Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2019, n. 2701
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Il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, nel quale compratore e venditore abbiano, tuttavia, considerato l'immobile come un "unicum" inscindibile, è, comunque, valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione "pro indiviso", meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all'atto.
Sul provvedimento
Testo completo
0270 1-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dai: PROPRIETA' FELICE MANNA - Presidente - S G - Consigliere - Ud. 16/10/2018 - VINCENZO CORRENTI - Consigliere - PU R.G.N. 2453/2014 RAFFAELE SABATO - Consigliere - Mon 2701 - Rel. Consigliere - Rep. C.). A S - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2453-2014 proposto da: LOMBARDO PIJOLA GIOVANNI LMBGNN33S18A662T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato C V E, rappresentato e difeso dall'avvocato V N;
-· ricorrente
contro
VIOLANTE FRANCESCA, NOCERA GIUSEPPA, VIOLANTE MARIA LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato M R, rappresentati e difesi dagli avvocati AURELIO AUGUSTO METTA, M S M;
- controricorrenti -
3740/18 avverso la sentenza n. 1371/2013 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 29/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2018 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D C, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati N ed A M.
FATTI DI CAUSA
G L P ha proposto ricorso articolato in nove motivi avverso la sentenza n. 1371/2013 della Corte d'Appello di Bari, depositata il 29 ottobre 2013. M L V, F V e G N resistono con controricorso ed hanno altresì presentato memoria in data 11 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 378 c.p.c. La Corte d'Appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in primo grado il 20 ottobre 2006 dal Tribunale di Bari, ha accolto le domande proposte da M L V, Francesca Violante e G N con la citazione del 15 settembre 1995, dichiarando senza titolo la detenzione dell'immobile di via Sparano n. 141, Bari, in capo a G L P, e perciò condannando quest'ultimo al rilascio del bene entro quattro mesi dalla notifica della sentenza. La sentenza d'appello ha rigettato altresì la domanda di usucapione dell'immobile, come anche quella di declaratoria di nullità della donazione intercorsa il 13 luglio 1995 fra F V, M L V ed il figlio di quest'ultima Giuseppe Nocera, avanzate in via riconvenzionale da Giovanni Lombardo Pijola. Ric. 2014 n. 02453 sez. S2 ud. 16-10-2018- -2- L'appartamento di via Sparano n. 141 era stato oggetto di contratto preliminare in data 1° ottobre 1972 stipulato fra M L V e G L P, cui, per quanto dedotto da quest'ultimo, erano conseguiti l'anticipato pagamento di gran parte del prezzo e l'immediata consegna del bene al promissario acquirente. Fra le parti, secondo quanto invece allegato dagli attori, erano intercorsi altresì contratti di locazione sempre inerenti all'appartamento di via Sparano n. 141, Bari. La Corte d'Appello di Bari ha evidenziato in premessa la "estrema confusione della vicenda", connotata da quattro atti negoziali allegati dagli stessi originari attori, considerando come G L P fosse "entrato nella casa in contestazione attraverso un tira-e-molla di due contratti di locazione stipulati a distanza di pochi mesi di tempo (1/10/72 e 1/7/73), i quali peraltro a loro volta si sovrapposero a un primo contratto preliminare di acquisto stipulato coevamente al contratto di locazione (1/10/72) e a un secondo contratto definitivo di acquisto (30/9/75), entrambi stipulati con la sola Violante Maria Luisa". A ciò fece seguito la donazione del 13 luglio 1995. Ravvisato l'unico atto di interversione nella cessazione del pagamento dei canoni locativi dal gennaio 1977 da parte del conduttore e promissario acquirente Lombardo Pijola, la Corte di Bari ha negato la sussistenza del possesso ventennale ad usucapionem, essendo stata la relativa domanda proposta il 20 novembre 1995. La sentenza impugnata ha altresì escluso che le risultanze di causa dimostrassero l'animus di possessore del L P prima del gennaio 1977 e così respinto la pretesa di usucapione di quest'ultimo;
ha accolto la domanda di rivendicazione di M L V, F V e G N, essendo la detenzione Ric. 2014 n. 02453 sez. S2 ud. 16-10-2018 - -3- dell'appartamento proseguita senza titolo dal 1977;
ed ha quindi anche revocato la statuizione di nullità della donazione del 13 luglio 1995. RAGIONI DELLA DECISIONE I.Il primo motivo di ricorso di G L P denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo, quanto all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata della prova del pagamento dei canoni locativi fino al gennaio 1977. Il secondo motivo di ricorso di G L P denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo e la violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non tiene conto del fatto obiettivo del pagamento del prezzo dell'appartamento, per l'importo di lire 16.000.000, mediante contanti ed effetti cambiari, come documentato dal contratto definitivo di vendita del 30 settembre 1975. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1140, 1362 c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto la Corte d'Appello di Bari, dopo aver correttamente interpretato e qualificato come "contratto definitivo" la scrittura privata del 30 settembre 1975 tra M L V e G L P, avrebbe errato nel non individuare in tale stessa data l'inizio del possesso utile all'usucapione. Deduce il ricorrente che, se avesse acquistato la "titolarità" dell'appartamento in virtù della scrittura