Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2022, n. 29687
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mc UM VE NN, nata in [...] il [...] avverso la ordinanza del 05/04/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Walter De Agostino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sentenza emessa il 23/06/2020, irrevocabile il 24/2/2021 a seguito di conferma da parte della Corte di cassazione, con la quale è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per la estradizione negli Stati Uniti d'America di VE NNa Mc UM in relazione ai delitti di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi negli Stati Uniti d'America il 7.5.2002. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradata a mezzo di due distinti atti.
2.1. Con il primo atto in data 13 aprile 2022 si deduce erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione assumendosi l'erroneità dell'assunto posto a base della impugnata declaratoria secondo il quale l'ordinamento non prevede la revoca della sentenza di estradizione. Secondo la ricorrente tale sentenza è annoverabile tra le decisioni assunte "allo stato degli atti" e sono revocabili al mutare delle condizioni che ab initio li avevano giustificati. Inoltre, considerando le norme che disciplinano tale decisione, si evince che il legislatore ha voluto creare un meccanismo autonomo regolato da norme proprie in relazione al quale non è dunque possibile applicare il concetto di tipicità delle ipotesi di revoca delle sentenze irrevocabili richiamato nella ordinanza impugnata, dovendosi - invece - riconoscere al giudicato estradizionale una limitata preclusione legata al permanere delle condizioni che hanno determinato la decisione di accogliere la domanda di consegna. Nella specie tali condizioni non sussistono più in quanto: - La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la misura provvisoria