Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 03691

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 03691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03691
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona;
nei confronti di: Y H, nato il 26/06/1981 in Cina;
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 31/01/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M C A;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore G R che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa in data 31/01/2022, ha condannato Y H alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 per avere omesso, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, di presentare, quanto all'anno di imposta 2013, la dichiarazione dei redditi, evadendo le imposte sulle persone fisiche per un importo superiore alla prevista soglia di punibilità.

2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, la circostanza che il Tribunale non avesse disposto, ai sensi dell'art. 12-bis del d.igs n. 74 del 2000, la confisca della somma di danaro costituente il profitto del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è fondato.

2. La misura ablatoria omessa dai Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, conseguendo essa in termini di necessità, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444, cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato d.lgs. n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente). La assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta, rende manifesta la incompletezza al riguardo della sentenza del Tribunale di Macerata e, pertanto, la fondatezza del ricorso proposto dal competente Procuratore generale.
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