Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2021, n. 11942

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2021, n. 11942
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11942
Data del deposito : 29 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Igliti241 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO ejK'c" che ha Ganc-1-~effertelo udit9,-Nikensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 fr

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice del rinvio all'esito della sentenza 23 giugno 2017 della sesta sezione di questa Corte ha rideterminato la pena in relazione al reato di evasione nei limiti ritenuti di giustizia previa conferma dell'applicazione della contestata recidiva 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 c.p. Il ricorrente afferma che - in primo luogo - non risulterebbe accertata l'identità del guidatore dell'automobile fermata dai carabinieri risultando insufficiente il fatto che costui abbia fornito le generalità dell'imputato e si trovasse a bordo della vettura di costui. Infatti, gli agenti di Polizia in quella sede avrebbero dovuto effettuare ulteriori accertamenti (quali rilievi descrittivi, fotografici o dattiloscopici) in ossequio a quanto tra l'altro disposto dall'art. 4 del T.U.L.P.S., al fine di riscontrare l'effettiva identità del sedicente AS. In secondo luogo, il fatto che l'imputato si sia allontanato dall'abitazione non integrerebbe - secondo la difesa - gli elementi materiali del delitto di evasione. Afferma infatti che il termine "allontanarsi", impiegato dall'art. 385 c.p. per chi è agli arresti domiciliari, corrisponderebbe alla completa sottrazione alla sfera di custodia degli agenti di polizia

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