Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2002, n. 6035
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In presenza di una norma di legge che abilita una pubblica amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito e alla stregua del quale vengono poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ove si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell'adozione del singolo atto applicativo del provvedimento generale, il quale, eventualmente, potrà essere disapplicato "incidenter tantum" dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformità alla norma regolante la specifica materia. Spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda diretta all'accertamento del diritto di un lavoratore in mobilità ad essere assegnato alla realizzazione di un progetto socialmente utile, nel quadro della disciplina posta dall'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451), a seguito della sua esclusione per il mancato possesso di requisiti soggettivi attinenti alla durata del trattamento di mobilità rispetto a quella del detto progetto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BE US, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BAUZULLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIS FORTUNATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2291/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 12/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato SABELLI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione del giudice ordinario, rinvio per il resto ad una sezione semplice.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 ottobre 1996, il signor PE NE adiva il Pretore del lavoro di Lecce, deducendo che in data 9 agosto 1996 era stato assegnato dal Ministero della Giustizia al progetto interregionale, relativo a lavori socialmente utili, in qualità di collaboratore ragioniere, siccome inserito nella lista di mobilità;
e che il 25 settembre successivo gli era stata comunicata l'esclusione dal progetto sul rilievo che il trattamento di mobilità previsto fino al 9 marzo 1997 non avrebbe coperto l'intero periodo di durata del progetto (dodici mesi), e che la disposizione dell'art. 1, comma decimo, del decreto legge n. 300 del 1996 non fosse applicabile
per non essere ancora iniziato il progetto in questione. Chiedeva quindi che, essendo stata detta disposizione introdotta proprio per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione dei lavoratori nei confronti dei quali fossero cessati o venissero a cessare i trattamenti di mobilità nel periodo di assegnazione al progetto, fosse accertato il proprio diritto ad essere assegnato alla realizzazione del progetto stesso, e chiedeva altresì emettersi il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., stante l'imminente avvio di questo.
Il Ministero del lavoro eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo