Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/05/2003, n. 6856
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In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la notificazione dell'atto di impugnazione al difensore che ha assistito la parte nel giudizio arbitrale, sia pure effettuata a mandato esaurito e in difetto di rapporto di domiciliazione, deve ritenersi non già inesistente, bensì nulla, con conseguente ammissibilità di sanatoria del vizio ex art. 156 cod. proc. civ.
Nell'assetto del riparto di giurisdizione antecedente al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ed alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la deliberazione del Comune di concedere su aree costituenti il proprio patrimonio un diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e la relativa convenzione attuativa, stipulata ai sensi dell'art 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono fra concedente e concessionario un rapporto che è unitario, con la conseguenza che le eventuali pretese, anche risarcitorie, attinenti alla detta convenzione sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato la nullità della clausola compromissoria sulla base della quale era stata affidata alla cognizione arbitrale la controversia risarcitoria nella materia "de qua", con conseguente nullità del lodo arbitrale, ed ha anche rilevato la ininfluenza della rimozione, operata dall'art. 6 della citata legge n. 205 del 2000, del divieto di conferibilità ad arbitri delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, stante il carattere innovativo e, quindi, la irretroattività della legge medesima).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CACCIAPUOTI LUIGI, TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA DI COSTRUZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato A A, rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDO PEPE, EUGENIO D'ESPOSITO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE Di VICO EQUENSE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato L G, rappresentato e difeso dagli avvocati FELICE CACACE, FELICE LAUDADIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 232/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato Ferdinando SCOTTO, per delega degli avvocati Felice LAUDADIO e Felice CACACE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cacciapuoti Luigi, titolare dell'omonima ditta, in data 11 ottobre 1995, notificava al Comune di Vico Equense atto di accesso a giudizio arbitrale per sentir accertare l'inadempimento del Comune medesimo alle obbligazioni nascenti dalla convenzione con la quale gli era stata concessa in assegnazione un'area residenziale per la realizzazione di sessantasei alloggi e quindi dichiarar risolta la convenzione con condanna del Comune al risarcimento del danno, da qualificarsi con riferimento alle spese sostenute e al mancato guadagno.
Il Comune eccepiva l'irregolare formazione del collegio arbitrale e la connessione con altro procedimento arbitrale;
in subordine deduceva l'inadempimento dell'impresa domandando in via riconvenzionale la condanna della stessa al risarcimento del danno. Il collegio arbitrale, con lodo deliberato in data 8 gennaio 1997 e depositato presso la Pretura Circondariale di Napoli il 6 marzo 1997, rigettate le eccezioni pregiudiziali, dichiarava risolta la convenzione e condannava il Comune al risarcimento del danno nella misura del 60%, ritenuto il concorso di colpa del Cacciapuoti. Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 1997, il Comune di Vico Equense impugnava il lodo chiedendo per quanto ancora interessa, dichiararsene la nullità per difetto di giurisdizione, rientrando la convenzione per la realizzazione di alloggi PEEP tra le concessioni-contratto di beni e servizi.
La Corte d'Appello, con sentenza in data 3 febbraio 1999, in accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarava la nullità del lodo.
Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione Cacciapuoti Luigi sulla base di tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente deduce l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità della notifica dell'atto di impugnazione effettuata al difensore e non alla parte personalmente e conseguente inutile decorso del termine annuale.
Col secondo motivo lamenta il ricorrente che la corte d'appello abbia ritenuto sussistente la giurisdizione dell'AGA benché la convenzione contenesse una valida clausola compromissoria attributiva di ogni controversia agli arbitri.
Col terzo motivo censura l'errore in cui sarebbe incorsa la CdA nel qualificare come concessione la convenzione