdizionale. L'assistenza tecnico professionale - prevista come necessaria, salvo che nelle cause davanti al Giudice di Pace il cui valore non ecceda il limite previsto dall'art. 82 c.p.c., comma 1, e in quelle in cui le parti siano autorizzate a stare in giudizio di persona, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 82 c.p.c., comma 3, - trova, poi, nel giudizio di Cassazione la sua più pregnante
espressione, tenuto conto della particolare qualificazione professionale specificamente richiesta, in tale fase processuale, per il difensore (art. 365 c.p.c.). 3.1 - Salvo che nelle ipotesi appena considerate, il difensore rappresenta, quindi, il tramite indispensabile per l'esercizio delle attività processuali delle parti. E questo spiega perché la morte del procuratore determini l'interruzione automatica ed immediata del processo (art. 301 c.p.c.), a differenza della morte della parte, che non sia costituita personalmente in giudizio, la quale produce tale effetto solo se e quando sia dichiarata o comunicata dal suo difensore (art. 300 c.p.c.).
4 - Tali disposizioni, specificamente dettate per il giudizio di primo grado e implicitamente richiamate anche per quello d'appello (art. 359 c.p.c.), secondo un indirizzo interpretativo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa