Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/06/2020, n. 12865
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In presenza di una clausola di proroga della giurisdizione, nel caso in cui siano promosse più cause in rapporto di litispendenza davanti a giudici di Stati diversi, e dovendosi applicare l'art. 27 della Convenzione di Lugano, firmata il 30 ottobre 2007 (approvata anche dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 2009/430/CE del 27 novembre 2008), è il giudice preventivamente adito a dover verificare l'esistenza della clausola e, con essa, l'effettiva pattuizione di una competenza giurisdizionale esclusiva, mentre l'altro giudice, nell'attesa di tale statuizione, deve sospendere d'ufficio il proprio procedimento, non potendo adottare alcuna statuizione sulla competenza giurisdizionale, sicché, ove sia successivamente adito il giudice italiano, nel processo pendente davanti a quest'ultimo non è consentita neppure la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione e pertanto può anche non contenere specifici motivi di ricorso, ossia l'indicazione del giudice che abbia la giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, essendo sufficiente che esponga gli elementi necessari alla definizione della questione di giurisdizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda e specificando altresì il procedimento a cui si riferisce e la fase in cui si trova, in modo tale da consentire la verifica delle condizioni richieste dall'art. 41 c.p.c.
Sul provvedimento
Testo completo
12865-20 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE. GIOVANNI MAMMONE -Primo Presidente- Litispendenza- Convenzione di ANGELO SPIRITO -Presidente di Sezione Lugano. C D CRA -Presidente di Sezione Ad. 09/06/2020 - CC R.G.N. FRANCO DE SEFANO -Consigliere- 22138/2019 Ron 12865 ARIANA DORONZO -Consigliere- Rep. M A -Consigliere- c.u. M D M -Consigliere- ALBERTO GIUSI -Consigliere- ANGELINA-MARIA PERRINO -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22138-2019 proposto da: DEFENX S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIALE CESARE FRACASSINI 25, presso lo studio dell'avvocato M D P, rappresentato e difeso dall'avvocato A S;
- ricorrente -
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contro
MEDIA WEB COMMERCE S.R.L., MWC S.R.L.S., SAFE ACTIVE S.R.L., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO FRAEANI, CATERINA SORICETTI e GIANNI BALDONI;
- controricorrenti -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 31442/2019 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2020 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.
Fatti di causa
La S.A. Defenx, società di diritto svizzero, ha stipulato un accordo transattivo con tre società italiane (s.r.l. Safe Active, s.r.l. Media Web Commerce e s.r.l.c. MWC), il quale prevedeva la c.d. proroga di giurisdizione in favore del foro di Lugano. Perdurando le contestazioni anche sull'adempimento dell'accordo, la s.r.l. Safe Active ha promosso dinanzi alla pretura di Lugano, nei confronti della Defenx, una procedura di conciliazione a norma dell'art. 202 del codice di procedura civile svizzero, chiedendo che fosse disconosciuto il debito assunto con l'accordo transattivo e che la Defenx fosse condannata a restituire a titolo di risarcimento» l'importo di euro 50.000,00, che era stato ad essa corrisposto per acconto, a causa del suo inadempimento degli impegni assunti con l'accordo. Ric. 2019 n. 22138 sez. SU - ad. 09-06-2020 2 со All'istanza di conciliazione ha fatto seguito la notificazione della citazione da parte della Defenx nei confronti delle tre società per mancata conciliazione dinanzi al Tribunale di Milano, con la quale l'attuale ricorrente ha chiesto di accertare il proprio adempimento dell'accordo transattivo e, di contro, l'inadempimento delle tre società e, per l'effetto, di condannarle ad adempiere l'accordo, conseguentemente condannandole a pagare la parte di prezzo ancora da loro non versata, pari ad euro 850.000, oltre agli interessi moratori. In seno a questo giudizio, la Defenx ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentire confermare la giurisdizione del giudice italiano. Si sono costituite con controricorso le tre società italiane. La Defenx ha altresì depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilità del regolamento per carenza di autosufficienza. E ciò perché l'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, ossia l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda. Il regolamento è quindi ammissibile qualora esponga in maniera sommaria i fatti di causa, in modo da consentire a questa Corte di ricavare dall'atto gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere. Ric. 2019 n. 22138 sez. SU - ad. 09-06-2020 co Per conseguenza, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, stabilito dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., si deve ritenere soddisfatto se e quando, come nel caso in esame, l'atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda e altresì specificando il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui si trovi, al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni per la proponibilità del mezzo, imposte dall'art. 41 c.p.c. (tra varie, Cass., sez. un., 18 maggio 2015, n. 10092).
2. Inoltre, la condotta della ricorrente che, pure, ha mostrato di non dubitare della giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande proposte, quando ha adito il Tribunale di Milano, non determina l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione da essa proposto. Il regolamento