Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 09/11/2022, n. 42249

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 09/11/2022, n. 42249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42249
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIMONE LUIGI nato a LA SPEZIA il 18/09/1959 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale S P che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso dato atto che alcun difensore è comparso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L L ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 2 febbraio 2022, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Massa in data 16 settembre 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. B, cod. strada) contestato come commesso il 1 agosto 2017 in Carrara. Giova premettere che il L aveva chiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato all'audizione dei consulenti di parte e all'acquisizione della loro relazione, vertente sulla capacità d'intendere e di volere dell'imputato;
all'esito il giudicante aveva disposto, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la nomina di un perito, che veniva escusso all'udienza del 16 settembre 2019 e che in quell'occasione depositava la sua relazione scritta, aderendo alla quale il Tribunale riteneva il L affetto da vizio parziale di mente (e non totale, come sostenuto dalla difesa), con conseguente riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. La Corte di merito ha disatteso l'eccezione volta a far affermare la violazione dei diritto di difesa in relazione alla tardività dell'avviso al difensore deposito della relazione peritale, sul rilievo che essa non aveva pregiudicato la conoscenza del contenuto della perizia, che il difensore aveva dimostrato con l'istanza di rinvio dell'udienza e, successivamente, con l'atto d'appello.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi