Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 05693
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1461/2015 R.G. proposto da:
SIGNA
03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore M M , in proprio e in veste di legale rappresentante di Signa Milano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati G Z, M S V e C L, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Romaalla v ia Crescenzio , n. 91;
–ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonché
contro
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Cart. Pag. IRPEF,
IRES
2009/2010;
Din. Rimb. –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2836/12/2014, depositata in data27 maggio 2014. e sul riunito ricorso n. 31245/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente –
contro
SIGNA
03 MILANO S.A.S. DISIGNA MILANO S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, M M e SIGNA MILANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi da gli avvocati C S, G Z, M S V e C L, presso il cui studio è elettivamente domiciliat a in Roma alla v ia Crescenzio , n. 91;
–controricorrenti – nonché
contro
MUEHLBERGER MARKUS, SIGNA MILANO SRL, n ella persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3171/12/2018,depositata in data 10 luglio 2018. e sul riunito ricorson. 9589/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente –
contro
SIGNA
03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L. E C.,in persona del legale rappresentante pro tempore M M, in proprio e in veste di legale rappresentante di Signa Milano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati S e G Z presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano alla via Gian Battista Bazzoni, n. 12;
–controricorrente – nonché
contro
SIGNA
03 MILANO –K.G. DER SIGNA MILANO G.M.B.H. CO, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
–intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2655/15/2020, depositata in data 19 novembre 2020. Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa M L D R. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto di: in riferimento al ricorso n. 1461/2015 , dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
in riferimento al ricorson. 31245/ 20 18 , accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare assorbiti i restanti , cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia;
in riferimento al ricorso n. 9589/2021 , accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare assorbito il secondo , cassare la sentenza impugnata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia.
FATTI DI CAUSA
1. Tra l’Agenzia delle Entrate Direzione di Milano e la Signa 03 MilanoS.a.s di Signa Milano s .r.l ( d’ora innanzi Signa 03) sussistono innanzi a questa Sezione tre diversi contenziosi:
1.1. contenzioso n. 1461/2015 avente ad oggetto la cartella n. 06820100499564915 (cd. prima cartella interessi) recante l’iscrizione a ruolo degli interessi maturati per € 803.190,57 sulle somme richieste con la cartella n. 06820090134769907 (cd. cartella IRES) recante l’iscrizione a titolo definitivo per la somma di € 32.458.036,85 e non oggetto di questi contenziosi (cartella per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193);
la prima cartella veniva emessa nelle more della sospensione dell’esecuzione concessa dalla C.t.p. di Milano;
1.2. contenzioso n. 31245/2018 avente ad oggetto la cartella n. 06820150052155566 (cd. seconda cartella interessi);
va precisato che essa veniva emessa perché, eseguito lo sgravio della cartella a seguito dell’accoglimento del ricorso avverso la cartella n. 06820100499564915, (cd. prima cartella interessi), la C.t.r., successivamente, accoglieva l’appello dell’ufficio e, conseguentemente, quest’ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l’importo di € 803.190,57 con la cartella appunto n. 06820150052155566, maggiorato, peraltro, dell’importo di € 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maturati sugli interessi da sospensione;
1.3. contenzioso n. 9589/2021 afferente al silenzio-rifiuto della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, istanza avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di € 715.015,00 oltre oneri pari ad€ 57.200,00, corrisposta dalla contribuente in virtù della seconda cartella interessi di cui al contenzioso n. 31245/2018. 2. Più in particolare, relativamente al ricorso n. 1461/2015, la contribuenteproponeva ricorso innanzi al la C.t.p. di Milano avverso la cartella di pagamento n. 06820100499564915 , afferente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il periodo dal 27/08/2009 al 30/03/2010 (revoca della sospensione n. 2009P21910 del 0 5/10/2009 ), per un importo complessivo di € 875.477,7 2 ;
si costitui va sia l’Agenzia delle Entrate cheEquitalia Nord S.p.A .
2.1. La C.t.p., con sentenza n. 331/36/2012, accoglieva il ricorso, annullando la cartella impugnata e compensando le spese di giudizio. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l ’ufficio;
si costituivala società contribuente presentando appello incidentale.
2.2. Con sentenza n. 2836/ 12/ 2014 , depositata i n data 2 7 maggio 2014, la C.t.r. della Lombardia accoglieva l’appello e, riformando l’operato del giudice di prime cure, confermava la cartella annullata.
2.3. Avverso la sentenza della C.t.r. la Signa 03 s.a.s. ha proposto ricorso per Cassazione affidato atre motivi. L’ufficio si è costituito con controricorso mentre Equitalia Nord s.p.a. rimaneva intimata.
