Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2012, n. 9595

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La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla luce della clausola di equivalenza sancita dall'art. 52, par. 3, non ha determinato una "trattatizzazione" indiretta e piena della CEDU, la quale è predicabile solo per le ipotesi nelle quali la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo e non già da norme nazionali prive di alcun legame con il diritto dell'Unione europea; ne consegue che non è ravvisabile alcuna "disciplina" da parte delle norme dell'U.E. nella generica previsione, contenuta nell'art. 17 par. 1 della Carta, del diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per "causa di pubblico interesse", trattandosi di disposizione che non è espressiva del regolamento di una "materia" di interesse comunitario ed è priva di attitudine regolatrice di situazioni indeterminate in quanto non inclusiva di alcun criterio o parametro determinativo. (Nella fattispecie, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la Corte ha ritenuto infondata la tesi contraria da cui discenderebbe la collisione della normativa nazionale di cui all'art. 80 della legge n. 219 del 1981 con il parametro della "giusta indennità", da intendere, secondo il "dictum" della Corte europea, come parametro di ristoro totale, con conseguente invocata applicazione diretta della norma europea da parte del giudice nazionale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2012, n. 9595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9595
Data del deposito : 13 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di sez. -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. M L - rel. Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23908/2011 proposto da:
COPIN S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

18, presso lo studio degli avvocati F R, F R, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO L. 22 dicembre 1984, N. 887, EX ART. 11,

COMMA

18, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


CERRONE PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIALDI

31, presso lo studio dell'avvocato M E M, rappresentato e difeso dagli avvocati MONACO CONCETTA, OREFICE FABIO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 56/2010 della GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE D'APELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito l'Avvocato Concetta MONACO;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C P convenne innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni di Napoli la soc. COPIN per ottenere il pagamento delle giuste indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione legittima in relazione agli interventi ablatori e di asservimento che la sua proprietà immobiliare di Napoli, via Agnano agli Astroni 334, aveva subito a causa delle occupazioni e degli interventi previsti dalla L. n. 887 del 1984, art. 11, comma 18. Si costituirono la COPIN e la Presidenza della Giunta Regionale della Campania ed il giudice adito con sentenza 13.7.2010, esclusa la legittimazione ad causam della Presidenza Regionale, ha determinato l'indennità di espropriazione dei mq. 180 di area pertinenziale al fabbricato in Euro 115.122,00, l'indennità di asservimento dei mq. 53 delle aree stradali private in Euro 6.325,00, l'indennità di occupazione legittima per le aree espropriate ed asservite in Euro 13.927,40, in Euro 614,25 ed in Euro 453,12, nonché, relativamente all'indennità di occupazione legittima per le aree occupate ed ancora non espropriate, gli interessi sino all'1.4.2010 sulla somma di Euro 2.017,25.
In motivazione - e per quel che rileva - la GSE di Napoli ha ritenuto applicabile, al fine di determinare il valore di computo delle indennità di espropriazione, la L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, introdotto dopo la sentenza 348 del 2007 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito in L. n. 359 del 1992. In tal prospettiva la
GSE ha quindi espressamente "disapplicato" il combinato disposto della L. n. 219 del 1981, art. 80 e della L. n. 2892 del 1885, art.13 (nella parte in cui si prevede il criterio della semisomma del
valore venale e dei fitti coacervati) ed ha pertanto adottato il criterio del valore venale pieno. Con ampia motivazione e richiami alla disposta CTU la GSE di Napoli ha quindi sviluppato i calcoli della spettanza delle varie voci, principali ed accessorie, sulla base dei quali è pervenuta alla determinazione delle spettanze dianzi indicate.
Per la cassazione di tale sentenza COPIN ha proposto ricorso 10.10.2011 con unico motivo al quale si è opposto C P con controricorso 22.11.2011 contenente ricorso incidentale articolato su un motivo. La Presidenza della G.R. ha notificato controricorso 21.11.2011. Il C ha depositato memoria finale MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunziando sui ricorsi riuniti ex art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che il ricorso di COPIN sia meritevole di accoglimento nel mentre non abbiano ingresso alcuno le censure proposte, in via incidentale, dal C.
La GSE con la sentenza in disamina ha riconosciuto all'espropriato C ed a carico di COPIN un complesso di indennità la cui base di computo è frutto della "disapplicazione" della L. n. 219 del 1981, art. 80;
tale disposizione, è noto, rinvia al criterio della
legge del risanamento di Napoli (n. 2892 del 1885), per il quale il valore di mercato dell'area urbanizzata (pervero privo di alcun valore effettivo stante il degrado della zona "da risanare"), e quindi il reale modesto valore (al di fuori di alcuna irrilevante dicotomia tra valore agricolo o valore edificatorio) veniva assommato al concreto valore dei fitti coacervati del decennio decorso e la somma era dimidiata come "congruo" indennizzo da erogare. Ebbene ad avviso della GSE di Napoli tale disapplicazione sarebbe imposta dallo jus superveniens (L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90) seguito alla radicalmente innovativa pronunzia della Corte Costituzionale n. 348 del 2007. A fondamento di tale operazione giuridica di "sostituzione" delle nuove norme alle vecchie - operata senza predicare la idoneità delle seconde ad abrogare le prime - la GSE invoca l'orientamento di questa Corte introdotto da Cass. 18844 del 2008 e concluso dai principii contenuti nella pronunzia delle S.U. 26334 del 2009. Insorge contro tale operazione il ricorso COPIN, osservando che la norma di rinvio alla Legge del 1885 contenuta nella L. n. 219 del 1981, non avrebbe potuto e dovuto essere semplicemente "non
applicata" ma, semmai sospetta di illegittimità costituzionale, rimessa alla Corte Costituzionale per il sindacato in via incidentale, sospetto peraltro inconsistente alla luce della natura e della portata emergenziale della legislazione del 1980. Effettivamente, osserva il Collegio, nel corpo della sentenza del 2009 di queste Sezioni Unite (pervero preceduta da Cass. 18844 del 2008 poco dopo contraddetta da Cass. 28431 del 2008, entrambe della Prima Sezione), sentenza richiamata dalla pronunzia della Giunta Speciale, vi è una affermazione di disapplicazione quale quella citata ma essa, a ben vedere, si riferiva alla ritenuta impossibilità di assumere il vecchio criterio di computo a base non già di un contestato indennizzo di espropriazione bensì della indennità virtuale sulla quale computare l'indennità di occupazione, che era il solo oggetto di contesa in causa. Quel che rileva, a criterio del Collegio, è che si sia ben diversamente statuito nella successiva pronunzia delle S.U. di questa Corte (2419 del 2011) decisione che si fa carico della apparente diversa impostazione seguita dalla pronunzia del 2009 ed afferma che quella decisione venne adottata per regolare la stima della indennità virtuale di costruzioni e non di aree.
Ebbene, la decisione del 2011, alla quale il Collegio intende dare piena continuità, afferma che ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a terreni siti nel comune di Napoli, il criterio stabilito dalla L. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13 - che non da rilievo alcuno alla distinzione tra aree
edificabili e non fabbricabili e che è per l'appunto espressamente richiamato dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 80 - continua ad applicarsi, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 8 agosto 1992, n. 359, art.

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