Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2021, n. 39508

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2021, n. 39508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39508
Data del deposito : 3 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER UC, nato Como il 19/08/1966 avverso la sentenza del 16/10/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Fabio Cozzi, in sostituzione dell'avv. Marcello Elia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 22 febbraio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di UC ER per il reato di concorso in manipolazione continuata del mercato di cui all'art. 185, comma 2-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (capo J), così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale violazione del comma 1 della citata disposizione, e per due reati continuati di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184, comma 3-bis, d.lgs. citato (capi L e M), così diversamente qualificati i fatti originariamente contestati come violazioni del comma 1 della disposizione appena citata, nonché per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen. (capo Q), così riqualificato il fatto originariamente contestato quale delitto di cui al primo comma dell'art. 416 cod. pen., e, applicata l'aggravante prevista dal quinto comma dell'art. 416 cod. pen., lo ha condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 3), nonché, limitatamente ai fatti consumati entro il 16 ottobre 2014 (nel dispositivo si indica il 2019, ma trattasi di errore materiale), i reati di cui ai capi L) ed M) e ha ridotto la pena principale. Quanto al capo 3), al ER si contestava di avere, in concorso con AD EN — formalmente vicepresidente di Hi Real s.p.a., ma dominus di un intero gruppo di società costituito dalla elvetica AC Holding Investment SA che controlla la italiana Sintesi s.p.a. che a sua volta controlla la Hi Real s.p.a. e tramite questa la Andilon s.r.I., la The Unique collection s.r.I., la Business Management s.r.l. e poi le s.r.l. Al, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, ciascuna delle quali si occupava della gestione di strutture alberghiere — ideato e creato un falso soggetto commerciale denominato AW ST Europe, con sede a Londra, che avrebbe dovuto investire consistenti somme di denaro nella Hi Real s.p.a.. Grazie alla condotta del ER era stato emesso un comunicato che asseriva che tale società londinese, apparentemente espressione di investitori arabi, avrebbe acquisito dalla Hi Real s.p.a., a fronte del versamento della somma di euro 10.000.000,00 nell'arco di cinque anni, le controllate The Unique Collection s.r.l. e Business Management s.r.I.. A seguito di tale comunicato le quotazioni della Hi Real s.p.a. al mercato AIM Italia, che è un sistema multilaterale di negoziazione, erano salite di oltre il 12%. In realtà la notizia era del tutto falsa, cosicché la Hi Real s.p.a., già in fortissime difficoltà finanziarie, veniva dapprima sospesa dalla quotazione e poi dichiarata fallita. La AW ST era stata creata dal EN, unitamente al ER, al solo scopo di ingannare il mercato ed i risparmiatori creando in loro un falso affidamento sulle capacità della Hi Real di superare la sua crisi finanziaria grazie all'intervento degli investitori arabi. Relativamente al capo M), si contesta al ER di avere, attraverso la elvetica IO CE S.A. della quale egli era amministratore delegato, consentito al EN di effettuare operazioni di acquisto e di vendita dei titoli della Hi Real sp.a., sebbene il EN versasse in conflitto di interessi, quale vicepresidente della Hi Real s.p.a. e dominus dell'intero gruppo di società di cui la Hi Real s.p.a. era parte, e disponesse di informazioni privilegiate, ossia la natura fittizia dell'investitore straniero. In particolare, il EN, non potendo operare direttamente sul titolo della Hi Real s.p.a., si valeva come schermo della IO CE S.A. amministrata dal ER, il quale gli aveva fornito le credenziali (usernanne e password) che consentivano alla IO CE S.A. di operare sul mercato AIM Italia collegandosi via internet ad una piattaforma messa a disposizione da Millennium SIM. Attraverso tali operazioni, dapprima la quotazione venne fatta lievitare e poi, mediante massicce operazioni di vendita, venne fatto decrescere, con un consistente guadagno all'esito di tali operazioni. Quanto al capo L), si contestano al ER fatti analoghi a quelli di cui al capo M) in relazione alla diversa società Agronomia s.p.a., anch'essa quotata al mercato AIM Italia con Sintesi s.p.a. quale advisor (anch'essa, la Sintesi s.p.a., società amministrata dal EN e di cui era titolare tramite la AC Holding ST S.A.). Anche Agronomia s.p.a. era controllata dal EN, che formalmente figurava solo quale vicepresidente del consiglio di amministrazione. Il EN, il IA ed il ER, il quale operava tramite la IO CE SA., approfittando di informazioni privilegiate in loro possesso, avrebbero effettuato, agendo in conflitto di interessi, operazioni di acquisto e vendita sulle azioni di Agronomia s.p.a. tramite la piattaforma della Millennium SIM. Anche in questo caso il ER avrebbe consentito al EN di operare direttamente tramite detta piattaforma ponendo a sua disposizione le credenziali di accesso di cui era titolare la IO CE s.a.. Infine, in ordine al capo Q), si contesta al ER di avere fatto parte, unitamente ad oltre 10 persone, di un'associazione, capeggiata dal EN, finalizzata ad acquisire il controllo di società fortemente indebitate per spogliarle definitivamente in danno degli altri soci e dei creditori, realizzando delitti di truffa e delitti ai danni del mercato e degli investitori, anche attraverso la comunicazione di notizie false sullo stato delle società quotate, in modo da alterarne la quotazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso UC ER, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla natura fittizia dell'operazione di cessione delle quote alla AW ST ltd. di cui al capo 3), anche per effetto del travisamento delle dichiarazioni di CO IC. La Corte di appello ha ritenuto l'operazione fittizia sulla base di indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti e costituiti da: a) la presenza di conversazioni telefoniche intercettate solo tra i soggetti tratti a giudizio e non tra questi e gli investitori arabi o i loro emissari;
b) il contenuto delle conversazioni intercettate che attesterebbero che la società AW ST era stata creata poco prima della operazione e che il ER si era occupato della predisposizione della documentazione occorrente e degli adempimenti burocratici necessari (atto notarile e attribuzione del numero di codice fiscale);
c) le sommarie informazioni rese da CO IC. Il ER aveva prodotto documentazione per dimostrare che egli aveva svolto attività di consulenza per la AW ST per creare la inglese AW ST Europe ltd., ma la Corte di appello aveva ritenuto la stessa irrilevante, perché la sua provenienza dall'imputato non permetteva di ritenerla genuina e comunque le ragioni per cui la società araba aveva deciso di creare una controllata europea erano rimaste indimostrate. I motivi addotti dalla Corte di appello per giustificare l'irrilevanza delle prove addotte dalla difesa erano illogici perché fondati su mere congetture ed illazioni. Inoltre, gli indizi erano privi di valenza dimostrativa, sia se isolatamente considerati, sia se valutati globalmente in modo unitario. Quanto alle sommarie informazioni rese da CO IC, il loro contenuto era stato travisato, atteso che il IC non aveva mai affermato che la ragione sociale AW ST fosse fittizia e aveva invece confermato che la società emiratina esisteva e aveva quale direttore generale Warren Massey, indiano residente a Dubai, con il quale il IC aveva intrattenuto rapporti commerciali diretti.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento al suo concorso nelle operazioni di insider trading commesse da AD EN di cui al capo M), anche per effetto del travisamento della conversazione intercettata di cui al progressivo 259 del 5 giugno 2014. La Corte di appello ha tratto dalla conversazione telefonica suddetta la prova che il ER avesse consentito a AD EN, in possesso di informazioni privilegiate, di effettuare operazioni di

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