Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25208

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25208
Data del deposito : 10 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9413-2019 proposto da: B M, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PUGLIA, REGIONE PUGLIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 611/2018 della CORTE DEI CONTI - SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 23/10/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato M C.

Fatti di causa

La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello, con sentenza n.611, depositata il 23 ottobre 2018, respingeva l'appello proposto da M B avverso la sentenza della Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Puglia che lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 640.143, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale ristoro del danno subito dalla su detta Regione, in relazione a una complessa vicenda inerente abusi commessi, nella qualità di assessore pro tempore all'Agricoltura, nell'utilizzo dei fondi del servizio irriguo regionale nell'esercizio 1990. In particolare, per quello che qui ancora rileva, la Corte dei Conti di Appello ha confermato il rigetto dell'eccezione, già avanzata in primo grado, Ric. 2019 n. 09413 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo- contabile, promossa con atto del 19 giugno 1995, al compimento del decimo anno a decorrere da tale data, in ossequio a quanto stabilito dal Legislatore nei commi 2 quater e 2 quinques dell'art.1 della legge n.20/1994, applicabile pro tempore, introdotti dall'art.3 dei decreti legge nn.248/95, 353/95, 439/95, 541/95, 79/96 e 215/96, espressamente oggetto di sanatoria disposta dall'art.1, comma secondo, della legge n.639/96. La Corte dei Conti ha, all'uopo, argomentato che, nella specie, non venivano in rilievo effetti prodotti e salvaguardati dalla disposizione di legge, non convertita, per la ragione che anche qualora si ritenesse che l'effetto estintivo si sarebbe potuto realizzare in difetto di accertamento giudiziale, nel momento in cui la norma era stata sostituita, il termine decennale di prescrizione era ancora in corso;
con la conseguenza che non sussistono effetti consumati o esauriti comportanti... la stabilizzazione della fattispecie, né rapporti giuridici di alcun genere, stante l'inidoneità del solo decorso del tempo a radicare rapporti giuridici in senso stretto. Avverso la sentenza M B propone ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. il P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott.Lucio Capasso ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1 Con l'unico, articolato, motivo il ricorrente deduce la violazione dei limiti esterni della giurisdizione spettante alla Corte dei Conti, con riferimento agli artt.24, 103 e 111, comma VII, della Costituzione, difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale, in ragione della mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, diniego di tutela giurisdizionale. In particolare, il ricorrente lamenta che il Giudice contabile non abbia riconosciuto l'intervenuta prescrizione del giudizio contabile, promosso con atto del 19 giugno 1995 al compimento del decimo anno a decorrere da tale data, in ossequio a quanto stabilito dal Legislatore nei commi 2 quater e 2 Ric. 2019 n. 09413 sez. SU - ud. 20-10-2020 -3- quinques dell'art.1 della legge n.20/1994, pro tempore, introdotti dall'art.3 dei decreti legge nn.248/95, 353/95, 439/95, 541/95, 79/96 e 215/96, espressamente oggetto di sanatoria disposta dall'art.1, comma secondo, della legge n.639/96. Secondo la prospettazione difensiva sussisterebbe l'eccesso di potere giurisdizionale in quanto la Corte dei Conti avrebbe pronunciato su una controversia nonostante l'avvenuta prescrizione dell'azione, mentre i decreti legge, sopra citati e non convertiti, avrebbero fatto sorgere in capo al ricorrente (attraverso la "sanatoria legislativa" operata dall'art.1, comma secondo, della Legge n.639/96) il diritto soggettivo ad una durata del processo temporalmente limitata ad un massimo di dieci anni, decorrenti dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio o, in altri termini, il diritto soggettivo a godere di una speciale deroga rispetto all'istituto dell'interruzione "permanente" della prescrizione, derivante dall'esercizio dell'azione nei suoi confronti. Il ricorrente deduce, inoltre, che la Corte dei Conti, pronunciandosi in modo ulteriore e diverso dalla mera declaratoria di intervenuta prescrizione, avrebbe operato un vero e proprio stravolgimento delle norme di legge così da ridondare in un'ipotesi di denegata giustizia e che, inoltre, il giudizio contabile, protrattosi per ulteriori tredici anni (dal 2005 al 2018), avrebbe, in ogni caso, comportato una violazione dei principi costituzionali e internazionali-convenzionali del "giusto processo". 2
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