3. Relativamente al ricorso n. 31245/2018, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Signa 03 s.a.s. la cartella di pagamento n. 068201500521355566 (cd. seconda cartella interessi) per € 803.190,576 nonché € 150.163,63 per interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973. 3.1. La contribuente impugnava la cartella dinanzi al la C.t.p. di Milano;
quest’ultima, con sentenza n. 8 472/16, respingeva il ricorso della società.
3.2. Avverso la prede tta sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia, evidenziando, preliminarmente, di aver presentato domanda di rottamazione dell’originaria cartella IRES e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
3.3. La C.t.r., consentenza n. 3171/12/2018, depositata i n data 1 0 luglio 2018, accoglieva il gravame della società e dichiarava cessata la materia del contendere.
3.4. Avverso la sentenza della C.t.r. l’ufficio ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi . La S igna 03 s.a.s. si è costituita con controricorso mentre la Muehlberger Markus, Signa Milano srl rimaneva intimata .
4. Con riferimento al ricorso n. 9589/2021, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano avverso il silen zio - rifiuto della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, silenzio relativo all’istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mossa dalla contribuente all’ufficio per ottenere il rimborso della somma di € 715.015,0 0 oltre oneri pari ad € 57.200,00, indebitamente corrisposta in virtù della cd. seconda cartella interessi di cui al contenzioso n. 31245/2018. 4.1. La C.t.p., con sentenza n. 2806/01/2019, accoglieva il ricorso della società.
4.2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia la quale, con sentenza n. 2655/15/2020, respingeva il gravame dell’ufficio, confermava la decisione di primo grado e riconosceva il diritto al rimborso della società.
5. Avverso la sentenza della C.t.r., l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La S igna 03 s.a.s. si è costituita con controricorso mentre la Muehlberger Markus, Signa Milano srl rimaneva intimata .
6. Con ordinanza interlocutoria del 05 maggio 2022, a l presente procedimento sono stati riuniti quelli recanti i nn. 31245/2018 e 9589/2021. Le cause riunite sono state discuss e nella pubblica udienza del 25 gennaio 202 3 , per la quale sia la contribuente che l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nell’ambito del ricorso n. 1461/2015, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che le modalità di calcolo degli interessi, dovutiex lege, nonché il corrispondente importo, erano conosciuti dalla contribuente trattandosi degli stessi importi iscritti a ruolo e poi sospesi.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto con l’art. 3 della l egge 7 agosto 1990,
SIGNA
03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore M M , in proprio e in veste di legale rappresentante di Signa Milano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati G Z, M S V e C L, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Romaalla v ia Crescenzio , n. 91;
–ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonché
contro
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Cart. Pag. IRPEF,
IRES
2009/2010;
Din. Rimb. –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2836/12/2014, depositata in data27 maggio 2014. e sul riunito ricorso n. 31245/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente –
contro
SIGNA
03 MILANO S.A.S. DISIGNA MILANO S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, M M e SIGNA MILANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi da gli avvocati C S, G Z, M S V e C L, presso il cui studio è elettivamente domiciliat a in Roma alla v ia Crescenzio , n. 91;
–controricorrenti – nonché
contro
MUEHLBERGER MARKUS, SIGNA MILANO SRL, n ella persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3171/12/2018,depositata in data 10 luglio 2018. e sul riunito ricorson. 9589/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente –
contro
SIGNA
03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L. E C.,in persona del legale rappresentante pro tempore M M, in proprio e in veste di legale rappresentante di Signa Milano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati S e G Z presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano alla via Gian Battista Bazzoni, n. 12;
–controricorrente – nonché
contro
SIGNA
03 MILANO –K.G. DER SIGNA MILANO G.M.B.H. CO, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
–intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2655/15/2020, depositata in data 19 novembre 2020. Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa M L D R. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto di: in riferimento al ricorso n. 1461/2015 , dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
in riferimento al ricorson. 31245/ 20 18 , accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare assorbiti i restanti , cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia;
in riferimento al ricorso n. 9589/2021 , accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare assorbito il secondo , cassare la sentenza impugnata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia.
FATTI DI CAUSA
1. Tra l’Agenzia delle Entrate Direzione di Milano e la Signa 03 MilanoS.a.s di Signa Milano s .r.l ( d’ora innanzi Signa 03) sussistono innanzi a questa Sezione tre diversi contenziosi:
1.1. contenzioso n. 1461/2015 avente ad oggetto la cartella n. 06820100499564915 (cd. prima cartella interessi) recante l’iscrizione a ruolo degli interessi maturati per € 803.190,57 sulle somme richieste con la cartella n. 06820090134769907 (cd. cartella IRES) recante l’iscrizione a titolo definitivo per la somma di € 32.458.036,85 e non oggetto di questi contenziosi (cartella per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193);
la prima cartella veniva emessa nelle more della sospensione dell’esecuzione concessa dalla C.t.p. di Milano;
1.2. contenzioso n. 31245/2018 avente ad oggetto la cartella n. 06820150052155566 (cd. seconda cartella interessi);
va precisato che essa veniva emessa perché, eseguito lo sgravio della cartella a seguito dell’accoglimento del ricorso avverso la cartella n. 06820100499564915, (cd. prima cartella interessi), la C.t.r., successivamente, accoglieva l’appello dell’ufficio e, conseguentemente, quest’ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l’importo di € 803.190,57 con la cartella appunto n. 06820150052155566, maggiorato, peraltro, dell’importo di € 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maturati sugli interessi da sospensione;
1.3. contenzioso n. 9589/2021 afferente al silenzio-rifiuto della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, istanza avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di € 715.015,00 oltre oneri pari ad€ 57.200,00, corrisposta dalla contribuente in virtù della seconda cartella interessi di cui al contenzioso n. 31245/2018. 2. Più in particolare, relativamente al ricorso n. 1461/2015, la contribuenteproponeva ricorso innanzi al la C.t.p. di Milano avverso la cartella di pagamento n. 06820100499564915 , afferente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il periodo dal 27/08/2009 al 30/03/2010 (revoca della sospensione n. 2009P21910 del 0 5/10/2009 ), per un importo complessivo di € 875.477,7 2 ;
si costitui va sia l’Agenzia delle Entrate cheEquitalia Nord S.p.A .
2.1. La C.t.p., con sentenza n. 331/36/2012, accoglieva il ricorso, annullando la cartella impugnata e compensando le spese di giudizio. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l ’ufficio;
si costituivala società contribuente presentando appello incidentale.
2.2. Con sentenza n. 2836/ 12/ 2014 , depositata i n data 2 7 maggio 2014, la C.t.r. della Lombardia accoglieva l’appello e, riformando l’operato del giudice di prime cure, confermava la cartella annullata.
2.3. Avverso la sentenza della C.t.r. la Signa 03 s.a.s. ha proposto ricorso per Cassazione affidato atre motivi. L’ufficio si è costituito con controricorso mentre Equitalia Nord s.p.a. rimaneva intimata.
3. Relativamente al ricorso n. 31245/2018, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Signa 03 s.a.s. la cartella di pagamento n. 068201500521355566 (cd. seconda cartella interessi) per € 803.190,576 nonché € 150.163,63 per interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973. 3.1. La contribuente impugnava la cartella dinanzi al la C.t.p. di Milano;
quest’ultima, con sentenza n. 8 472/16, respingeva il ricorso della società.
3.2. Avverso la prede tta sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia, evidenziando, preliminarmente, di aver presentato domanda di rottamazione dell’originaria cartella IRES e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
3.3. La C.t.r., consentenza n. 3171/12/2018, depositata i n data 1 0 luglio 2018, accoglieva il gravame della società e dichiarava cessata la materia del contendere.
3.4. Avverso la sentenza della C.t.r. l’ufficio ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi . La S igna 03 s.a.s. si è costituita con controricorso mentre la Muehlberger Markus, Signa Milano srl rimaneva intimata .
4. Con riferimento al ricorso n. 9589/2021, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano avverso il silen zio - rifiuto della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, silenzio relativo all’istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mossa dalla contribuente all’ufficio per ottenere il rimborso della somma di € 715.015,0 0 oltre oneri pari ad € 57.200,00, indebitamente corrisposta in virtù della cd. seconda cartella interessi di cui al contenzioso n. 31245/2018. 4.1. La C.t.p., con sentenza n. 2806/01/2019, accoglieva il ricorso della società.
4.2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia la quale, con sentenza n. 2655/15/2020, respingeva il gravame dell’ufficio, confermava la decisione di primo grado e riconosceva il diritto al rimborso della società.
5. Avverso la sentenza della C.t.r., l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La S igna 03 s.a.s. si è costituita con controricorso mentre la Muehlberger Markus, Signa Milano srl rimaneva intimata .
6. Con ordinanza interlocutoria del 05 maggio 2022, a l presente procedimento sono stati riuniti quelli recanti i nn. 31245/2018 e 9589/2021. Le cause riunite sono state discuss e nella pubblica udienza del 25 gennaio 202 3 , per la quale sia la contribuente che l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nell’ambito del ricorso n. 1461/2015, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che le modalità di calcolo degli interessi, dovutiex lege, nonché il corrispondente importo, erano conosciuti dalla contribuente trattandosi degli stessi importi iscritti a ruolo e poi sospesi.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto con l’art. 3 della l egge 7 agosto 1990,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi