Cass. civ., sez. I, ordinanza 05/08/2019, n. 20895

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 05/08/2019, n. 20895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20895
Data del deposito : 5 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

DINANZA sul ricorso 1299/2014 proposto da: Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo soc. coop. a r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Aquileia n. 12, presso lo studio dell'avvocato M A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A P, M T M, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente - contro ha Fallimento Parmiggiani Benvenuto e figli s.n.c., in persona del curatore dott. L D, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 72, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di M, depositato il 10/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- La soc. coop. Cassa Padana ha chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare della s.n.c. Parmeggiani Benvenuto e figli per crediti derivanti da mutuo, da saldo di conto corrente, da regresso per credito di firma escusso dal garantito. Per talune di queste voci, la Cassa ha chiesto l'ammissione in prelazione pignoratizia, per altre in via di chirografo. Il giudice delegato ha ammesso l'intero credito, che era stato richiesto, in via di chirografo, rilevando l'«esclusione del richiesto privilegio pignoratizio in quanto non provato il diritto di prelazione con data certa anteriore al fallimento». 2.- Nei confronti della decisione Cassa Padana ha proposto opposizione ex art. 98 ss. legge fall. avanti al Tribunale di Mantova. Il Tribunale, con decreto depositato il 10 dicembre 2013, ha rigettato l'opposizione.TI 3.- Riscontrata la sussistenza di idonea data certa nella documentazione prodotta dall'opponente («sono stati prodotti in questa sede gli originale degli atti di pegno dai quali si evince l'apposizione sul retro degli stessi del timbro postale»), il giudice ha peraltro ritenuto la fondatezza dell'eccezione di nullità e/o inopponibilità del pegno per violazione dell'art. 2787 comma 3 cod. civ., sollevata dalla curatela riguardo all'art. 8 delle «condizioni di pegno, secondo cui il pegno si intende altresì costituito "a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della Cassa verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria». In proposito, la pronuncia ha rilevato, anche richiamandosi alla decisione di Cass. 25 marzo 2009, n. 7214, che la «mera determinabilità del rapporto» garantito, che segue al confezionamento di un pegno omnibus, «comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione la norma dell'art. 2783, comma 3, cod. civ. manchi la sufficiente indicazione del
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