Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 17/05/2023, n. 13525

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 17/05/2023, n. 13525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13525
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19638/2019 R.G. proposto da : M C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, N. 16, presso lo studio dell’avvocato F G rappresentato e difeso dall'avvocato M F -ricorrenteprincipale-

contro

COCIB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SCIPIO SLATAPER, N. 9, presso lo studio dell’avvocato E D C, rappresentata e difesa dall'avvocato G M;
-controricorrentee ricorrente incidentale- nonché

contro

M C;
-controricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 67/2019,depositata il 01/04/2019 , R.G.N. 462/20 14;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere Dott. A PVANNI PATTI.

RILEVATOCHE

1. con sentenza 1 aprile 2019, la Corte d’appello di Messina ha dichiarato dovuta da CO.CI.B. s.r.l. a C M la somma di € 135.731,50 oltre accessori di legge e il suo diritto di ripetere da questo le somme eccedenti eventualmente corrispostegli in esecuzione della sentenza di primo grado, compensando tra le parti le spese del grado in misura della metà e condannando la società alla rifusione al predetto della residua metà: in accoglimento in tali limiti dell’appello della società, così riformando la sentenza di primo grado, di condanna della prima al pagamento, in favore del lavoratore, della complessiva somma di € 172.972,50 oltre accessori di legge al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, con detrazione dell’aliunde perceptum;

2. ricostruita la controversia tra le parti, originata dal licenziamento orale della società datrice il 6 dicembre 2002, pertanto dichiarato inefficace dal giudicato del Tribunale di Patti n. 27/2011 – di condanna della predetta alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento del danno in suo favore, in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla reintegrazione –con la successiva opzione del lavoratore per la relativa indennità sostitutiva, il quale aveva agito per le proprie pretese creditorie ottenendo due separati decreti ingiuntivi (oggetto di distinti giudizi di opposizione riuniti dalla sentenza del Tribunale gravata), la Corte territoriale ha disatteso le questioni processuali poste con i plurimi motivi dedotti dalla società appellante;
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