Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2008, n. 14343

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La rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo essa limitata all'ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all'art.308, secondo comma, cod. proc. civ., abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado ossia dichiarato l'estinzione del giudizio negli stessi modi; ne consegue che quando, il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ha bensì dichiarato l'estinzione ma ai sensi dell'art.307, ultimo comma, cod. proc. civ., cioè con sentenza resa dopo che la causa era stata rimessa per la decisione ex art.189 cod. proc. civ., il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2008, n. 14343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14343
Data del deposito : 29 maggio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURATELA FALLIMENTO PRO.CO.M. PROGETTAZIONI COSTRUZIONI MANUTENZIONI S.P.A., in persona del Curatore AVV. TORRISI GIUSEPPE V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LOMBARDIA 30, presso lo STUDIO LEGALE LOCATELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLOSI SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
BANCO DI SICILIA SOCIETÀ PER AZIONI, in persona del responsabile della Funzione Affari Legali avv. GIUDICE MARIO (a ciò abilitato giusta procura conferita dal dott. ANSELMI BENIAMINO, Amministratore Delegato e legale rappresentante), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato CAPPIELLO RAFFAELE (STUDIO LEGALE LIBONATI-JAEGER), rappresentato e difeso dagli avvocati SORRENTINO GIANCARLO, GIUDICE MARIO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro
CAPITALIA S.P.A.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 88/03 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2008 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato NICOLOSI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel marzo 1996 il curatore del fallimento della Pro.Co.M. (Progettazioni Costruzioni Manutenzioni) s.p.a. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Catania la Sicilcassa s.p.a. chiedendo che, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, fossero dichiarati inefficaci nei confronti della massa i versamenti, per il complessivo importo di L. 2.767.213.931, effettuati dalla società predetta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, su conti correnti scoperti intrattenuti presso la banca.
Resistette alla domanda la Sicilcassa s.p.a. che, in seguito, fu posta in liquidazione coatta amministrativa. Il giudizio venne interrotto e poi riassunto dalla curatela nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a., cessionario delle passività della Sicilcassa, il quale, costituitosi, eccepì preliminarmente l'estinzione del giudizio in quanto non riassunto nei confronti della dante causa, unica legittimata passivamente.
Il tribunale adito dichiarò l'estinzione del giudizio. Il gravame proposto dalla curatela venne dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Catania poiché diretto a censurare l'estinzione del giudizio dichiarata ex art. 307 c.p.c. e a ottenere la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 2, senza richiesta di pronuncia sul merito della
controversia, invece necessaria riguardando la rimessione prevista nell'ultima delle disposizioni normative citate l'ipotesi di riforma della sentenza di rigetto, ex art. 308 c.p.c., del reclamo proposto avverso l'ordinanza di estinzione emanata dal giudice istruttore. Per mero scrupolo motivazionale, la corte catanese ritenne condivisibile la pronuncia di prime cure per essere il Banco di Sicilia s.p.a. successore a titolo particolare della Sicilcassa in l.c.a.. Di tale sentenza il fallimento della s.p.a. Pro.Co.M. ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da due motivi, in seguito illustrati con memoria.
Resiste con controricorso il Banco di Sicilia Società per Azioni s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di verifica del contraddittorio, si osserva che il ricorso è stato proposto nei confronti di Capitalia s.p.a., incorporante il Banco di Sicilia s.p.a. con atto di fusione successivo all'udienza di discussione, e del neocostituito Banco di Sicilia Società per Azioni s.p.a., cui Capitalia s.p.a. ha in seguito ceduto il ramo d'azienda relativo all'incorporato Banco di Sicilia s.p.a. In pratica, per come è incontestato tra le parti, il ricorso è stato proposto nei confronti del soggetto giuridico subentrato in universum ius all'appellato Banco di Sicilia s.p.a. e del successore a titolo particolare di Capitalia s.p.a., sicuramente legittimato, quindi, a controricorrere.
Può passarsi all'esame del ricorso.
Con il primo motivo, l'amministrazione fallimentare denunzia:
violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c., comma 2, artt.307, 308 c.p.c., in relazione all'art. 190 bis c.p.c., nel testo
vigente prima della sua abrogazione in forza del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 63 e ai vigenti artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.;
omessa e
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Poiché - sostiene - la norma processuale dell'art. 354 c.p.c., comma 2 è

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