Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2010, n. 4496
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In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ., sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Per vincere la predetta presunzione, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D N L F - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3732/2005 proposto da:
DI G SVERIO DGVSVR46H16HSOIX, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato P G, che lo rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C G CRTGBR42811H501N, MORBIDI EMMARITA, MORBIDI ANTONIO;
- intimati -
sul ricorso 6993/2005 proposto da:
C G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato C G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R con delega a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- ricorrente -
contro
DI G SVERIO, MORBIDI EMMARITA, MORBIDI ANTONIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 608/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 14/10/2003;
depositata il 05/02/2004;
R.G.N. 9050/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l'Avvocato DANIELA DAL BO (per delega Avvocato GIULIO PROSPERETTI);
udito l'Avvocato GILBERTO CEROTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e la inammissibilità e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'iter processuale può così essere ricostruito sulla base della sentenza impugnata.
Con ricorso depositato il 15 settembre 1995 D G Saverio proponeva opposizione di terzo (ex art. 619 cod. proc. civ.), all'esecuzione promossa dall'avvocato G C che, quale procuratore antistatario di Amedeo Paganelli, aveva proceduto al pignoramento presso terzi delle somme depositate su un conto corrente acceso presso l'Agenzia n. 61 della Banca di Roma, nonché su titoli in custodia presso il Credito Italiano.
Assumeva l'opponente che il pignoramento presso terzi aveva colpito titoli di sua esclusiva proprietà ovvero, quanto alle somme depositate sul conto corrente, denaro appartenente in parti uguali a lui e alla debitrice, cointestataria del conto.
Con sentenza del 27 novembre 2000 il Tribunale di Roma dichiarava l'inefficacia del pignoramento eseguito presso la Banca di Roma per gli importi superiori alla metà di quanto depositato sul conto cointestato al D G e alla debitrice Morbidi Emmarita nonché l'inefficacia del pignoramento eseguito presso il Credito Italiano sulle quote del fondo comune di investimento;
rigettava la domanda di risarcimento danni e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Proponeva appello il Cerruti, censurando la sentenza impugnata in ordine alla misura delle somme versate sul conto corrente e delle quote del fondo comune di investimento pretesamente appartenenti al terzo opponente.
Saverio D G, nel resistere al gravame, chiedeva che venisse accertata l'extra petizione in ordine alla pronuncia sulla domanda di risarcimento danni, in realtà giammai da lui proposta. Con sentenza del 5 febbraio 2004 la Corte d'appello di Roma limitava l'inefficacia del pignoramento eseguito sul conto corrente bancario n. 254037/30, acceso presso la Banca di Roma, alle somme eccedenti i due terzi della provvista e degli accessori;
dichiarava efficace e legittimo il pignoramento sulle quote del fondo comune di investimento, nella misura del 50%;
accertava che la domanda di risarcimento danni non era mai stata proposta dall'opponente;
condannava il D G a rifondere alla controparte le spese dei due gradi del giudizio.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D G Saverio, articolando tre motivi e notificando l'atto a C G, E M e A M.
Solo il primo ha notificato controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Nessuna