Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14568
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B S, nato ad Alessandria il 22/10/1967 avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte di appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere E M;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. F R, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/11/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'11/1/2018 dal Tribunale di Alessandria, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S B in relazione al punto 2) della contestazione, anno di imposta 2010, perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena per la residua imputazione di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione il B, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà e mancanza di motivazione. Con le prime due censure si contesta lo sviluppo argomentativo della sentenza, che risulterebbe viziato per aver confermato la condanna soltanto in forza di elementi indiziari, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;la sintetica motivazione (peraltro, neppure numerata) si fonderebbe su meri criteri presuntivi, che non attesterebbero la consumazione del reato in termini oggettivi, né, tantomeno, il dolo specifico richiesto dall'art. 2. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe valutato la tipicità del settore nel quale operava la società del ricorrente, "Telemania s.a.s.", specie in termini di tempi, di costi, di valori medi e di congruità dei prezzi, così come di fatturato;diversamente, avrebbe constatato che tutti quelli riferibili alla società del B sarebbero stati in linea con il mercato, e non avrebbero dovuto ingenerare alcun dubbio. La sentenza, ancora, sarebbe viziata con riguardo alle cosiddette cartiere dalle quali la 'Telemania" avrebbe acquistato i prodotti poi rivenduti, la cui natura illecita sarebbe stata affermata solo per meri indizi e, soprattutto, senza alcuna prova della relativa c:onsapevolezza in capo al ricorrente;con la precisazione, peraltro, che la società non avrebbe acquistato soltanto da questi soggetti, ma anche da altri, leader del settore. Erronea, ancora, sarebbe la valutazione compiuta sui pagamenti, che solo di rado sarebbero stati anticipati;al pari, peraltro, delle considerazioni sul crollo del fatturato avvenuto nel 2011, quando il B aveva cessato l'attività, tanto che l'ultima fattura contestata risalirebbe al settembre 2010. In ordine a tutti questi profili, inoltre, la Corte di appello avrebbe trascurato del tutto i motivi di gravame, così come le prove contrarie, che sarebbero state ritenute non attendibili con affermazione apodittica e priva di motivazione;- il difetto di motivazione, ancora, si lamenta quanto alla richiesta derubricazione della condotta ex art. 2 (contestata nel capo 3) in quella di cui all'art. 4, stesso decreto, sulla quale la Corte non si sarebbe pronunciata. La Corte, peraltro, avrebbe errato la qualificazione giuridica del fatto, non tenendo conto dei costi deducibili comunque sostenuti dal contribuente;d'altronde, per costante giurisprudenza di legittimità il delitto di cui all'art. 2 non sarebbe configurabile a fronte di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, come contestato nel caso di specie e pacificamente riscontrato con i costi sostenuti dalla società;- la violazione di legge, ancora, è contestata con riguardo all'intestazione della sentenza, che conterrebbe un riferimento alle conclusioni delle parti in udienza palesemente errato, dato che questa sarebbe stata celebrata con rito camerale, ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 149 del 2020, senza alcun cenno nella stessa sentenza. Le conclusioni delle parti - che l'atto dovrebbe per legge contenere - sarebbero, dunque, mancanti;- da ultimo, si censura l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 3) al 27/10/2021, che la Corte avrebbe dovuto dichiarare, come richiesto dall'appellante;in senso contrario, peraltro, non potrebbe esser richiamata la normativa speciale di cui all'art. 83, d.l. n. 18 del 2020 - e, dunque, la nota sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 -, dato che, alla prima data, il gravame sarebbe già pervenuto presso la Corte ma l'udienza non sarebbe stata ancora fissata (né lo sarebbe stata fino prima dell'il maggio).
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