Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2003, n. 8050
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La girata di certificati azionari appartenenti a società di capitali, sottoscritta dal legale rappresentante della società titolare senza l'indicazione di tale sua qualità, è inefficace nei confronti della suddetta società, per difetto della necessaria "contemplatio domini", la quale deve risultare per iscritto nella girata e non può essere tacita, nonché in forza del principio di letteralità dei titoli di credito, secondo il quale, come non possono essere opposte eccezioni non fondate sul contenuto letterale del titolo, così non possono essere avanzate pretese che sul medesimo contenuto non trovino il loro fondamento, con la conseguenza che i successivi giratari dei certificati non possono invocare la propria buona fede agli effetti di cui all'art. 1994 cod. civ., avendo essi acquistato titoli non in conformità delle norme che ne regolano la circolazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D M R - Presidente -
Dott. P U R - Consigliere -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. C W - rel. Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
C M, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 1, presso l'avvocato F P M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati L F, V P, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FINANZIARIA PRIVATA MILANESE FIPRIM SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO RENI 12, presso l'avvocato M N, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C D P, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FEDERICI LUIGI, BANCA POPOLARE di B S;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2165/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 03/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2003 dal Consigliere Dott. W C;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MANGILI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato NICOLOSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26.05.1990 i Commissari della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Fi.Pri.M. - Finanziaria Privata Milanese - convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Milano Massimo C, Luigi F e la Banca Popolare di Brescia per sentir a) in via principale, dichiarare comunque l'inefficacia della girata dalla società Fi.Pri.M. al C del certificato azionario n. 1077 rappresentativo di n. 179.035 azioni Fin.Eco Holding S.p.a., la proprietà del certificato medesimo in capo alla medesima società, e ancora, disposto il dissequestro del titolo e ordinata la cancellazione delle girate successive, effettuate in favore del F e della Banca, stante l'inefficacia e l'inopponibilità alla Fi.pri.m. di quest'ultima girata in garanzia, per non essere il girante legittimato a disporre del titolo (in mancanza della serie continua di girate) ovvero per simulazione assoluta;b) in via subordinata dichiararsi inefficace lo stesso negozio di girata dalla Soc. Fi.Pri.M. al C si sensi dell'art. 64 della legge fallimentare in quanto posto in essere a titolo gratuito, con ogni conseguenza sulle girate successive. Fu svolta poi una domanda in via di ulteriore subordine di condanna solidale del C e del F al pagamento del controvalore del titolo per il caso che la domanda principale non fosse stata accolta nei confronti della Banca convenuta.
In contraddittorio dei convenuti, costituitisi tutti per resistere alla domanda, della quale contestarono la fondatezza, il Tribunale, con sentenza del 25.3.1997, respinse le domande di inesistenza, nullità e inefficacia della girata giudicando che il vizio formale denunciato dagli attori, ossia l'omessa indicazione da parte del girante P Pazzi di rappresentante della Soc. Fi.Pri.M. della quale era amministratore, non produceva quegli effetti di invalidità ed inefficacia pretesi dagli attori medesimi. Fu altresì respinta la domanda di simulazione assoluta e accolta, invece, quella di inefficacia del trasferimento ai sensi dell'art. 64 l.f. sul ritenuto presupposto che il trasferimento del certificato era avvenuto a titolo gratuito e sul rilievo che il trasferimento stesso era stato compiuto nei due anni anteriori dal decreto di apertura della l.c.a..
Ritenne, tuttavia, il tribunale che l'inefficacia della girata non potesse estendersi ai subacquirenti del titolo, il F e la Banca Popolare di Brescia e, rilevata l'impossibilità da parte del C di restituire il titolo, lo condannò al pagamento, in favore della l.c.a., del controvalore fissato alla data del 09.08.1989.
Proposero autonomi e separati gravami i Commissari liquidatori della Soc. Fi.pri.M. (causa n. 1799/97) e il C (causa n. 2164 del 1997), resistendo reciprocamente gli appellati alle impugnazioni delle controparti.
Riuniti i giudizi, la Corte di Appello di Milano pronunciò con la sentenza n. 2165 del 09.08.1999 accogliendo l'appello dei Commissari liquidatori della Soc. Fi.Pri.M. in relazione alla domanda principale di inefficacia del negozio di girata nonché delle successive, assorbito ed esplicitamente rigettato l'appello del C.
Ricorre ora per cassazione il C.
