Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/01/2020, n. 1605

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La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa nell'ipotesi in cui il giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione, sicché tale preclusione non opera allorché egli abbia statuito sulla giurisdizione "allo stato degli atti" con l'ordinanza contenente il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la quale non concreta una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento.

Nelle controversie relative ad azione di petizione ereditaria e domande connesse, la circostanza che il luogo di apertura della successione sia in Italia assume rilevanza decisiva al fine dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano; con riferimento, in particolare, all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il "de cuius" si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero, in considerazione: a) dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (l. n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ai sensi degli artt. 1 della Convenzione di Lugano e 50 della l. n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.

Nel procedimento per la pronuncia sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la querela di falso "incidentale" può essere proposta solo se la parte, tramite il difensore, abbia chiesto di essere sentita in funzione di tale proposizione prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., restando invece inammissibile nell'ipotesi in cui, come nella specie, la richiesta sia stata formulata il giorno stesso dell'adunanza e la querela sia stata contestualmente depositata, atteso che il predetto procedimento non tollera dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento; né, per effetto di tale interpretazione del contesto normativo di riferimento, si determina una lesione del diritto di difesa, restando impregiudicata per la parte la possibilità di proporre la querela di falso in via principale.

In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem" apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell'atto a cui la procura si riferisce.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/01/2020, n. 1605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1605
Data del deposito : 24 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

16051 20 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente GIURISDIZIONE - Presidente Sezione - FRANCESCO TIRELLI - Ud. 22/10/2019 - Presidente Sezione - ANTONIO MANNA CC - R.G.N. 30550/2018 - Consigliere - MARIA GIOVANNA SAMBITO hon1605 Rep. Consigliere - FRANCO DE STEFANO CI. - Rel. Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30550-2018 proposto da: TE TAILOR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato PAOLA SCROFANA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA BARONI e ANTONIO DE CAPOA;

- ricorrente -

contro 524 19 CHIASSI PRISCA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SETTIMIO HONORATI;
-

- controricorrente -

nonchè

contro

FERRETTI ART ESTABLISHMENT, FERRETTI MARINA, GOLINSKY MARK, FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO, PARMENTIER PATRICK, ITALIA NOSTRA ONLUS, E. GUTZWILLER & CIE BANQUIERS, FERRETTI ANGELO, FERRETTI CORRADO, FERRETTI MARCO, DEUTSCHE BANK A.G., ISOLA ARABELLA, FERRETTI FABIO, EUROLIFE SECRETARIES LTD, BEHAGEL VINCENT, SECRETARIAT D'EMPLOYER - CENTRE DES INDEPENDANTS SPRL, MATHYS PETER, SCHMIDT STEFAN, MAYER ALBERT, STALDER BERNADETTE, INDUSTRIE UN FINANZKONTOR ETABLISSEMENT, ск FERRETTI PIERFRANCO, AEDIFICA S.A.;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2786/2015 del TRIBUNALE di ANCONA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. -2-Ric. 2018 n. 30550 sez. SU - ud. 22-10-2019 FATTI di CAUSA SI SC, quale erede per rappresentazione della sorella premorta FR SI (deceduta in Roma alla ore 13.00 del 20/5/2005), accettava con beneficio di inventario l'eredità relitta da TI RT coniuge della succitata germana e deceduto in AN alle ore 10.40 dello stesso 20/5/2005. Eseguito l'inventario nei termini, la SI SC, sul presupposto che il cospicuo patrimonio del de cuius TI era costituito da beni all'estero, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di AN numerosi soggetti intestatari, quali pretesi prestanomi o responsabili di società fiduciarie, svolgendo azione di petizione ereditaria, nonché proponendo altre varie domande (di rendiconto, riduzione di disposizioni, accertamento di falsità di testamento e donazione). Uno dei convenuti, HI AI –cittadino inglese, nato in [...] propone con atto fondato su due ordini di motivi Co - ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. testualmente "in relazione alla causa R.G. 2786/2015 pendente avanti il Tribunale di AN". Il ricorso è resistito con controricorso da SC SI che eccepisce preliminarmente: a) la mancata instaurazione del litisconsorzio processuale, avendo il ricorrente omesso di citare il Pubblico Ministero presso il Tribunale civile di AN ;
b) l'invalidità della procura (per autenticazione illegittima della sottoscrizione del ricorrente, cittadino straniero residente e domiciliato all'estero, per carenza di autentica delle firme, che dovevano ritenersi, nel concreto contesto, apposte all'estero per omessa deduzione e prova della presenza del ricorrente) ;
c) mancata impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di AN di cui all'udienza del 18/12/"17, in cui fu ritenuta la "causa matura per decisione...in ordine questione preliminare giurisdizione";
d) 3 carenza del ricorso in ordine ai prescritti requisiti di autosufficienza. Il P.G. ha concluso come in atti e le parti hanno depositato memorie. Nella stessa data (22 ottobre 2019) in cui era fissata la camera di consiglio per la decisione del ricorso in esame la parte ricorrente, con apposita nota di deposito in cancelleria, formulava "atto di proposizione di querela di falso in corso di giudizio" a norma dell'art. 221 c.p.c. Con tale atto, corredato da parere tecnico-grafologico e preceduto da depositata "istanza di interlocuzione" nella camera di consiglio al fine della proposizione della querela, si contestava l'autenticità della firma a nome apparente SC SI apposta per la procura speciale alle liti di cui al controricorso. La Corte riservava ogni decisione al riguardo ed i difensori of della parte ricorrente venivano ricevuti al solo fine della comunicazione della notizia della riserva adottata dal Collegio. Ragioni della Decisione 1.- In via del tutto preliminare il Collegio deve esaminare la questione degli effetti della suddetta querela di falso in relazione alla sua, invero non usuale, concreta modalità di proposizione in considerazione dello stato del giudizio. La succitata querela deve, ai fini del presente regolamento, qin deve ritenersi non tempestiva in quanto proposta dopo la convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., in una condizione processuale in cui non è possibile l'espletamento delle attività previste dall'art. 221 c.p.c. nel caso la querela venga proposta in corso di causa. E' bensì esatto che questa Corte ( Cass., Sez. VI-3, ordinanza 23 luglio 2010, n. 17465), in fattispecie relativa al procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis cod. 4 proc. che siaciv., ha ritenuto prospettabile un "adattamento" del rito per rispettare la regola secondo cui la querela in corso di causa va

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