Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/09/2003, n. 13908
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Testo completo
Aula 'A' REPUBL IC13908/03 IN NOME IL POPOLO HAIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 10694/00 Cron. 28040 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud.28/03/03 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA2003 1884 GIUSEPPINI, rappresentata e difesa dall'avvocato -1- GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 95/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 01/03/00 R.G. N. 462/99;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- INPS
contro
AP IA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA AP conveniva in giudizio davanti al Pretore di Firenze l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione che assumeva esserle dovuta per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro “part-time" verticale svolto alle dipendenze altrui. L'INPS si costituiva eccependo l'insussistenza dei presupposti dello stato di disoccupazione e della sua involontarietà e sollecitando, perciò, il rigetto della domanda. Con sentenza in data 28 aprile 1999 il Pretore adito accoglieva la domanda condannando l'INPS al pagamento della chiesta indennità di disoccupazione. Con sentenza in data 23 febbraio 2000 il Tribunale di Firenze rigettava l'appello dell'INPS osservando, sulla base dell'interpretazione fornita da questa Corte con la sentenza n. 1141 del 1999, che lo stato di disoccupazione non richiede necessariamente la risoluzione o, comunque, la cessazione del rapporto di lavoro e che il requisito della involontarietà della disoccupazione, indispensabile per l'indennizzabilità di tale stato, ma] sussiste tutte le volte che, come nella specie, la disoccupazione sia connaturata alla stessa natura del tipo di rapporto di lavoro prescelto e avuto riguardo alla funzione delle assicurazioni sociali che devono garantire ai lavoratori adeguati mezzi di sussistenza. Dopo tali premesse il giudice di merito osservava che l'appellata aveva prestato attività lavorativa a tempo parziale verticale alle dipendenze di un'impresa che svolgeva una attività imprenditoriale ( quella della refezione scolastica ) con la quale offriva un servizio che, per il suo peculiare modo di svolgersi, era, comunque, collegato ai Obe C/chicesura Vacanze scolastiche, periodi apertura delle scuole e a conseguent period;
di forzata inattività. Da tale circostanza, che impediva alla lavoratrice nell'ambito del lavoro svolto di prestare ulteriore attività lavorativa durante le vacanze scolastiche) e dal fatto che essa per i periodi di inattività si fosse regolarmente iscritta nelle liste di collocamento al fine di occuparsi durante al periodo di chiusura delle scuole, il Tribunale traeva la conseguenza che l'indennità di disoccupazione richiesta fosse dovuta. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi. Resiste la lavoratrice con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'INPS denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del regolamento approvato con R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, nonché degli artt. 45, 73 terzo comma, 76 terzo comma e 77 R.D.L.4 ottobre 1935 n. 1827, il tutto in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., deduce che l'art. 45 citato per qualificare lo stato di disoccupazione indennizzabile adopera l'espressione generica mancanza di lavoro", mentre il citato art. 77 richiede che la domanda diretta a ottenere l'indennità di disoccupazione venga presentata con le modalità previste dal regolamento e prevede che tale regolamento possa disciplinare l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in riferimento a determinate lavorazioni industriali a turno o saltuarie interrotte da brevi periodi in modo da essere considerate come disoccupazione continuata. Inoltre, aggiunge l'Istituto ricorrente, l'art. 44 del regolamento del 1924, richiamato dal citato art. 77 prescrive che l'assicurato alleghi alla domanda di erogazione dell'indennità di disoccupazione il certificato di licenziamento. Ciò significa,