Resiste con controricorso il Commissario liquidatore della Soc. Fi.Pri.M..
Entrambe le parti hanno depositato una memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto la Corte di Appello ha accertato che il certificato azionario in questione era stato girato da P Pazzi in data 09.06.1989 a Massimo C - e da questo, poi, al F e da quest'ultimo, infine, alla Banca Popolare di Brescia - senza alcuna indicazione, sul titolo, quanto alla prima girata, della Soc.
Fi.Pri.M. che del certificato era legittima proprietaria. Il Pazzi, infatti, nel sottoscrivere la prima girata, non aveva indicato di agire in veste di legale rappresentante della proprietaria Soc. Fi.Pri.M., della quale all'epoca, era amministratore unico, e tale indicazione nemmeno risultava dall'autenticazione effettuata dall'agente di cambio.
Su tale premessa di fatto, la Corte ha ritenuto a) che la cd. contemplano domini fosse necessaria perché il trasferimento del titolo potesse produrre effetti nei confronti del rappresentato, ancorché senza l'uso di forme solenni, tanto più nel caso di titoli di credito nominativi, quali i certificati azionari, per i quali una peculiare disciplina posta tanto dalle norme del codice civile (artt. 2021 e 2354) quanto, e segnatamente, dalle leggi
speciali (r.d.l. 1148 del 1941, r.d. n. 239 del 1942 e legge n. 1745 del 1962) ne regolava la circolazione imponendo tipiche formalità.
E dunque, non potevano ritenersi sufficienti elementi anche univoci perché l'atto negoziale fosse ritenuto valido e riferibile ad un soggetto diverso da quello che lo poneva in essere, occorrendo, invece, che la volontà dell'autore dell'atto di avvalersi del rapporto di rappresentanza organica del quale era investito fosse esteriorizzata secondo le forme e le modalità previste dalla legge. La conseguenza, nel caso di specie, era che la semplice sottoscrizione apposta dal Pazzi sul certificato senza indicazione alcuna della sua qualità (di legale rappresentante della Soc. Fi.Pri.M.), neppure certificata dall'agente di cambio, rappresentava una girata irregolare, priva di efficacia, nei confronti del proprietario del titolo, inidonea a costituire e a dar luogo alla serie continua di girate invocata dagli appellati. Onde questi nemmeno potevano invocare la tutela della buona fede, avendo acquistato il titolo non in conformità delle norme che ne regolavano la circolazione - condizione questa richiesta dall'art. 1994 c.c. per l'esonero dalla rivendicazione - e in presenza di una
girata avvenuta senza il rispetto delle forme di legge e perciò irregolare e invalida che non aveva dato corso alla serie continue di girata.
La sentenza è ora censurata dal ricorrente con tre motivi, come segue rubricati e svolti:
1. - violazione e falsa applicazione delle norme relative alla girata dei titoli azionari, in particolare degli artt. 4 e 12 del r.d. n. 239 del 1942, nonché incongruità ed illogicità della motivazione su punto decisivo.
Si deduce che "le argomentazioni addotte dalla Corte di Appello non erano idonee a vanificare il diverso rilievo del tribunale che il trasferimento del titolo era stato effettuato da chi aveva la rappresentanza organica dell'Ente proprietario, in un contesto in cui risultava palese che egli agisse in tale veste, rilievo che risultava conforme al dato giurisprudenziale" - è richiamata la pronuncia n. 220 del 1968 di questa Corte - "secondo il quale in tema di rappresentanza organica non risultano applicabili i principi di cui all'art. 1388 c.c. relativi alla contemplatio domini". E ancora, "in mancanza della prova che il rappresentante legale di un ente abbia agito in nome e per conto proprio, qualsiasi atto che egli compia non può non essere riferito all'ente legalmente rappresentato", sicché la Corte di merito "aveva capovolto i termini del problema", dovendo invece ritenersi che "se il rappresentante intende agire in nome e per conto proprio deve espletarlo;diversamente l'attività giuridica da lui posta in essere è riferibile soltanto all'ente rappresentato". Con riferimento alla norma dell'art. 12 del r.d. n. 239 del 1942, il ricorrente deduce che "l'autenticazione effettuata dall'agente di cambio Legnani aveva attestato, in modo inequivocabile, l'identità del soggetto cedente (persona giuridica Fi.pri.m.), facendo necessariamente riferimento al soggetto (persona fisica) dotato di capacità di agire e dei poteri necessari di rappresentanza della società proprietaria del titolo.