Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/2019, n. 15013
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te SENTENZA sul ricorso 23158-2017 proposto da: AMA S.P.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE - S.P.A. C.F. 05445891004, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro C S, CERASUOLO ANTONIO, FISALLI GPE, G M, RONCI ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA, PASSEGGIATA DI RIPETTA 25, presso lo studio dell'avvocato L I, che li rappresenta e difende;- controricorrentí - nonchè contro CASELLA GPE, SCIALBI GIANLUCA, V D;- intimati - avverso la sentenza n. 1814/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2017, R.S.N. 7799/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. G M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia;udito l'Avvocato M P;udito l'Avvocato L I. PROC. nr.23158/2017 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1814 pubblicata il 6.4.2017 la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto da AMA - Azienda Municipalizzata Ambiente s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda dei lavoratori, aveva riconosciuto l'illegittimità della decurtazione dei giorni di permesso fruiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, L. n. 104 del 1992 ai fini del computo delle ferie.
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