Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2023, n. 22307
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In materia di proprietà industriale, le sentenze della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti sono impugnabili dal Ministero delle imprese e del made in Italy (già dello sviluppo economico), il quale, tutelando l'interesse pubblico connesso al controllo della legittimità dei poteri amministrativi esercitati nel procedimento di registrazione, ha interesse a tutelare la correttezza del sindacato della Commissione sulle decisioni di una propria articolazione interna (UIBM).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 23923/2017 Numero sezionale 1340/2023 Numero di raccolta generale 22307/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da Oggetto: marchi e brevetti UIBM CARLO DE CHIARA Presidente Interesse a ricorrere UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere PU- 10/03/2023 LOREDANA NAZZICONE Consigliere COSMO CROLLA Consigliere PAOLO FRAULINI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23923/2017 R.G. proposto da Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
E Degussa GmbH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 59, presso lo studio dell'avv.to C P, che la rappresenta e Numero registro generale 23923/2017 Numero sezionale 1340/2023 Numero di raccolta generale 22307/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 difende con gli avv.ti G M e F G, giusta procura per notar D G del 17 novembre 2017, in atti;
– controricorrente – e nei confronti di Basic & Co. S.r.l.;
– intimata – avverso la sentenza n. 17/17 della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, depositata in data 12 giugno 2017;
letta la requisitoria scritta e udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.;
uditi l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il ricorrente e l'avvocato del libero Foro F G per la controricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal Consigliere Dott. PAOLO FRAULINI.
FATTI DI CAUSA
1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha accolto l'opposizione proposta dalla E Degussa GmbH avverso la domanda di registrazione del marchio verbale “Aerosilex” presentata dalla Basic & Co. S.r.l., ordinando per l'effetto all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi di respingere 2 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. P F Numero registro generale 23923/2017 Numero sezionale 1340/2023 Numero di raccolta generale 22307/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 totalmente la domanda di registrazione con riferimento a tutte le categorie di prodotti rivendicate.
2. La E Degussa GmbH ha resistito con controricorso, mentre la Basic & Co. S.r.l. è rimasta intimata.
3. La Commissione, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto ammissibile l'esame del merito del ricorso avente a oggetto la prova d'uso del marchio Aerosil, a ciò non ostando la limitazione dell'esclusiva ai prodotti della classe 01 (prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura;
concimi per terreni;
composizioni per estinguere il fuoco), siccome l'esclusiva andava qualificata come estesa anche ai prodotti della categoria 17 (materie per turare, stoppare e isolare;
isolanti) e alla categoria 19 (materiali da costruzione non metallici;
asfalto, pece e bitume;
materiali d costruzione con proprietà isolanti);
nel merito, la Commissione ha ritenuto sussistente la confondibilità del marchio in registrazione Aerosilex con quello già registrato dell'opponente Aerosil, siccome identico, anche foneticamente, per 7 lettere su 9, nonché somigliante in senso visivo, in relazione al futuro utilizzo su prodotti affini e comuni alla stessa fascia di mercato.
4. Questa Corte, all'esito dell'adunanza non partecipata del 27 giugno 2022, ha rilevato che l'eccezione di carenza di interesse del ricorrente Ministero a impugnare la decisione della Commissione, sollevata nel controricorso di E e da questa ribadita nella memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., involge una questione nuova, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza della Corte, e di indubbio rilievo nomofilattico, imponendo l'analisi della natura dell'UIBM, con particolare relazione alle implicazioni che la normativa applicabile al giudizio di registrazione delle 3 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. P F Numero registro generale 23923/2017 Numero sezionale 1340/2023 Numero di raccolta generale 22307/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 privative industriali svolge in tema di ruolo e limiti di espressione dell'interesse pubblico alla correttezza della registrazione rispetto agli interessi privati che nel relativo giudizio parimenti vengono rappresentati;
con ordinanza interlocutoria n. 23797/2022, depositata in data 29 luglio 2022, è stato quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione nell'odierna pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità della procura alle liti della controricorrente, sollevata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380bis1 cod. proc. civ. in vista dell'adunanza non partecipata del 27 giugno 2022. Invero, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato, in fattispecie avente a oggetto il conferimento di procura da parte di società straniera (Sentenza n. 31963 del 05/11/2021) per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. Nella specie, l'eccezione si palesa del tutto generica, a fronte della puntuale indicazione dell'atto notarile di conferimento, citato nel controricorso, nel quale il conferente è espressamente qualificato come “legale rappresentante” della società, ciò che fa presumere, in assenza come detto di specifica contestazione, che tale qualità corrisponda al modello legale della società in concreto rappresentata.
2. Ancora in via preliminare, va esaminata la questione di diritto in relazione alla quale la controversia è stata rinviata alla 4 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. P F Numero registro generale 23923/2017 Numero sezionale 1340/2023 Numero di raccolta generale 22307/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 pubblica udienza, avente a oggetto l'eccezione di carenza di interesse del Ministero ricorrente a impugnare la decisione della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sollevata dalla E nel controricorso e ribadita nella citata memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. 2.1. Inquadramento normativo.
2.1.1. Il quadro normativo di riferimento. Il procedimento di registrazione dei marchi nazionali prevede il deposito della relativa domanda presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al cui interno – per effetto del Regolamento concernente l'organizzazione del (l'ex) Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 – è istituita la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel cui ambito opera la Divisione VIII - Marchi, disegni e modelli, cui compete, tra l'altro, ai fini che qui interessa, l'esame formale e di merito delle domande di registrazione per i marchi nazionali d'impresa, che si conclude con la registrazione o rifiuto della domanda. Più in particolare, la domanda di registrazione viene prima esaminata sotto un profilo di regolarità formale (c.d. “verifica di ricevibilità”) e successivamente esaminata nel merito, con il controllo della sussistenza dei requisiti di legge per la registrabilità – indicati nel Capo II (artt. 7/116) del Codice delle proprietà industriale di cui al d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, e s.m.i. È previsto un contraddittorio endoprocedimentale tra l'Ufficio ministeriale e il richiedente, basato sulla formulazione da parte del primo di 5 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. P F Numero registro generale 23923/2017 Numero sezionale 1340/2023 Numero di raccolta generale 22307/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 un atto di “rilievo”, contenente l'evidenziazione delle criticità rilevate, con conseguente assegnazione di un termine al richiedente per rispondere;
in caso di mancata risposta o di risposta non esaustiva, l'ufficio procede al rigetto della domanda. Ove l'ufficio ritenga il marchio potenzialmente registrabile, ne dà notizia con la pubblicazione nel Bollettino delle domande registrabili;
chiunque ne abbia titolo (l'elenco dei legittimati è contenuto nell'art. 177 c.p.i.) può opporsi alla registrazione entro tre mesi dalla pubblicazione;
in assenza di opposizioni, la domanda è accolta e si procede alla registrazione del segno distintivo. L'atto di opposizione è presentato all'Ufficio con le forme indicate dall'art. 176 c.p.i. e deve obbligatoriamente contenere i motivi che legittimano l'azione, con particolare riguardo agli estremi della registrazione del marchio anteriore confliggente. A mente dell'art. 178 c.p.i., l'ufficio, ove le parti non