Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2019, n. 21301

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2019, n. 21301
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21301
Data del deposito : 9 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 8585-2017 proposto da: DELL'AGLIO VALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA

24, presso lo studio dell'avvocato C G, rappresentato e difeso dall'avvocato C B;

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1855/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/09/2016 R.G.N. 2106/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott. M L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C che ha concluso per il rigetto del ricorso. n. r.g. 8585/2017

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza resa pubblica il 30/9/2016, dichiarava inammissibile la domanda proposta da Valter Dell'Aglio nei confronti di Poste Italiane s.p.a. intesa a conseguire il risarcimento del danno biologico risentito per effetto del comportamento discriminatorio, repressivo e persecutorio posto in essere dalla società datoriale in violazione dei precetti sanciti dall'art.2087 c.c. e 3 d. Igs. n.626/94., così riformando la sentenza n.2235/2013 emessa dal Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda a tale titolo formulata dal lavoratore, condannando la parte datoriale al pagamento della somma di euro 10.000,00. Nel pervenire a tale convincimento la Corte di merito argomentava, in via di premessa ed in estrema sintesi, che il diritto era stato in origine azionato dal lavoratore nei confronti di Poste Italiane s.p.a. mediante ricorso dichiarato inammissibile dall'adito Tribunale di Brindisi, con sentenza (n.354/2008) che non era stata sul punto oggetto di impugnazione. A fondamento del decisum si era osservato in quella pronunzia, che il giudizio di inammissibilità del ricorso era conseguito alla incongrua formulazione dell'atto introduttivo di quel giudizio, in cui il danno biologico era stato chiesto tout court, e non in forma di danno differenziale come richiesto dall'art.13 d.lgs. n.38/2000;
si era ritenuto che la domanda fosse stata formulata in termini generici, in mancanza di allegazione e prova dell'esistenza di un residuo danno biologico non risarcito dall'Istituto. La Corte distrettuale, nel procedere ad interpretazione della summenzionata pronuncia, deduceva tuttavia che la statuizione di inammissibilità della sentenza non poteva essere intesa come decisione, in rito, ma andava qualificata in termini di rigetto nel merito;
il giudicante aveva infatti dato atto della circostanza che il ricorso introduttivo recava una sufficiente esposizione dei fatti - comuni a quelli allegati ed in seguito provati - posti a fondamento delle ulteriori domande di ristoro del danno alla professionalità, che avevano rinvenuto successivamente positivo riscontro, di guisa che non appariva ragionevole ritenere che il Tribunale avesse inteso dichiarare la nullità della domanda, né dare atto dell'assenza di una condizione di proponibilità o di vizi processuali nella sua introduzione, con pronuncia in rito, ma che avesse emesso una sentenza di rigetto del ricorso nel merito. Pertanto, marcata l'identità di petitum e di causa petendi fra il pregresso giudizio e quello azionato nella presente sede, in coerenza con le esposte n. r.g. 8585/2017 premesse in diritto, la Corte distrettuale dichiarava inammissibile la domanda proposta col ricorso introduttivo del giudizio. La cassazione di tale decisione è domandata da Valter Dell'Aglio sulla base di unico motivo cui resiste con controricorso la società Poste Italiane.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con unico motivo si denuncia violazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.. Si deduce che la pronuncia impugnata non sia coerente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la sentenza dichiarativa della inammissibilità della domanda ha natura meramente processuale e come tale, non è idonea alla formazione del giudicato. La pronuncia in rito dà luogo solo ad un giudicato formale con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale.
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