Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2014, n. 9390
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In materia di sgravi contributivi, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ed all'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, l'incremento occupazionale, sulla base delle raccomandazioni 1996/280/CE e 2003/361/CE, deve essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori dell'impresa occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione di nuova forza lavoro, tenendo presente che il numero dei posti di lavoro corrisponde - secondo le indicazioni comunitarie - al numero di unità lavorative annue (ULA). Ne consegue che nel calcolo dei lavoratori in forza all'azienda, ai fini della media per unità lavorativa annua, sono compresi i lavoratori a tempo pieno, quelli a tempo parziale in proporzione dell'orario svolto, quelli con contratto stagionale in frazioni di unità lavorativa annua e i lavoratori in cassa integrazione, dovendosi applicare, nel caso di cifre decimali, l'arrotondamento - per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o inferiore a 50 - alla contabilizzazione dei lavoratori che hanno lavorato a tempo parziale, e non al risultato che si otterrebbe per effetto della sottrazione dalla nuova forza lavoro di quella precedente necessaria per determinarne l'aumento.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4773/2010 proposto da:
"HOTEL DUCA DEGLI ABRUZZI S.R.L." C.F. 01538020684, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, rappresentata e difesa dall'avvocato RUSSI DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 577/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/10/2009 r.g.n. 67/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega verbale CALIULO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.10.2009, la Corte di appello dell'Aquila rigettava il gravame proposto dalla s.r.l. Hotel Duca degli Abruzzi avverso la decisione del Tribunale di Pescara, che aveva respinto l'opposizione a cartella di pagamento notificata alla predetta il 3.3.2007 per la somma di Euro 23,104,13, disconoscendo il diritto a fruire degli sgravi oggetto di recupero da parte dell'INPS, connessi al verificarsi dell'incremento occupazionale in base alla L. n. 448 del 2001, art. 44, con riferimento al lavoratore assunto a tempo
pieno il 5.2.2002, quando la società già occupava altra lavoratrice in regime orario a tempo parziale per un orario di 20 ore settimanali, pari al 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal c.c.n.l. pubblici esercizi. Rilevava la Corte territoriale che lo sgravio totale dei contributi dovuti all'INPS per il Fondo Pensioni lavoratori dipendenti per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31.12.2001, per un periodo di tre anni dall'assunzione del singolo lavoratore, era previsto alle condizioni stabilite dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, che, nella specie, non si erano verificate.
La Commissione Europea, con indicazione vincolante, aveva ritenuto che l'incremento occupazionale dovesse essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione, che, a sua volta, doveva essere calcolata in "unità di lavoro annuo" (ULA) considerando unità intere i lavoratori a tempo pieno e frazioni di U.L.A. i lavoratori stagionali e quelli a tempo parziale, in base al rapporto esistente tra l'orario effettuato e quello normale stabilito dal c.c.n.l., dovendo il numero delle unità ottenute, ove comprensivo di decimali, essere arrotondato per eccesso o per difetto a seconda che fosse superiore o meno a cinquanta. Nella specie, nell'anno precedente l'assunzione del dipendente a tempo pieno, l'unico lavoratore occupato costituiva il 50% di quello di cui al c.c.n.l. applicabile e, quindi, la forza occupazionale era stata ritenuta pari a 0 dagli Ispettori dell'INPS e, comunque, dirimente doveva ritenersi la circostanza che la dipendente part time per tre mesi aveva lavorato a tempo pieno per poi tornare al regime orario precedente, con ciò determinando nel 2001 un incremento dell'U.L.A., sicché l'assunzione del lavoratore a tempo pieno nel 2002 aveva comportato un incremento inferiore ad uno. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Hotel Duca degli Abruzzi s.r.l., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso,