Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2022, n. 00041

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2022, n. 00041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00041
Data del deposito : 5 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: •

PUCCINI

Giada nata a Pisa il 23/09/1980 avverso la sentenza del 16/07/2019 della Corte di Appello di Firenze PARTE CIVILE: Condominio Piazza Vettori civici 1, 2, 3 Pisa visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. L B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. C M del foro di Lucca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. F D R del foro di Lucca, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16/07/2019 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca emessa in data 08/11/2017 con la quale l'imputata appellante P G era stata condannata alla pena di giustizia perché ritenuta responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (in qualità di amministratrice di un (c\ condominio, si era appropriata di somme versate dai condòmini per spese di. gestione dell'immobile).

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, eccependo: - la violazione di legge (artt. 336 cod. proc. pen. e 124 cod. pen.) per l'inidoneità della denuncia alla base del procedimento penale ad integrare gli estremi della querela per la mancanza della richiesta di punibilità e dell'indicazione del responsabile della condotta nonché, in ogni caso, per la tardività dell'esposto, depositato il 03/10/2012, a fronte della conoscenza dei problemi contabili sin dal 2011;
- la nullità della sentenza per violazione dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla mancata ammissione di perizia contabile, ritualmente richiesta nelle varie fasi del giudizio al fine di accertare esborsi a titolo di anticipazione superiori agli incassi;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, basata su una parziale lettura dei dati istruttori e, in particolare, delle prove dichiarative;
- l'illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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